
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 luglio 2022
G.U.R.I. 10 agosto 2022, n. 186
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)» e in particolare l'art. 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;
Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante le «Linee generali d'indirizzo programmazione Università 21-23», e, in particolare l'allegato 4 «Linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi convenzionale», Sezione A «Corsi di studio convenzionali e a distanza», ai sensi del quale, «le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:
a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonchè dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b)»;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 289/2021, e in particolare gli articoli 4, 5, e 10 nonchè l'allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2022 (prot. n. 149), riguardante l'accreditamento dei Corsi di studio erogati in modalità c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all'allegato 4, Sezione A del decreto ministeriale n. 289/2021;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;
Considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha evidenziato un crescente fabbisogno di laureati in infermieristica;
Vista la mozione dell'8 novembre 2021 della Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di medicina e chirurgia, nella quale si dà atto del crescente fabbisogno della figura professionale degli infermieri;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 1113, recante la definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie anno accademico 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, e le tabelle allegate, secondo la cui ripartizione sono assegnati n. 17.997 posti per il corso di laurea in infermieristica (classe L/SNT1);
Considerato che occorre rispettare i criteri di valutazione periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali, tra i quali il decreto ministeriale n. 1154/2021 e precedenti, in merito ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti;
Visto l'Accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «la determinazione del fabbisogno per l'anno anno accademico 2022-23 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni», dal quale si evince che il fabbisogno per il corso di laurea in Infermieristica risulta superiore rispetto al potenziale formativo espresso dagli Atenei all'incirca di seimilatrecento unità;
Vista la nota MUR, prot. n. 16894 dell'8 luglio 2022 con la quale si richiedeva all'ANVUR di formulare una proposta di revisione dei requisiti di accreditamento iniziale dei corsi di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) al fine di consentire agli Atenei di procedere ad una integrazione del potenziale formativo già espresso per il Corso in questione tenendo conto dell'obiettivo programmatico del Ministero di assicurare la qualità del percorso formativo e, al contempo, di consentire agli Atenei un graduale raggiungimento dei requisiti di docenza senza che questo comporti eccessive penalizzazioni per l'offerta formativa di Ateneo;
Visto il decreto presidenziale n. 8 del 14 luglio 2022 contenente la proposta ANVUR di integrazione del decreto ministeriale n. 1154/2021 in relazione ai requisiti di accreditamento dei corsi di laurea in infermieristica (Classe L/SNT1), con particolare riguardo all'allegato 1;
Vista la nota MUR prot. n. 17510 del 18 luglio 2022 con la quale si rappresentava l'esigenza di riesaminare la proposta espressa da ANVUR con il decreto presidenziale n. 8 del 14 luglio 2022, alla luce della possibilità di innalzare la numerosità massima prevista per la Classe in parola;
Vista la delibera del Consiglio direttivo di ANVUR n. 154 del 21 luglio 2022, con la quale si ratifica il decreto del Presidente n. 8 del 14 luglio 2022 e si propone per i corsi di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), di innalzare la numerosità massima prevista dall'allegato D al decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da settantacinque a cento iscritti;
Ritenuto di dover consentire agli Atenei di procedere ad una integrazione del potenziale formativo già espresso in coerenza con quanto proposto da ANVUR;
Decreta:
1. Per le motivazioni indicate in premessa, con esclusivo riferimento ai corsi di studio in infermieristica (Classe L/SNT1), la numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D al decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata, per i corsi accreditati fino all'anno accademico 2022/2023 compreso, da settantacinque a cento. Ove le Università aumentino il numero di iscritti oltre la suddetta soglia, sarà possibile attivare nell'anno accademico 2022/2023 il predetto corso di laurea a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza e delle figure specialistiche ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale n. 1154/2021 che deve essere gradualmente realizzato entro e non oltre l'anno accademico 2026/2027 con verifica al 30 novembre 2026, ferme restando le numerosità di docenza per ciascun anno di corso da considerare minime come ivi indicato.
2. L'eventuale sottoscrizione dei piani di raggiungimento di cui al comma 1 non è considerata ai fini dell'applicazione del limite del 2% all'ampliamento dell'offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 1154/2021.
3. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale saranno individuati i termini e le modalità operative per l'integrazione del potenziale formativo per il corso di laurea in infermieristica già deliberato dagli organi accademici degli Atenei interessati e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2022
Il Ministro: MESSA