
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 aprile 2022, n. 367
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 16 agosto 2022, n. 190
Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, in base al quale le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232. recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2016, n. 662, recante "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere";
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 9, recante "Fabbisogno, budget e spese di personale", laddove stabilisce: "1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7. 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l '80per cento.";
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 26, che, al comma 2, apporta modificazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo che:
a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati ali 'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, ali 'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis»
VISTO altresì il comma 2-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, che inserisce, dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i seguenti commi:
"5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.";
VISTO inoltre il comma 2-ter dell'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, ai sensi del quale: "Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute";
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui in premessa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
SENTITO il Ministro della salute, con nota del Capo di Gabinetto, prot. 7247 del 28 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 6002 del Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca;
Decreta:
Mobilità per chiamata nelle università ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240 del 2010
1. Nell' ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, e successivi aggiornamenti, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.
2. Alle procedure selettive di cui al comma l possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo l, commi 422 e seguenti della l. 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca trasnazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell' abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
3. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti è competente l'università che bandisce la procedura selettiva.
4. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato dall'università interessata almeno nel proprio sito internet istituzionale, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.
5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso;
g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
6. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo periodo.
7. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'università, che ha bandito la procedura selettiva.
Mobilità per chiamata negli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 218 del 2016
1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016, possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso uno dei predetti enti pubblici di ricerca.
2. Le chiamate di cui al comma 1 sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività adottato dall'ente, che bandisce l'avviso di selezione.
3. Alle procedure selettive di cui al comma 2, possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'università.
4. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato dall'ente interessato almeno nel proprio sito internet istituzionale, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente articolo.
5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
a) la posizione oggetto della chiamata;
b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo;
c) le informazioni in ordine alle esigenze del piano triennale di attività che il progetto deve soddisfare;
d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso;
g) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
6. I professori destinatari della chiamata possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010 per la durata del periodo di prova.
7. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell' ente pubblico di ricerca, che ha bandito la procedura selettiva.
Adeguamento della normativa interna
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa vigente in tema di mobilità.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.
Il Ministro
MARIA CRISTINA MESSA