
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 4 agosto 2022
G.U.R.I. 30 agosto 2022, n. 202
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:
«3 | Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada): | |
3 a) | Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
3 b) | Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500mm): 5 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
3 c) | Lampade lunghe (>1 500mm): 13 mg | Scade il 24 febbraio 2025». |
.
b) I punti 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:
«4 c) | Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica): | |
4 c)-I | P ≤ 155 W: 20 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
4 c)-II | 155 W < P ≤ 405 W: 25 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
4 c)-III | P > 405 W: 25 mg | Scade il 24 febbraio 2027». |
.
c) I punti 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:
«1 | Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): | |
1 a) | Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
1 b) | Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
1 c) | Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
1 d) | Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
1 e) | Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023». |
.
d) Il punto 1 g) è sostituito dal seguente:
«1 g) | Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg | Scade il 24 agosto 2023» |
.
e) Il punto 4 e) è sostituito dal seguente:
«4 e) | Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) | Scade il 24 febbraio 2027» |
.
f) Il punto 4 f) è sostituito dal seguente:
«4 f)-I | Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato | Scade il 24 febbraio 2025 |
4 f)-II | Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen | Scade il 24 febbraio 2027 |
4 f)-III | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione in orticoltura | Scade il 24 febbraio 2027 |
4 f)-IV | Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto | Scade il 24 febbraio 2027». |
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g) Il punto 4 a) è sostituito dal seguente:
«4 a) | Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
4 a)-I | Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada | Scade il 24 febbraio 2027». |
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h) Il punto 1 f) è sostituito dal seguente:
«1 f) | Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): | |
1 f)-I | Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
1 f)-II | Per usi speciali: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2025». |
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.i) Il punto 2 b) 3) è sostituito dal seguente:
«2 b) 3) | Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.» |
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l) I punti 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituiti dai seguenti:
«4 b) | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2027 |
4 b)-I | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023 |
4 b)-II | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023 |
4 b)-III | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023». |
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m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituiti dai seguenti:
«2 a) | Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada): | |
2 a) 1) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
2 a) 2) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg | Scade il 24 agosto 2023 |
2 a) 3) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg | Scade il 24 agosto 2023 |
2 a) 4) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
2 a) 5) | Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000h): 5 mg. | Scade il 24 febbraio 2023». |
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n) Il punto 2 b) 4) è sostituito dal seguente:
«2 b) 4)- I | Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
«2 b) 4)- II | Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
«2 b) 4)- III | Lampade di emergenza: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2027». |
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Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2022
Il Ministro: CINGOLANI
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2344