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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 4 agosto 2022

G.U.R.I. 30 agosto 2022, n. 202

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:

«3 Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada):  
3 a) Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg Scade il 24 febbraio 2025
3 b) Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500mm): 5 mg Scade il 24 febbraio 2025
3 c) Lampade lunghe (>1 500mm): 13 mg Scade il 24 febbraio 2025».

.

b) I punti 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:

«4 c) Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):  
4 c)-I P ≤ 155 W: 20 mg Scade il 24 febbraio 2027
4 c)-II 155 W < P ≤ 405 W: 25 mg Scade il 24 febbraio 2027
4 c)-III P > 405 W: 25 mg Scade il 24 febbraio 2027».

.

c) I punti 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:

«1 Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):  
1 a) Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg Scade il 24 febbraio 2023
1 b) Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg Scade il 24 febbraio 2023
1 c) Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg Scade il 24 febbraio 2023
1 d) Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg Scade il 24 febbraio 2023
1 e) Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg Scade il 24 febbraio 2023».

.

d) Il punto 1 g) è sostituito dal seguente:

«1 g) Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg Scade il 24 agosto 2023»
 

.

e) Il punto 4 e) è sostituito dal seguente:

«4 e) Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) Scade il 24 febbraio 2027» 

.

f) Il punto 4 f) è sostituito dal seguente:

«4 f)-I Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato Scade il 24 febbraio 2025
4 f)-II Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen  Scade il 24 febbraio 2027
4 f)-III Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione in orticoltura Scade il 24 febbraio 2027
4 f)-IV Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto Scade il 24 febbraio 2027».

.

g) Il punto 4 a) è sostituito dal seguente:

«4 a) Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg  Scade il 24 febbraio 2023
4 a)-I Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada Scade il 24 febbraio 2027».

.

h) Il punto 1 f) è sostituito dal seguente:

«1 f) Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):  
1 f)-I Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg  Scade il 24 febbraio 2027
1 f)-II Per usi speciali: 5 mg Scade il 24 febbraio 2025».

.

.i) Il punto 2 b) 3) è sostituito dal seguente:

«2 b) 3) Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.»

.

l) I punti 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituiti dai seguenti:

«4 b) Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2027
4 b)-I Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2023
4 b)-II Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2023
4 b)-III Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2023».

.

m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituiti dai seguenti:

«2 a) Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):  
2 a) 1) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg Scade il 24 febbraio 2023
2 a) 2) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg Scade il 24 agosto 2023
2 a) 3) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg Scade il 24 agosto 2023
2 a) 4) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg Scade il 24 febbraio 2023
2 a) 5) Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000h): 5 mg.  Scade il 24 febbraio 2023».

.

n) Il punto 2 b) 4) è sostituito dal seguente:

«2 b) 4)- I Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg Scade il 24 febbraio 2025
«2 b) 4)- II Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg Scade il 24 febbraio 2027
«2 b) 4)- III Lampade di emergenza: 15 mg Scade il 24 febbraio 2027».

.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2344