
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 agosto 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 3 settembre 2022, n. 206
Aggiornamento del Piano degli indicatori di risultato, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il comma 1 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
VISTO il comma 3 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle province autonome e degli enti locali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il comma 1 dell'articolo 9 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;
VISTO il comma 4 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015 che, ai sensi del richiamato art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011, ha definito il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali;
ONSIDERATO che si rende opportuno revisionare le modalità di calcolo previste dagli indicatori 1.1, 10.3 e 12.4 di cui agli Allegati nn. 1-2, nonché quelle di cui agli indicatori 1.1, 9.3 e 11.4 di cui agli Allegati 3-4 del citato Decreto Ministero dell'interno in data 22.12.2015, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo;
VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;
Decreta:
1. Gli indicatori 1.1, 10.3 di cui agli Allegato n. 1 del Decreto Ministero dell'interno in data 22.12.2015 e gli indicatori 1.1 e 12.4 di cui all'allegato n. 2 del medesimo decreto del Ministero dell'interno, sono modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo;
2. Gli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3 del Decreto Ministero dell'interno in data 22.12.2015 e gli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4 del medesimo decreto del Ministero dell'interno, sono modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo;
3. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati al decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, aggiornati alle modifiche previste dai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2022
Il Capo Dipartimento
SGARAGLIA