Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 maggio 2022

- Allegato al Comunicato Ministero della Difesa pubblicato nella G.U.R.I. 5 settembre 2022, n. 207

Indicazione delle qualifiche professionali e tecniche dei contratti di apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa, e relativo trattamento economico ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 8 e 9, che disciplinano le agenzie, nonché l'articolo 22 che prevede che i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 48;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare il Capo V in materia di apprendistato;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare gli articoli 2 e 2-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 24 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 2001, Registro Ministeri istituzionali - Difesa n. 7, foglio n. 12, recante l'individuazione delle unità produttive industriali della Difesa affidate alla gestione dell'Agenzia industrie difesa;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 24 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2001, Registro Ministeri istituzionali - Difesa n. 13, foglio n. 271, con cui sono state aggiunte altre unità produttive e industriali della Difesa fra quelle affidate alla gestione dell'Agenzia industrie difesa (Arsenali militari marittimi di Messina e La Maddalena, nonché lo Stabilimento grafico di Gaeta);

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015, Registro Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 1654, concernente la riorganizzazione e la ridenominazione dello Stabilimento grafico militare di Gaeta in Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce. De. C.U.), anch'esso affidato alla gestione dell'Agenzia industrie difesa;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017, Registro Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 219, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata attribuita all'Agenzia industrie difesa la gestione coordinata dello Stabilimento militare pirotecnico di Capua;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018, Registro Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 2329, concernente la razionalizzazione della struttura e degli assetti organizzativi dello Stabilimento militare pirotecnico di Capua;

SU PROPOSTA del Ministro della difesa;

SENTITA la Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto individua le qualifiche professionali e tecniche e il relativo trattamento economico dei 48 contratti di apprendistato che l'Agenzia industrie Difesa è autorizzata ad attivare presso i propri stabilimenti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il decreto definisce inoltre la distribuzione di tali contratti nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

Art. 2

Qualifiche professionali e tecniche dei contratti di apprendistato

1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie Difesa e dei relativi stabilimenti, al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie Difesa è autorizzata ad attivare, a seguito di selezione pubblica comparativa per titoli ed esami, 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni.

2. Possono partecipare alla selezione i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove selettive, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove selettive in attesa dell'emanazione del provvedimento di equiparazione.

3. Le qualifiche professionali e tecniche dei contratti da attivare, sulla base delle esigenze delle unità produttive dell'Agenzia industrie Difesa e le sedi di svolgimento dell'apprendistato sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

4. Agli allievi apprendisti di cui al comma 1 è corrisposto un compenso annuo complessivo pari ad euro 32.000 al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

Art. 3

Contratto di apprendistato e piano formativo

1. Ciascun allievo apprendista sottoscrive un contratto individuale di apprendistato secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto. Il contratto contiene il piano formativo individuale definito sulla base dello schema riportato nell'allegato 3 al presente decreto.

2. L'Agenzia industrie Difesa garantisce a ogni allievo apprendista la presenza di un tutor o referente dell'unità produttiva cui è assegnato, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione.

Art. 4

Valutazione delle competenze acquisite

1. Al termine del percorso formativo è prevista la valutazione delle competenze tecniche e professionali conseguite da ciascun allievo apprendista, con l'assegnazione di un punteggio da 0 a 30 a opera di una commissione nominata dal direttore generale dell'Agenzia industrie Difesa, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione. Ai componenti della commissione di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il superamento del percorso formativo è necessario conseguire un punteggio minimo pari a 21/30.

Art. 5

Assunzione nei ruoli dell'Agenzia Industrie Difesa

1. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può essere valutato, valorizzando il punteggio conseguito ai sensi dell'articolo 4, quale titolo preferenziale nelle procedure assunzionali bandite dall'Agenzia industrie Difesa relative all'area seconda.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, con le risorse, che verranno trasferite dal Ministero della difesa all'Agenzia industrie difesa, allocate ai sensi dell'articolo 1, comma 696 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sul capitolo 1360 pg 02 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Roma,

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione 

BRUNETTA RENATO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DANIELE FRANCO