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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2022, n. 133

G.U.R.I. 9 settembre 2022, n. 211

Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e in particolare l'articolo 2, comma 2, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 4-bis, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

Visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 29 il quale stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre, esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera g);

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto l'articolo 2-quater del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle procedure relative all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, nonchè modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento delle operazioni anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;

Ritenuto necessario individuare misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica;

Ritenuto, altresì, necessario aggiornare e modificare il testo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante «disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni», della cui pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2014, individuando le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ivi compreso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell'attività di coordinamento;

Sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, nella seduta del 19 luglio 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e individua misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e di prenotifica, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 2

Coordinamento delle attività per l'esercizio dei poteri speciali e individuazione degli uffici responsabili

1. Le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Segretario generale, che sovrintende a tale attività, o del Vice Segretario generale a ciò delegato.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, nonchè dell'articolo 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'ufficio responsabile dell'attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonchè ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, gli uffici responsabili delle attività di competenza dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, nonchè dei Dipartimenti per l'informazione e l'editoria e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati come segue:

a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, Autorità Nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento);

b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio III analisi strategica (UAS);

c) Ministero della difesa: Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti;

d) Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio legislativo, Dipartimento del tesoro - Direzione V «Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario», Direzione VII «Valorizzazione del patrimonio pubblico», Servizio «Affari legali e contenzioso»;

e) Ministero della giustizia: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

f) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Organo centrale di sicurezza, Direzione generale vigilanza concessioni autostradali, Direzione generale vigilanza Autorità portuali;

g) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

h) Ministero della salute: Gabinetto del Ministro, Segretariato generale;

i) Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive;

l) Ministero della transizione ecologica: Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, Direzione generale per l'economia circolare, Direzione Generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari;

m) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore;

n) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: Gabinetto del Ministro o, se non nominato, Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, anche i rappresentanti dei Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere, su designazione dello stesso Gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Art. 3

Gruppo di coordinamento

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonchè ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, è istituito un Gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale o dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato o da un designato del Segretario generale e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati, nonchè dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Sono nominati altresì componenti del medesimo Gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonchè il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del Gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresì nominati due componenti supplenti.

2. I componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento amministrativo tramite posta elettronica certificata. Ogni variazione dei componenti del Gruppo di coordinamento è tempestivamente comunicata al medesimo Dipartimento tramite posta elettronica certificata. Il Gruppo di coordinamento può essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di volta in volta invitati in relazione alla specificità della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne le capacità di analisi.

3. E' facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Art. 4

Compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera in raccordo con il Presidente del Gruppo di coordinamento, con gli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, e 4, nonchè con le eventuali altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che assicurano il supporto per gli aspetti di propria competenza in relazione alla specificità della materia o dell'operazione. Il medesimo Dipartimento assicura lo svolgimento delle attività interministeriali, dell'attività istruttoria nonchè la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l'esercizio dei poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, curandone la trasmissione alle Camere.

2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo svolge, altresì, le funzioni di punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri per la cooperazione con le autorità responsabili dei Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento.

Art. 5

Attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali

1. Le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le seguenti modalità e procedure:

a) i soggetti tenuti alla notifica provvedono - esclusivamente per via telematica, tramite posta elettronica certificata - alla trasmissione dell'informativa di cui al citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il medesimo Dipartimento individua una casella di posta elettronica certificata appositamente pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità la società acquisita trasmette eventuali memorie e documenti;

b) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette in modalità informatica, al Presidente, ai componenti del Gruppo di coordinamento e agli altri uffici eventualmente coinvolti, la notifica e la documentazione ricevuta. Il predetto Dipartimento convoca la riunione del Gruppo di coordinamento per l'individuazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, che si esprime tempestivamente sulla riconducibilità dell'operazione nell'ambito applicativo della normativa vigente. In tale sede, o in successiva riunione, i componenti del Gruppo di coordinamento esprimono il parere di competenza sull'eventuale esercizio dei poteri speciali;

c) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, comunica alle parti del procedimento e ai componenti del Gruppo di coordinamento il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa;

d) il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in modalità informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la motivazione della delibera di esercizio dei poteri speciali;

e) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta dal Ministero competente la motivazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, predispone lo schema di decreto per la deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto, ove adottato, è trasmesso, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alle parti del procedimento, agli organi di controllo e, per estratto, alle competenti Commissioni parlamentari;

f) qualora si renda necessario, ai sensi del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, richiedere informazioni o documentazione integrativa al notificante o a soggetti terzi, il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altri Ministeri interessati, invia la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che provvede a trasmetterla ai destinatari, anche, eventualmente, convocandoli in audizione. La predetta richiesta è inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. I soggetti ai quali è stata trasmessa la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa provvedono all'inoltro della predetta documentazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per via telematica tramite posta elettronica certificata o, se richiesto, tramite deposito della documentazione integrativa nel corso dell'audizione;

g) in caso di notifica incompleta o irregolare il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta e del Gruppo di coordinamento, informa tempestivamente, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata, il soggetto notificante, dandone comunicazione anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali è interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il soggetto notificante al quale è stata comunicata l'incompletezza o l'irregolarità della notifica provvede all'invio della nuova notifica, completa di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata;

h) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta trasmette, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, in modalità informatica, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente del gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, con eventuale previsione di raccomandazioni all'impresa. Entro un giorno dalla ricezione della proposta ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, trasmette le eventuali osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

i) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, procede a sottoporre la proposta di non esercizio alla deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lettera h). Il Consiglio dei ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, adotta la deliberazione di non esercizio dei poteri speciali, con eventuali raccomandazioni all'impresa.

Art. 6

Misure di semplificazione delle procedure in caso di non esercizio dei poteri speciali

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, trasmette, in modalità informatica, al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali.

2. Entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui la società è informata di essere parte del procedimento, le parti possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri.

3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o più Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento, con nota motivata trasmessa informaticamente al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare la richiesta di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando la proposta del Ministero responsabile, unitamente alle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il notificante della richiesta di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, la deliberazione di non esercizio può prevedere raccomandazioni all'impresa.

Art. 7

Prenotifica

1. L'impresa interessata, ferma in ogni caso la necessità di rispettare i termini previsti per la notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, può trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica.

2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa che:

a. l'operazione oggetto di prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;

b. l'operazione oggetto di prenotifica è suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso l'impresa è tenuta a eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012;

c. l'operazione oggetto di prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'autorizzabilità dell'operazione oggetto di prenotifica, può prevedere raccomandazioni all'impresa.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o più Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni, dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per le parti, le stesse amministrazioni o le parti possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessità di eseguire una formale notifica.

5. Nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1, non sia adottata alcuna decisione dal gruppo, l'impresa è tenuta a eseguire la notifica in conformità agli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012.

Art. 8

Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati europei per le notifiche relative ad investimenti esteri diretti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile per l'istruttoria, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli investimenti esteri diretti nel territorio italiano che sono oggetto di un controllo in corso, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, informandone il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento.

2. Qualora gli altri Stati membri e la Commissione notifichino ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 la loro intenzione di formulare osservazioni o l'emissione di un parere, se del caso con una richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa anche le parti del procedimento delle sospensioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge n. 21 del 2012.

3. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo provvede a trasmettere la richiesta di informazioni al notificante o a soggetti terzi, anche, se del caso, invitandoli in audizione dinanzi al Gruppo di coordinamento. La predetta richiesta è inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento e, se necessario, ad altre pubbliche amministrazioni. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono le informazioni nella loro disponibilità al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alla Commissione europea o allo Stato membro richiedente le informazioni supplementari acquisite.

4. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette le osservazioni degli altri Stati membri o il parere della Commissione europea ricevuti al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, nel formulare la sua proposta motivata di esercizio o non esercizio dei poteri speciali, tiene in debita considerazione le osservazioni e il parere trasmessi dagli altri Stati membri e della Commissione europea, conformemente al Regolamento (UE) 2019/452.

5. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento le notifiche trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel loro territorio.

6. I componenti del Gruppo di coordinamento, con riferimento alle notifiche di cui al comma 6, trasmettono l'intenzione di formulare osservazioni e le successive osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro interessato e alla Commissione europea.

7. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione dei componenti del Gruppo di coordinamento, provvede a trasmettere la richiesta allo Stato membro interessato e alla Commissione europea.

8. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/452 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro e alla Commissione europea.

Art. 9

Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. In caso di acquisizione di elementi da cui emerga l'inosservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, secondo i rispettivi ambiti di competenza, o il Ministero o il Comitato incaricati del monitoraggio di un decreto di esercizio dei poteri speciali, trasmettono al Presidente e agli altri componenti del Gruppo di coordinamento una informativa completa comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative per l'istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento.

2. Il Gruppo di coordinamento, quando ravvisa, sulla base degli elementi ricevuti ai sensi del comma 1, i presupposti per un possibile intervento sanzionatorio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, delibera l'avvio del procedimento con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato. L'avvio del procedimento è notificato agli interessati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono far pervenire al Dipartimento per il coordinamento amministrativo scritti difensivi e documenti, possono chiedere di essere sentiti e prendere visione degli atti del procedimento. Il termine di trenta giorni è sospeso dal giorno in cui perviene la richiesta di accesso e riprende a decorrere dal giorno dell'ostensione dei documenti.

4. Il Gruppo di coordinamento può, durante la fase istruttoria, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in relazione al procedimento in corso, alle parti e ad ogni altro soggetto. Le richieste istruttorie sospendono il termine di conclusione del procedimento stabilito con il provvedimento di avvio di cui al comma 2.

5. Espletata l'istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata anche in attuazione dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o disposta l'archiviazione del procedimento.

Art. 10

Procedure telematiche

1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il Dipartimento per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'interscambio dei dati ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il ricevimento delle notifiche, dei documenti, dei pareri e di tutte le informazioni relative agli atti e alle operazioni di cui al presente decreto, è effettuato mediante la posta elettronica certificata.

2. Le riunioni del gruppo di coordinamento possono svolgersi anche in modalità video/multi conferenza.

Art. 11

Procedura semplificata

1. Nel caso di operazioni infragruppo, in assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi tutelati dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, è adottata la procedura semplificata di cui al presente articolo.

2. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto anche delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette, in modalità informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, le motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali con applicazione della procedura semplificata.

3. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo invia al soggetto notificante una comunicazione di non esercizio dei poteri speciali dandone comunicazione ai componenti del Gruppo di coordinamento.

Art. 12

Modulistica

1. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, può essere definita la modulistica per le notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante delle imprese o da persone munite di procura speciale e che la stessa notifica sia corredata da tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La modulistica è pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13

Riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti al diritto di accesso. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14

Clausola di invarianza

1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante «Disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni».

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

GAROFOLI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2264