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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/803 DELLA COMMISSIONE, 16 febbraio 2022

G.U.U.E. 24 maggio 2022, n. L 145

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 maggio 2022

Applicabile dal: 27 maggio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 38 duodecies, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.

2) E' opportuno specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'ESMA in relazione ai DRSP soggetti alla sua vigilanza. In particolare, il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che tali norme procedurali includano disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni sulla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e disposizioni sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

3) Laddove l'ESMA constati gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l'ESMA è tenuta a nominare al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell'indagine, il funzionario incaricato della stessa è tenuto a dare alla persona oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltata. Ciò significa che la persona interessata dovrebbe avere il diritto di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane prima che il funzionario incaricato delle indagini presenti le proprie conclusioni all'ESMA. E' opportuno che la persona oggetto delle indagini possa essere assistita da un difensore di sua scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.

4) L'ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l'ESMA riconosca alla persona oggetto delle indagini il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.

5) Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori, è opportuno che l'ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza oppure decide di svolgere un'ispezione in loco, l'ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, è opportuno che l'ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.

6) Il diritto di difesa dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un'azione urgente da parte dell'ESMA. Qualora sia giustificata un'azione urgente ai sensi dell'articolo 38 terdecies del regolamento (UE) n. 600/2014, il diritto di difesa della persona oggetto delle indagini non dovrebbe costituire un ostacolo all'adozione di misure urgenti da parte dell'ESMA. In tal caso, per prevenire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario, l'ESMA può adottare una decisione provvisoria senza dare alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni. L'ESMA dovrebbe dare alla persona la possibilità di essere ascoltata il prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria e prima dell'adozione di una decisione di conferma. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata in anticipo dal funzionario incaricato delle indagini.

7) I fascicoli preparati dall'ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell'ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia quindi il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. E' opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione a violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014.

8) Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale legislazione.

9) Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse, è opportuno che l'ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a porre fine a un'unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.

10) Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 173 del 12.6.2014.

(2)

Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019).

Art. 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «fornitore di servizi di comunicazione dati» o «DRSP» si intende un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34, e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Art. 2

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

1. Al termine di un'indagine su potenziali violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e prima di trasmettere il fascicolo all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all'articolo 38 duodecies, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all'articolo 5, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.

3. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, accludere documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

4. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Art. 3

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ESMA include i documenti seguenti:

a) la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata alla persona oggetto delle indagini;

b) una copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;

c) il verbale di eventuali audizioni.

2. Se un fascicolo è incompleto, l'ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.

3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

4. Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 38 octies e 38 nonies del regolamento (UE) n. 600/2014.

5. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA informa in tal senso la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine di almeno due settimane nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze entro il quale la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 38 octies e 38 nonies del regolamento (UE) n. 600/2014.

6. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

7. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 38 nonies del medesimo regolamento, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Art. 4

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 38 decies del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell'imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto del procedimento può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

2. Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il DRSP o la persona interessata dal procedimento si siano conformati alla pertinente decisione di cui all'articolo 38 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. La decisione di cui all'articolo 38 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Art. 5

Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 38 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. Se decide che una persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e adotta una decisione provvisoria con cui sono imposte misure di vigilanza a norma dell'articolo 38 octies del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.

L'ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l'accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'ESMA può invitare a un'audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

3. L'ESMA adotta una decisione definitiva il prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria.

Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, l'ESMA reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'Autorità adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 38 octies del regolamento (UE) n. 600/2014. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

4. Se l'ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

Art. 6

Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

1. Su richiesta, l'ESMA concede alla persona oggetto delle indagini, cui il funzionario incaricato delle stesse o l'ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni, di accedere al fascicolo. L'accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.

2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

Art. 7

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai DRSP e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3. Qualsiasi azione intrapresa dall'ESMA o dall'autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell'ESMA conformemente all'articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata al DRSP o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o sia soggetta a controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 38 quaterdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.

(1)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 8

Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 38 nonies e 38 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni:

a) la notifica dell'ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;

b) un'azione dell'ESMA, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.

5. Il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni è sospeso:

a) durante il periodo concesso per il pagamento;

b) fintantoché l'esecuzione del pagamento sia sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e del controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 38 quaterdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.

Art. 9

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall'ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.

2. Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l'ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell'Unione.

3. L'ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte e al loro stato.

Art. 10

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN