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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 settembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 16 settembre 2022, n. 217

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno al settore conciario.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e, in particolare, l'articolo 8, comma 2-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, costituente limite massimo di spesa, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario;

Visto il comma 2-ter del citato articolo 8, che prevede che le risorse del predetto fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto, altresì, il comma 2-quater dell'articolo 8, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2- bis e 2-ter, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa;

Visti i successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del più volte citato articolo 8, che prevedono, rispettivamente, che le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020 e che all'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 marzo 2022, n. 72, adottato in attuazione del precitato articolo 8, comma 2- ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

Visto l'articolo 5 del decreto 30 dicembre 2021 che, in conformità con il requisito del riconoscimento regionale dei distretti conciari di cui all'articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, condiziona l'efficacia delle disposizioni in esso contenute alla comunicazione da parte delle Regioni, entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico, della delimitazione dei distretti conciari presenti sul territorio di propria competenza, come riconosciuta da norme regionali;

Considerato che, a seguito dei riscontri pervenuti dalla Regioni e dalle Province Autonome, risultano attivati sul territorio nazionale i distretti conciari di seguito indicati:

- Regione Campania: distretto conciario di Solofra, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 25/1 del 15 novembre 1999;

- Regine Lombardia: distretto industriale Bassa Bresciana, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/3839 del 16 marzo 2001;

- Regione Marche: distretti della pelle, del cuoio e delle calzature di Serra De" Conti, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Montegranaro, Montegiorgio, Montefiore dell'Aso, Offida e Fermo, di cui alle deliberazioni amministrative del Consiglio Regionale n. 210 del 30 luglio 1998 e n. 259 del 29 luglio 1999;

- Regione Toscana: distretti della pelle, del cuoio e delle calzature di Valdinievole, Castelfiorentino, Santa Croce sull'Arno e Valdarno Superiore, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 21 febbraio 2000;

- Regione Veneto: distretto della concia di Arzignano, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014;

Visto l'articolo 9 del decreto 30 dicembre 2021 che stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione del 19 marzo 2020, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis;

Considerato che il periodo di validità della richiamata Sezione 3.1 del Quadro temporaneo è cessato alla data del 30 giugno 2022 e che non è stato ulteriormente prorogato dalla Commissione europea e che, pertanto, l'intervento agevolativo sarà attuato, ai sensi del precitato articolo 9 del decreto 30 dicembre 2021, nel rispetto del regolamento de minimis;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto 30 dicembre 2021 che demanda a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché dei relativi schemi e degli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;

c) "industria conciaria": l'attività manifatturiera consistente nella trasformazione di materie prime costituite da pelli grezze o semilavorate e nella produzione di pelli conciate e lavorate per diverse destinazioni d'uso, quali, a titolo esemplificativo, la calzatura, la pelletteria, gli interni d'automobile, l'arredamento, l'abbigliamento, la tipografia;

d) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 marzo 2022, n. 72;

e) "distretto conciario": i distretti, riconosciuti a livello regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche e integrazioni, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese operanti nell'industria conciaria nonché dalla specializzazione produttiva nella lavorazione della pelle;

f) "progetto integrato di distretto": due o più progetti, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo tra loro coordinato, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa, anche secondo una logica di filiera;

g) "decreto-legge 25 maggio 2021": il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

h) "DSAN": la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

i) "piattaforma informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria" del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it);

j) "regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 2

Ambito di applicazione e risorse finanziarie disponibili

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell'industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'anno 2021, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'articolo 3.

Art. 3

Gestione dell'intervento

3. Gli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza, l'istruttoria delle domande, la concessione delle agevolazioni e l'erogazione delle medesime, sono affidati al Soggetto gestore, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto e dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

Art. 4

Ambito territoriale di intervento, imprese beneficiarie e programmi ammissibili

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto e tenuto conto degli elementi forniti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del medesimo articolo, le agevolazioni di cui al decreto sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall'articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al decreto, le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l'attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di "preparazione e concia del cuoio e pelle" di cui al codice ATECO 15.11.00.

Art. 5

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma del contributo a fondo perduto e sono concesse, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, nella misura del 50 % (cinquanta per cento) delle spese ammissibili, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento de minimis.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità dell'impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa. Dell'avvenuto esaurimento delle risorse è data pubblicità da parte del Ministero, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e del Soggetto gestore. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.

3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Il Soggetto gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria", dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 10, secondo le modalità indicate al presente articolo.

5. L'accesso alla piattaforma:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;

b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale. Tali soggetti possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

6. Le domande di agevolazione, complete della proposta progettuale di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto, devono essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del Soggetto gestore indicato al comma 4 e firmate digitalmente dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), pena l'improcedibilità delle stesse.

7. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

b) i dati principali del piano d'impresa proposto;

c) il programma di spesa oggetto dell'iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili;

d) le agevolazioni richieste.

8. Alla domanda di agevolazione e alla proposta progettuale deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal decreto, nonché dal presente provvedimento;

b) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa;

c) DSAN in relazione alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore in sede di erogazione del primo stato di avanzamento lavori;

d) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dichiarazione concernente i dati contabili - completi di stato patrimoniale e conto economico - utili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio "Sostenibilità economicafinanziaria del progetto" di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), del decreto, come specificato nell'allegato n. 2 al presente decreto. Tale documento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dall'eventuale delegato ed essere controfirmato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Qualora l'impresa proponente non disponga di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, non abbia presentato almeno una dichiarazione dei redditi, la dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà fare riferimento alla situazione contabile e patrimoniale intermedia alla data di presentazione della domanda;

f) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative.

9. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, secondo quanto definito dalla piattaforma informatica.

10. L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell'8 novembre 2022. In tale fase, l'impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:

a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b);

a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;

a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa richiedente e apposizione della firma digitale;

a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

b.1) accesso dell'impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a);

b.2) inserimento, da parte dell'impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);

b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda.

11. L'impresa richiedente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla piattaforma informatica.

12. La piattaforma informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a:

a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla piattaforma informatica.

13. Nel caso in cui l'impresa richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto ovvero risulti inattiva, la piattaforma informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

14. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di cui al comma 10, lettera b), numero 3).

15. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

16. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

17. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica e quelle non corredate da un piano d'impresa leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore, non saranno prese in esame.

Art. 7

Valutazione istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni

1. Le domande di accesso alle agevolazioni sono valutate dal Soggetto gestore sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

2. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.

3. La graduatoria di cui al comma 2 è formata dal Soggetto gestore in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori d.1) e d.2) del criterio di valutazione "Sostenibilità economica-finanziaria del progetto" di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma presentato dall'impresa iscritta da maggior tempo al Registro delle imprese.

4. Nella valutazione della domanda, il Soggetto gestore procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale attraverso:

a) l'esame della completezza e correttezza della documentazione fornita tramite la piattaforma informatica;

b) il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente di cui all'articolo 6 del decreto.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, il Soggetto gestore prosegue nell'esame di merito dell'iniziativa in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 2, e verificando il rispetto delle soglie minime previste ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

6. In esito alle verifiche istruttorie di cui ai commi che precedono, il Soggetto gestore procede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto.

Art. 8

Erogazione delle agevolazioni

1. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria" del sito internet del Soggetto gestore. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

2. L'impresa beneficiaria può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'articolo 8, comma 1 e 2, del decreto, per un importo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) di quelle ammesse alle agevolazioni. La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa, anche non quietanzati, e della documentazione attestante il sostenimento delle spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto. Al Soggetto gestore è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta ed in assenza della presentazione della richiesta di erogazione a saldo da parte dell'impresa beneficiaria.

3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori è trasmessa dall'impresa beneficiaria al Soggetto gestore entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet. L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa, ivi compresi quelli non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l'impresa beneficiaria non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuta a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà dell'impresa beneficiaria, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.

4. Qualora l'impresa beneficiaria intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.

5. Le agevolazioni erogate ai sensi dei commi 2 e 3 comprendono anche la proporzionale quota di contributo commisurato alle eventuali esigenze di capitale circolante di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto, ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nel provvedimento di concessione.

6. In occasione della richiesta di erogazione del saldo, il Soggetto gestore verifica altresì, attraverso i dati di bilancio ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 3, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria" del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mise.gov.it).

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

Div. VIII

Siglato Dirigente Div. VIII - MARCO CALABRO'