
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 30 giugno 2022, n. 25
G.U.R.I. 20 settembre 2022, n. 220
Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», misura B1.3 «Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive», linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori», linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa» e linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 25).
Testo con annotazioni alla data 28 giugno 2024
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonchè l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonchè le relative modalità di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108]»;
Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;
Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonchè dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:
33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016.
Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;
Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;
Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3 comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;
Considerato che l'art. 2 comma 3 dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;
Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;
Considerato che ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge 77/2021 prevede, inoltre che, «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le amministrazioni titolari, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia, approvato con ordinanza n. 19 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro-misura B, già duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da Covid-19, con la conseguente difficoltà nell'attuazione di investimenti anche già programmati;
Considerato, altresì, che il recente conflitto tra la Russia e l'ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla più volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione;
Tenuto conto dei più recenti studi e analisi di livello nazionale e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016, che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attività di impresa e la tenuta dei livelli occupazionali, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, i lunghi tempi di consegna e l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei costi di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attività di molte imprese appartenenti a tutti i settori economici, manifatturiero, agroalimentare, servizi alle imprese, turismo, commercio, già penalizzate da due anni di limitazioni derivanti dalle politiche di contenimento dell'epidemia Covid-19, con significative conseguenze sul fronte occupazionale e sulla tenuta socioeconomica di quelle aree che già negli anni precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli eventi simici e successivamente gli effetti economici della pandemia;
Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia Covid-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;
Preso atto delle intese espresse nelle date del 22 aprile 2022 nelle Cabine di coordinamento integrate dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Acquisita l'intesa in data 29 giugno 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Dispone:
Richiami
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Gli allegati alla presente ordinanza sono costituiti da:
Allegato 1: Bando B1.3.a e relativi allegati;
Allegato 1: Bando B1.3.b e relativi allegati;
Allegato 1: Bando B1.3.c e relativi allegati.
Oggetto e finalità
1. La presente ordinanza approva i bandi di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3, relativi all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», misura B1.3 «Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive», linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori», linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa» e linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il bando di cui all'Allegato 1, relativo alla linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori», ha la finalità di sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, anche con l'obiettivo di favorire l'attrazione ed il rientro di imprenditori «nuovi» e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione dell'incentivo.
3. Il bando di cui all'Allegato 2, relativo alla linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa», ha finalità di sostenere di programmi innovativi di sviluppo aziendale da realizzare nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016.
4. Il bando di cui all'Allegato 3, relativo alla linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate», ha la finalità di sostenere nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 indicato la creazione di micro, piccole e medie imprese e sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto.
Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale
1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 1 è complessivamente pari a 100 (cento) milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016,
2. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 2 è complessivamente pari a 58 milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.
3. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 3 è complessivamente pari a 40 milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.
4. Nei bandi oggetto della presente ordinanza sono specificate le modalità di riparto delle risorse, nel rispetto della ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate al cratere sismico 2009 e cratere sismico 2016 come richiamato nelle premesse. Ciascun bando inoltre specifica eventuali ulteriori riserve di spesa connesse a un'efficace attuazione dell'intervento.
5. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura tecnica di missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.
6. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.
Soggetto gestore
1. Ferma restando la titolarità della misura, che rimane in capo ai Soggetti attuatori, ossia il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia), in seguito Agenzia, Invitalia, o Soggetto gestore, società con azionista unico, con sede legale in Roma, via Calabria, 46, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 05678721001.
2. Invitalia agisce come soggetto delegato per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009.
3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali per le attività svolte, ai sensi del successivo comma 8, in collaborazione con Invitalia, sono riconosciuti al Soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria delle linee di intervento oggetto dei bandi di cui agli allegati, secondo quanto previsto nello schema di Convenzione «Per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e relativi allegati approvato con ordinanza n. 22 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108].
4. Invitalia, in qualità di soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attività:
a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;
b. promozione;
c. assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa;
d. trasmissione ai Soggetti attuatori degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati;
e. stipula dei contratti;
f. erogazione delle agevolazioni;
g. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
h. eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;
i. gestione dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto, per quanto di competenza.
5. In particolare, nelle attività di cui al comma 4 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonchè tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.
6. Le attività descritte al comma 4 del presente articolo sono svolte da Invitalia fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino al termine delle operazioni connesse alla gestione dei finanziamenti erogati.
7. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonchè, nel rispetto delle normative vigenti e sentiti i Soggetti attuatori, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità in funzione delle specifiche modalità attuative degli interventi previsti.
8. Per le attività di promozione, di assistenza tecnico-gestionale Invitalia si avvale della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali indicate dalle amministrazioni titolari a seguito di intese con le amministrazioni regionali. I rapporti di collaborazione sono disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia e le agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali. La remunerazione connessa a tali rapporti di collaborazione rientra all'interno del corrispettivo riconosciuto a Invitalia.
Aiuti di stato
1. Il Soggetto gestore opera nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento de minimis, del Quadro temporaneo e del Quadro temporaneo Ucraina, e in particolare:
a. per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e delle intensità di aiuto ivi stabilite;
b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER;
c. per la concessione degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 28 e 29 del regolamento GBER;
d. per la concessione degli aiuti alle PMI in fase di avviamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 22 del regolamento GBER;
e. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo, nel rispetto della sezione 3.13;
f. per la concessione di aiuti ai sensi del Quadro temporaneo Ucraina nel rispetto della sezione 2.1;
g. per la concessione degli aiuti a titolo di de minimis, secondo le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.
Attuazione
1. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì la relativa modulistica.
2. Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, i bandi di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3 disciplinano le modalità di attuazione per ciascun intervento agevolativo, ivi inclusa la definizione dei soggetti beneficiari, dei progetti ammissibili delle spese ammissibili, della forma e intensità delle agevolazioni, delle procedura di accesso, dei criteri di valutazione, delle concessione delle agevolazioni, dell'erogazione delle agevolazioni e delle procedure di monitoraggio, ispezioni e controllo, dei termini degli adempimenti.
Misure di semplificazione
1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle cinque Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it)
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Roma, 30 giugno 2022
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1799
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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/
N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati della presente ordinanza, tratti dal sito del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.
Allegato 1 - BANDO B1.3.A (1) (2)
Per l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 9, commi 4 e 6, dell'allegato annotato, si rimanda all'O.P.C.M. 29 aprile 2023, n. 49.
Per le modifiche al presente bando si rimanda al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2023, n. 239.
Per l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 15, comma 4, dell'allegato annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 aprile 2023, n. 48.
Per la proroga, al 31 dicembre 2024, dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato annotato, si rimanda all'O.P.C.M. 28 giugno 2024, n. 101.
Per l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9, dell'allegato annotato, si rimanda all'O.P.C.M. 29 aprile 2023, n. 50.