
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 31 agosto 2022
- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 24 settembre 2022, n. 224
Criteri e modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati e per assicurare alle micro imprese interessate dal superamento del regime dei prezzi regolati il servizio di fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
VISTA la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, l'articolo 4, che ha istituito l'Acquirente Unico S.p.A.;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante "Misure urgenti in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 1-bis, che ha istituito un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" e, in particolare, l'articolo 11-bis, secondo cui l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (di seguito: decreto legislativo n. 93/2011);
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (di seguito: legge n. 124/2017), con la quale è stato stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso e, in particolare, l'articolo 1, che:
- al comma 59 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del regime dei prezzi regolati del mercato del gas naturale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/2000;
- al comma 60 stabilisce che il regime dei prezzi regolati del mercato elettrico di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 93/2011 cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici. Il medesimo comma stabilisce inoltre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA o Autorità) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- al comma 60-bis prevede, in relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche: AGCM), definisca, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";
VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea";
VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" ed ha trasferito a quest'ultimo Ministero le competenze esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di energia, anche con specifico riferimento alla concorrenza, alla tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e alla regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 (di seguito: decreto legislativo n. 210/2021) e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 10, 11;
VISTO l'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge n. 152/2021), con cui sono state apportate modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 124/2017, e in particolare:
- il comma 1, che stabilisce che, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica;
- il comma 2, che prevede che l'ARERA adotti disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica;
- il comma 3, che prevede che, qualora alla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2021, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica;
VISTO il Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020, con cui sono stati approvati le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato, e sono state fornite specifiche disposizioni per la cessazione dei prezzi regolati dell'energia elettrica per le piccole imprese;
VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 maggio 2021, con cui sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza;
VISTA la delibera del 6 luglio 2021 290/2021/r/gas con cui l'ARERA, in coerenza con il Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 27 maggio 2021 ha adottato disposizioni relative alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, per il periodo 1°ottobre 2021 - 30 settembre 2023;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2022, di approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, come proposti da ARERA con la deliberazione 532/2021/E/com del 30 novembre 2021, tra cui il Progetto Informazione Mercati (PIM) relativo alla realizzazione di campagne informative sulla piena apertura dei mercati rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale, al quale sono destinate risorse per complessivi quattro milioni di euro nel biennio 2022-2023;
VISTA la delibera del 10 maggio 2022 208/2022/R/eel con cui l'ARERA ha adottato disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
CONSIDERATO che il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio informato e consapevole al mercato libero da parte della clientela domestica e delle micro-imprese, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo si è impegnato ad adottare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 22 giugno 2021 dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio europeo economia e finanza;
CONSIDERATO l'obiettivo di favorire l'ingresso dei clienti del servizio elettrico e gas naturale nel mercato libero e la scelta consapevole del proprio fornitore attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti;
RITENUTO di adottare, con il presente provvedimento, misure volte a disciplinare i criteri e le modalità per l'ingresso consapevole nei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi dei prezzi regolati, nonché per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione di specifiche misure per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica dei clienti domestici sulla base di quanto previsto dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 152/2021;
SENTITO il Ministero dello sviluppo economico, che si è espresso con nota del 30 maggio 2022, formulando alcune considerazioni;
SENTITA l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto con delibera 28 giugno 2022 291/2022/I/eel, formulando alcune proposte di modifica;
SENTITA l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto in data 23 giugno 2022, avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica;
ACQUISITO il parere favorevole, con osservazioni, della 10^ Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del 27 luglio 2022;
ACQUISITO il parere favorevole, senza osservazioni, della X Commissione permanente della Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio e turismo), reso nella seduta del 27 luglio 2022;
RITENUTO necessario, alla luce dell'elevata concentrazione dell'offerta riscontrata nel servizio di vendita dell'energia elettrica, promuovere condizioni concorrenziali tra gli operatori nell'ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al libero mercato, individuando forme di attribuzione del servizio di durata predeterminata a medio termine e livelli territoriali di attribuzione del servizio, tali da evitare posizioni dominanti a livello locale;
RITENUTO opportuno rafforzare gli strumenti di informazione e tutela degli interessi dei consumatori e coinvolgere le organizzazioni di categoria rappresentative delle microimprese in iniziative per la corretta informazione sulle opportunità presenti sui mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, sulle modalità di confronto dei prezzi nonché sulle opportunità offerte dalle forme di autoproduzione efficiente e sostenibile, anche alla luce di quanto previsto in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
RITENUTO di tener conto delle osservazioni e delle proposte pervenute prevedendo, in particolare:
a) di semplificare e razionalizzare le attività di monitoraggio in capo all'ARERA e alle imprese;
b) di introdurre uno specifico meccanismo per il quale, alla fine del primo periodo transitorio di tutele graduali, i clienti che non abbiano autonomamente scelto un'offerta di mercato libero passino alla più conveniente fornitura di mercato libero dell'esercente del servizio a tutele graduali;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124/2017, definisce i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, nonché sulla base delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei gruppi di clienti interessati. Il presente decreto adotta altresì disposizioni per assicurare alle microimprese con una potenza elettrica impegnata pari o inferiore a 15 kW il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Con successivo decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge n. 124/2017, sono individuate le modalità per l'ingresso dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) l'attuazione di campagne informative istituzionali destinate alle microimprese di cui all'articolo 1, secondo periodo e ai clienti domestici, compresi, per il gas naturale, i condomini ad uso domestico, volte ad assicurare la conoscenza delle scadenze temporali del processo di superamento dei regimi di prezzi regolati per il gas naturale e per l'energia elettrica e una scelta consapevole fra le diverse offerte commerciali di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale;
b) per il servizio di vendita dell'energia elettrica, opportuni criteri per il passaggio al mercato delle microimprese servite in maggior tutela che, alla data del 1° gennaio 2023, non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore.
Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020, il Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, promuove iniziative di comunicazione finalizzate ad incrementare il grado di informazione dei clienti finali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla normativa vigente in materia di apertura del mercato, sulle relative tempistiche, sugli obblighi e sui diritti dei clienti finali medesimi, nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela di tali diritti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con l'ARERA, secondo tempistiche che tengono conto sia dell'esigenza di promuovere la scelta consapevole delle offerte sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, sia dell'esigenza di assicurare una corretta e tempestiva informazione al cliente in vista della cessazione dei regimi di tutela nei termini stabiliti dalla legge n. 124/2017:
a) svolge periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali media a diffusione nazionale in modo da raggiungere efficacemente la platea di clienti interessati dal superamento del regime dei prezzi regolati di gas naturale ed energia elettrica tenuto conto delle diverse tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
b) promuove iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori, favorendo altresì la formazione specifica delle medesime associazioni per fornire supporto ai clienti finali domestici, compresi, per il gas naturale, i condomini ad uso domestico, e alle microimprese di cui all'articolo 1, secondo periodo nella ricerca della migliore offerta di mercato.
3. L'ARERA rafforza la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti fra l'offerta economica di tutela e le alternative disponibili sul mercato. L'ARERA assicura altresì che le microimprese ricevano, per il tramite dell'attuale esercente il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali, sia in prossimità dell'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, sia contestualmente all'invio dell'ultima bolletta emessa nell'ambito del regime di maggior tutela.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero della transizione ecologica e l'ARERA possono avvalersi del supporto della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU), in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali, nonché per il tempestivo aggiornamento del Portale delle offerte di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 124/2017 e per la semplificazione delle procedure di conciliazione e trattamento dei reclami.
5. Nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali del gas naturale e dell'energia elettrica, l'ARERA, avvalendosi dell'AU, effettua un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. AU fornisce il proprio supporto ai sensi del primo periodo mediante l'analisi e l'elaborazione delle informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. Il rapporto di monitoraggio di cui al presente comma è trasmesso al Ministero della transizione ecologica ed alle Commissioni parlamentari competenti per la prima volta entro il 31 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 gennaio 2025.
Criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023
2. Le microimprese che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono fornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il Servizio a Tutele Graduali (di seguito: STG) disciplinato dall'ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) l'individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'AU, disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionale in termini di punti di prelievo e prevedendola fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35 per cento. Tale limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
b) il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è, in ragione della natura transitoria del servizio stesso nel processo di liberalizzazione, di durata definita e comunque non superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta del servizio;
c) sono previste adeguate garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
3. Ciascun esercente il STG è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA. E' fatto divieto all'esercente di inserire nel contratto del STG qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA.
4. L'ARERA elabora un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG e lo trasmette, entro sessanta giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime, al Ministro della transizione ecologica e alle Commissioni parlamentari competenti. La stessa ARERA vigila sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.
5. L'esercente il STG, con adeguato anticipo secondo le modalità e i termini definiti dalla ARERA, informa i clienti finali di cui al presente articolo:
a) della scadenza del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente;
b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del STG, il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più conveniente.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, all'indirizzo www.mite.gov.it.
ROBERTO CINGOLANI