
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 4 agosto 2022, n. 304
- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 21 settembre 2022, n. 221
Modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che:
- al comma 1, ridenomina il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica";
- al comma 2, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così attribuendo al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie riguardanti, tra l'altro, la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti;
- al comma 3, stabilisce che "Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»";
- al comma 4, prevede che "Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».";
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e, in particolare, l'articolo 4-quater che:
- al comma 1 istituisce, presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito: "ENEA"), il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (nel seguito: Portale), con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica;
- al comma 3 prevede che le attività di cui al comma 1 sono svolte a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonché agli interventi già eseguiti diriqualificazione energetica degli edifici;
- al comma 4 prevede che sia adottato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza unificata, per individuare le modalità di funzionamento del Portale, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il Portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilità tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti nelle banche dati ivi indicate;
- al comma 5 prevede che il Portale sia alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro;
VISTO il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, che prevede che alle spese di realizzazione e gestione del Portale si provvede, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
VISTA la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;
CONSIDERATO che la digitalizzazione delle informazioni è uno degli obiettivi di riforma più volte citato nei documenti della Commissione europea, come la renovation wave, in quanto ritenuta fondamentale per supportare la ripresa e la resilienza nel settore della transizione digitale, e che tale aspetto può, al contempo, garantire un beneficio trasversale in molti ambiti, compreso quello della promozione degli interventi di riqualificazione degli edifici.
RITENUTO che il Portale rappresenti uno strumento abilitante e di facilitazione per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, nonché un mezzo per incrementare la conoscenza del parco immobiliare nazionale e gettare le basi per l'istituzione del cosiddetto "passaporto dell'edificio";
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
CONSIDERATO che, alla luce delle iniziative previste dal PNRR e, in particolare, tenuto conto della Missione 2, Componente 3, Riforma 1.1 del Piano medesimo, è necessario accelerare l'implementazione del Portale, sfruttando tale strumento sia come servizio al cittadino e agli operatori del settore, che come fonte di conoscenza per i decisori pubblici;
RITENUTO che, per il raggiungimento degli obiettivi cui il Portale è preposto, sia imprescindibile la massiva e sistematica raccolta di informazioni sul parco immobiliare nazionale e sulla sua prestazione energetica tramite le fonti di conoscenza esistenti e a oggi non messe a sistema;
CONSIDERATO che tali informazioni risultano necessarie per lo sviluppo di strumenti di consulenza e pianificazione per i cittadini, capaci di guidare gli utenti nel processo di miglioramento della prestazione del proprio immobile, favorendo se del caso gli interventi per fasi, al fine di ottimizzare il beneficio degli investimenti;
CONSIDERATO che, stante quanto previsto dall'articolo 4-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005, l'elenco di strumenti informativi di cui al comma 4 del medesimo articolo deve intendersi come non esaustivo, costituendo il volume minimo di informazioni che devono confluire nel Portale per un suo proficuo funzionamento;
RITENUTO che gli strumenti che il legislatore ha voluto istituire con il Portale, se opportunamente sviluppati e in abbinamento con i meccanismi incentivanti a oggi esistenti, possono costituire un potente volano per l'incremento del tasso di riqualificazione degli edifici nazionali e per lo stimolo agli investimenti per la ripresa economica, oltre che per il conseguimento degli obiettivi di completa decarbonizzazione del settore civile al 2050, previsti dalla legislazione europea;
ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del 20 maggio 2022;
ACQUISITO il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con nota del 4 maggio 2022;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, che si è espressa nella seduta del 6 luglio 2022;
Decreta:
Finalità
1. Ai fini del lancio del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (nel seguito: "Portale"), che costituisce parte integrante degli obiettivi necessari al raggiungimento della missione 2, componente 3-4, riforma 1.1 del PNRR con scadenza 30 giugno 2022, il presente decreto definisce le modalità di funzionamento del Portale medesimo, sia in termini di erogazione dei servizi che di gestione dei flussi informativi. Il presente decreto individua, inoltre, le modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni coinvolte, al fine di garantire che l'acquisizione dei dati presenti nelle banche dati, compresi i dati organizzati nei catasti regionali, alimentino il Portale mediante il ricorso a meccanismi di interoperabilità tra i sistemi. Le specifiche tecniche per l'attuazione delle modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni ai sensi del secondo periodo sono individuate mediante appositi protocolli di intesa.
Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
1. Ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Portale è istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito: ENEA).
2. Le modalità di funzionamento del Portale, le modalità di costituzione della banca dati, le funzionalità e i servizi erogati, differenziati per tipologia di soggetto destinatario, sono disciplinati nell'Allegato 1.
3. Per la realizzazione e la gestione del Portale, il Ministero della transizione ecologica e l'ENEA sottoscrivono apposita convenzione quadriennale, recante anche il cronoprogramma relativo allo sviluppo delle funzionalità di cui all'Allegato 1.
4. Il Portale si intende operativo alla data di implementazione delle funzionalità e dei servizi di base di cui al paragrafo 1.1, lettere a), b) e c) dell'Allegato 1, comunque non successiva al 30 giugno 2022, fermo restando il successivo sviluppo del Portale per il periodo di durata della convenzione di cui al comma 3.
5. Al fine di garantire la massima diffusione e divulgazione circa le funzionalità del Portale, nonché al fine della corretta implementazione del servizio "Sportello unico delle informazioni" di cui all'Allegato 1, ENEA garantisce lo svolgimento di specifiche iniziative nell'ambito del "Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica" di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, anche in sinergia con i servizi di "formazione" e "Sportello unico delle informazioni" di cui al medesimo Allegato 1.
Banche dati
1. Confluiscono nel Portale, con continuità e secondo le tempistiche previste dai protocolli di intesa di cui all'articolo 4, le informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e, in particolare, quelle presenti:
a) nel catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero del Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, recante "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativamente alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relative alle utenze intestate agli utenti privati e alle pubbliche amministrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, confluiscono inoltre nel Portale le informazioni contenute:
a) negli archivi catastali gestiti dall'Agenzia delle entrate;
b) nella banca dati "IPER" dell'Agenzia del demanio per il rilevamento della performance delle pubbliche amministrazioni;
c) nelle banche dati gestite da ENEA relative agli interventi di riqualificazione degli edifici incentivati tramite le detrazioni fiscali, qualora non ancora implementate nei database di cui alla lettera b), del comma 1 del presente articolo;
d) nelle banche dati Istat relativamente alle informazioni riportate all'articolo 3, comma 4;
e) nei contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione, per i quali il Portale tiene apposito registro, secondo quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 1;
f) nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate per:
1) gli interventi di cui all'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
3) gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4) gli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
5) gli interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
6) gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
g) nella banca dati gestita dal Ministero dell'istruzione di cui all'articolo 1, comma 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e relative all'edilizia scolastica.
3. Qualora funzionale alla fornitura dei servizi di cui all'Allegato 1, il Portale interagisce con le basi di dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati ai sensi dell'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità individuate dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). In particolare, il Portale viene alimentato da:
a) l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per le verifiche relative alle informazioni dei soggetti che si autenticano;
b) il Repertorio Nazionale dei dati Territoriali;
c) l'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane per le verifiche relative agli indirizzi e ai numeri civici come fonte primaria e standardizzata.
4. Confluiscono nel Portale, mediante le banche dati individuate ai sensi del presente articolo, le seguenti informazioni minime e ogni altra informazione utile alla fornitura dei servizi di cui all'Allegato 1, secondo modalità e tempistiche definite mediante i protocolli di intesa di cui all'articolo 4:
a) Servizio - Sportello unico informazioni: certificatori energetici abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
b) Servizio - consistenza edifici e unità immobiliari: superficie, volume, numero di vani, anno di costruzione, categoria castale;
c) Servizio - caratteristiche energetiche per edificio e unità immobiliari: classe APE, consumi annui per vettore energetico, potenza in prelievo, superficie disperdente opaca e trasparente, trasmittanze delle superfici opache e trasparenti, tipologie di impianto di riscaldamento, ACS, condizionamento, produzione di energia elettrica, colonnine di ricariche, nonché relative potenze e rendimenti;
d) Servizio - registro interventi di manutenzione: elemento edilizio, anno di realizzazione dell'intervento, incentivo percepito per l'intervento;
e) Servizio - valutazione del potenziale di risparmio: elenco interventi, costi di realizzazione, risparmi attesi;
f) Altre informazioni generali Istat: codice comunale, sezione di censimento, popolazione residente, aree montane, zone climatiche, zone di rischio sismico, rischio idrogeologico, consumi idrici.
5. Al fine di concorrere alla migliore implementazione delle funzionalità del Portale, ENEA può individuare ulteriori banche dati, gestite da pubbliche amministrazioni ovvero da soggetti privati. Le informazioni contenute in dette banche dati confluiscono nel Portale previa approvazione del Ministero della transizione ecologica e a seguito della definizione di forme di accordo tra ENEA e i soggetti detentori dei dati.
6. Nelle more della realizzazione e messa in funzione della Piattaforma Nazionale Digitale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interoperabilità viene comunque garantita ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo e della legislazione vigente in materia.
Protocollo d'intesa tra ENEA e i soggetti pubblici per la gestione dei flussi informativi
1. I soggetti pubblici detentori delle banche dati di cui all'articolo 3 collaborano per la pronta implementazione del Portale e a tal fine mettono a disposizione di ENEA, con continuità, le informazioni minime riportate all'articolo 3, comma 4 e ogni altra informazione utile alla fornitura dei servizi di cui all'Allegato 1.
2. L'individuazione puntuale delle informazioni e dei dati che confluiscono con continuità nel Portale e la definizione delle modalità tecnico/informatiche per la gestione degli stessi è demandata alla stipula di appositi protocolli d'intesa tra l'ENEA e i soggetti cui è attribuita la gestione delle banche dati di cui all'articolo 3, secondo il modello di cui all'Allegato 2, nonché nel rispetto delle regole tecniche e del modello di interoperabilità del Sistema Pubblico di Connettività. Al fine di assicurare il pieno funzionamento del Portale, ENEA può richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle riportate all'articolo 3, comma 4.
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 possono inoltre prevedere l'accesso al Portale da parte dei soggetti pubblici detentori delle banche dati di cui all'articolo 3 per servizi o funzionalità connessi alla propria banca dati.
4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al soggetto detentore di ciascuna delle banche dati utilizzabili ai sensi dell'articolo 3, il modello di protocollo d'intesa di cui all'Allegato 2.
5. Il soggetto destinatario del protocollo d'intesa di cui al comma 2, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del medesimo, ritrasmette ad ENEA il protocollo compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e contestualmente comunica il nominativo del responsabile dell'attuazione del protocollo stesso. ENEA, in un'apposita sezione del Portale, riporta l'elenco dei soggetti con cui è stato sottoscritto il protocollo d'intesa di cui al comma 2.
6. Ai fini della gestione dei flussi informativi presenti nel Sistema informativo integrato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), previa stipula del protocollo d'intesa tra l'ENEA e Acquirente Unico S.p.A., sono acquisiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e del Garante per la protezione dei dati personali.
7. ENEA segnala al Ministero della transizione ecologica eventuali casi di ritardo nella stipula dei protocolli di cui al comma 2, motivandoli.
Articolazione del Portale
1. Il Portale è articolato per funzionalità e servizi. Ferma restando la facoltà di ENEA di variare il numero e il contenuto dei servizi del Portale in considerazione delle diverse funzionalità dello stesso, il Portale deve comunque garantire i servizi minimi di cui all'Allegato 1.
Clausola finanziaria, disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.
2. Gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
ROBERTO CINGOLANI
Per il concerto:
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
DANIELE FRANCO
Il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale
COLAO VITTORIO