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DECISIONE (UE) 2022/895 DEL CONSIGLIO, 24 maggio 2022

G.U.U.E. 8 giugno 2022, n. L 155

Decisione che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 24 maggio 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Il 27 dicembre 2019 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 74/247 sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali, decidendo di istituire un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc rappresentativo di tutte le regioni, incaricato di elaborare una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

2) L'Unione ha già adottato norme che riguardano alcuni, ma non la totalità, degli elementi suscettibili di rientrare nell'ambito della convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali. Tali norme includono in particolare strumenti di diritto penale sostanziale (1), di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2) e riguardanti norme minime in materia di diritti procedurali (3), così come garanzie di protezione dei dati e riservatezza (4). Inoltre, dal momento che alcune proposte legislative sono già state elaborate e discusse in ulteriori settori associati, occorre tener conto anche di tali proposte nella misura in cui mirano a rafforzare l'efficacia del quadro giuridico dell'Unione.

3) Pertanto una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali può incidere su talune norme dell'Unione o modificarne la portata.

4) Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che, con riguardo a materie di competenza dell'Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, la Commissione partecipi, insieme agli Stati membri, ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

5) Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, nelle quali ha ricordato che diversi aspetti dei negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali potrebbero riguardare la politica estera e di sicurezza comune. In particolare ha sottolineato che «[il Consiglio] sostiene e promuove la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, e i lavori in corso sul secondo protocollo aggiuntivo a tale convenzione. Continua inoltre a partecipare a scambi multilaterali sulla criminalità informatica, anche nei processi connessi al Consiglio d'Europa, all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, al fine di garantire una cooperazione internazionale rafforzata per contrastare la criminalità informatica; in tale ambito rientrano lo scambio di migliori pratiche e conoscenze tecniche, nonché il sostegno allo sviluppo di capacità, garantendo parallelamente il rispetto, la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.».

6) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali e qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione, alla firma o alla ratifica di tale convenzione.

7) Le direttive di negoziato che figurano all'allegato della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.

8) Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a New York e a Vienna.

9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data 18 maggio 2022 (5).

10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011); direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013); direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, (GU L 123 del 10.5.2019).

(2)

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000); regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018); regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016); decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009); direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014).

(3)

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.20101); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016); direttiva (EU) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016).

(4)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016); direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016); direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009).

(5)

Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con riguardo a materie di competenza dell'Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.

Art. 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Cooperazione giudiziaria in materia penale», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.

La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest'ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Art. 3

La presente decisione e relativo addendum sono resi pubblici subito dopo l'adozione.

Art. 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

ADDENDUM

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE GLOBALE SUL CONTRASTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE A FINI CRIMINALI

Per quanto riguarda il processo dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;

2) il processo negoziale consente la partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi, compresi i rappresentanti della società civile, il settore privato, il mondo accademico e le organizzazioni non governative;

3) i contributi ricevuti da tutti i membri delle Nazioni Unite sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;

4) il processo negoziale si basa su un programma di lavoro efficace e realistico.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

5) nell'assicurare un livello elevato di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la convenzione funge da strumento efficace per le autorità di contrasto e giudiziarie nella lotta globale alla criminalità informatica, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare le misure volte a prevenire e contrastare la criminalità informatica in modo più efficiente ed efficace, come pure di promuovere e facilitare la cooperazione internazionale, garantire un elevato livello di protezione dei diritti delle vittime nonché sostenere lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica nella lotta alla criminalità informatica;

6) si tiene pienamente conto del quadro esistente di strumenti e iniziative internazionali e regionali di provata efficacia, come indicato nelle risoluzioni 74/247 e 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Di conseguenza la convenzione è compatibile con gli strumenti internazionali esistenti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e relativi protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa del 2001 sulla criminalità informatica e relativi protocolli, e con altri strumenti internazionali e regionali, che riguardano segnatamente la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La convenzione evita qualsiasi impatto sull'applicazione di detti strumenti esistenti o sull'ulteriore adesione agli stessi di eventuali paesi e, nella misura del possibile, evita inutili sovrapposizioni;

7) si tiene pienamente conto dei lavori e relativi esiti del gruppo intergovernativo aperto di esperti incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica, secondo quanto concordato dalla risoluzione 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

8) le disposizioni della convenzione garantiscono i massimi livelli di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di ottemperare al diritto internazionale e dell'UE, compresi i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali. Le disposizioni della convenzione dovrebbero inoltre essere compatibili con gli obblighi commerciali internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

9) la convenzione definisce i reati commissibili unicamente facendo uso di sistemi informatici;

10) purché siano assicurate condizioni e garanzie sufficienti come pure un'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in deroga al principio di cui al punto 9, la convenzione può definire i reati commissibili senza far uso di sistemi informatici, ma resi possibili dall'uso di detti sistemi in determinate circostanze, a condizione che il coinvolgimento di sistemi informatici modifichi sostanzialmente le caratteristiche o l'impatto del reato;

11) i reati sono definiti in modo chiaro e restrittivo e in maniera neutrale sotto il profilo tecnologico. Le definizioni sono compatibili con quelle di altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

12) la convenzione prevede norme sul favoreggiamento e sulla complicità in detti reati e, ove opportuno, sul tentativo di commetterli, sulla responsabilità delle persone sia fisiche che giuridiche per detti reati, norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale e sulle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e misure relative a detti reati, che siano compatibili con altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani;

13) la convenzione prevede misure di procedura penale che consentono alle autorità di indagare efficacemente sui reati informatici e che potrebbero includere, purché siano fornite garanzia sufficienti, misure volte a conservare o ottenere prove elettroniche di un reato nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale e, qualora vi sia, in aggiunta, una comprovata necessità e un valore aggiunto, misure volte a congelare e confiscare i proventi di tali reati, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, legalità e necessità, della tutela dei diritti concernenti il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

14) tali misure di procedura penale non contraddicono altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e sono compatibili con tali convenzioni e con le norme internazionali in materia di diritti umani e le libertà fondamentali;

15) le misure procedurali volte a conservare o ottenere prove elettroniche contengono una definizione chiara e precisa del tipo di dati contemplati. Le misure di procedura per la cooperazione con soggetti del settore privato garantiscono che l'onere gravante su tali soggetti sia proporzionato e che i soggetti del settore privato rispettino pienamente le norme che tutelano i diritti umani dei propri utenti. La convenzione apporta chiarezza giuridica ai fornitori di servizi online (ad es. fornitori di servizi internet) nelle loro interazioni con le autorità di contrasto degli Stati parte della convenzione. Le misure di procedura per la rimozione dei contenuti illegali riguardano unicamente contenuti illegali sufficientemente specifici e definiti in modo preciso nella Convenzione;

16) la convenzione prevede misure di cooperazione che consentono alle autorità di diversi Stati parti dello strumento di cooperare efficacemente ricorrendo alla mutua assistenza giudiziaria, anche istituendo punti di contatto, ai fini delle indagini o dei procedimenti penali relativi ai reati definiti dallo strumento. Potrebbe altresì prevedere tali misure di cooperazione al fine di conservare o ottenere prove elettroniche di un reato nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale, a condizione che tali misure siano soggette a condizioni e garanzie sufficienti ai sensi del diritto nazionale degli Stati, che garantiscano l'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

17) tali misure di cooperazione sono compatibili con altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e non contraddicono tali convenzioni, le norme internazionali in materia di diritti umani e le libertà fondamentali;

18) le misure di cooperazione sono soggette alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiesta e prevedono ampi motivi di rifiuto, ad esempio per garantire la tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, anche nell'ambito dei trasferimenti di dati personali, e la sussistenza della doppia incriminabilità;

19) la convenzione prevede condizioni rigorose e solide garanzie per assicurare che gli Stati membri dell'UE possano rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi in particolare i principi di proporzionalità, legalità e necessità dei reati e delle sanzioni penali, le garanzie e i diritti procedurali, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, la presunzione d'innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimenti penali, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati di carattere personale e dei dati delle comunicazioni elettroniche quando tali dati sono trattati, anche per i trasferimenti ad autorità di paesi al di fuori dell'Unione europea, e la libertà di espressione e di informazione. La convenzione garantisce in particolare che gli Stati membri dell'UE siano in grado di ottemperare ai requisiti per i trasferimenti internazionali di dati personali ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. Le condizioni e le garanzie assicurano inoltre la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani. Ciò vale per l'intera convenzione, comprese le misure di procedura e di cooperazione, incluse quelle che possono interferire in modo significativo con i diritti delle persone;

20) la convenzione costituisce la base di misure volontarie di rafforzamento delle capacità per sostenere paesi nella loro capacità di condurre indagini e procedimenti efficaci in materia di criminalità informatica e di ottenere prove elettroniche per le indagini e i procedimenti relativi ad altri reati, anche attraverso l'assistenza tecnica e la formazione. Il ruolo dell'UNODC nell'attuazione di tali misure è descritto con chiarezza;

21) la convenzione garantisce che le vittime della criminalità informatica ricevano un livello adeguato di assistenza, sostegno, protezione e accesso agli indennizzi;

22) la convenzione costituisce la base di misure pratiche di prevenzione della criminalità informatica chiaramente definite, rigorosamente limitate e distinte dalle misure di procedura penale che potrebbero interferire con i diritti e le libertà delle persone fisiche o giuridiche.

Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

23) la convenzione preserva gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in atto nella lotta globale alla criminalità informatica. In particolare gli Stati membri dell'Unione europea, nelle loro relazioni reciproche, possono continuare ad applicare le norme dell'Unione europea;

24) la convenzione prevede un meccanismo adeguato che ne garantisca l'attuazione e prevede disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione, la denuncia e il depositario e le lingue mutuate, nella misura del possibile e se opportuno, dalle disposizioni di altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica.

25) La convenzione consente all'Unione europea di diventarne parte.

Nel complesso, la procedura di negoziato è la seguente:

26) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che la convenzione sia coerente con la legislazione e le politiche pertinenti dell'Unione, come pure con gli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro di altri accordi multilaterali pertinenti;

27) la Commissione dovrebbe condurre negoziati a nome dell'Unione per le materie di sua competenza, conformemente ai trattati, e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme;

28) i negoziati, compreso ciascun ciclo di negoziati, devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, la Commissione informa quanto prima il Consiglio del calendario previsto e delle questioni da negoziare e condivide tutte le informazioni pertinenti;

29) conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a Vienna e a New York;

30) le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" per individuare le questioni principali, formulare pareri e fornire orientamenti, anche formulando dichiarazioni e riserve, ove opportuno;

31) la Commissione riferisce al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito ai risultati dei negoziati dopo ogni sessione negoziale, anche per iscritto;

32) la Commissione informa il Consiglio e consulta il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito a eventuali questioni importanti che potrebbero emergere durante i negoziati.