
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DECRETO 29 agosto 2022
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie pubblicato nella G.U.R.I. 11 ottobre 2022, n. 238
Individuazione dei comuni beneficiari del «Fondo nazionale integrativo per i comuni montani».
IL MINISTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320 e 321, che nell'istituire il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", di seguito denominato "Fondo", prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato alla individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse del predetto Fondo;
VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2014 al n. 688, con cui sono stati stabiliti i soggetti destinatari, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione, la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e monitoraggio dei progetti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale si è proceduto alla nomina di Ministro senza portafoglio dell'on. Mariastella Gelmini, alla nomina di Ministro per gli interni del Consigliere di Stato Luciana Lamorgese e di Ministro dell'economia e delle finanze del dott. Daniele Franco;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2021, con il quale all'on. Mariastella Gelmini è stato conferito l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 concernente le deleghe al Ministro per gli affari regionali e le autonomie on. Mariastella Gelmini che all'articolo 1, comma 1, lettera t) specifica, tra le altre, la delega delle azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché la proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata;
VISTO il Bando firmato in data 28 giugno 2019 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 dell'11 luglio 2019, che definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, dei progetti da parte dei comuni totalmente montani finalizzati al ripristino di aree danneggiate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 nei territori regionali indicati nella OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità, per un importo complessivo di 16.290.318,00 euro, di seguito denominato "Bando";
VISTO l'Allegato 2 al Bando che, tra l'altro, attribuisce a ciascun territorio regionale: un numero di quote, ciascuna di importo pari a 479.127,00 euro; il relativo importo complessivo; l'arrotondamento effettuato sull'importo da assegnare a seguito della discretizzazione legata all'entità della singola quota come riportato nella seguente tabella;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 novembre 2020, sulla proposta di utilizzo dell'annualità 2020 del Fondo, di importo pari a 8.933.023,09 euro, per lo scorrimento delle graduatorie predisposte dalle Regioni e che, pertanto, le stesse saranno utilizzate per i finanziamenti a valere sul complesso delle annualità 2018, 2019, 2020 e residui 2014-2017;
TENUTO CONTO che, a seguito della suddetta proposta, a ciascun territorio regionale è attribuito un ulteriore importo di 470.159,11 euro allo scopo di incrementare, almeno di una unità, il numero di progetti finanziati nell'ambito dello stesso e che i residui relativi all'annualità 2020 sono sufficienti per compensare le eventuali differenze che dovessero presentarsi per la differenza tra il suddetto importo e la quota prevista dal Bando del 28 giugno 2019 (470.159,11 euro rispetto a 479.127,00 euro);
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie firmato in data 7 dicembre 2020 di approvazione delle graduatorie dei progetti presentati dai comuni montani, predisposte dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Siciliana e Sardegna e pubblicato con valore legale di notifica gli esiti della procedura sul sito del Dipartimento in data 9 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 14 aprile 2021, pubblicato con valore legale di notifica in data 16 aprile 2021 sul sito del Dipartimento stesso recante gli esiti della procedura, che a seguito delle richieste di riammissione da parte di alcuni Comuni nelle graduatorie di cui al decreto dipartimentale 7 dicembre 2020, del relativo parere dell'Avvocatura di Stato in data 2 febbraio 2021 e delle conseguenti modifiche delle graduatorie delle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Puglia, ha sostituito il menzionato decreto 7 dicembre 2020 ed ha approvato le graduatorie finali di ciascuna Regione;
VISTO il decreto del Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 23 novembre 2021 che sostituisce la graduatoria della regione Lazio allegata al decreto 14 aprile 2021, a seguito della rivalutazione degli elementi di attribuzione dei punteggi richiesta da uno dei comuni interessati;
RITENUTO di dovere tempestivamente utilizzare l'annualità 2021 del Fondo effettuando uno scorrimento delle graduatorie predisposte dalle Regioni, in analogia con quanto previsto per l'annualità 2020, in modo da incrementare il numero dei progetti finanziati a seguito del Bando emanato il 28 giugno 2019;
VISTO che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con dPCM 23 dicembre 2020, la disponibilità iniziale del Fondo, per l'annualità 2021, è stata prevista pari a 9.506.475,00 euro e ridotta a 8.885.367,00 euro a seguito degli accantonamenti preventivi per consentire i successivi tagli disposti dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede un risparmio complessivo, sulle politiche di settore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 50.871.422,00 euro, da versare all'entrata dello Stato;
TENUTO CONTO, che il suddetto importo, suddiviso in 19 quote uguali, risulta pari a 467.650,89 euro, e che tale importo va ad aggiungersi a quello inizialmente previsto nel Bando ed a quello dovuto all'utilizzo della annualità 2020 per ciascun territorio regionale;
CONSIDERATO che la graduatoria dei comuni ammessi relativa al territorio della regione Valle d'Aosta si esaurisce con l'utilizzo dell'annualità 2020 e che, non potendo i comuni di quel territorio regionale disporre dell'importo di 467.650,89 euro, a valere sulla annualità 2021, lo stesso sarà comunque destinato a quel territorio;
VISTO che, con l'utilizzo della annualità 2021 del Fondo l'importo complessivo disponibile risulta pari a 34.108.708,09 euro ed esclusa la quota di 467.650,89 euro, accantonata e destinata al territorio della regione Valle d'Aosta, l'importo disponibile per l'attribuzione dei finanziamenti risulta pari a 33.641.057,20 euro di cui 16.290.318,00 euro previsti dal Bando 2018-2019 e residui 2014-2017, 8.933.023,09 euro relativi all'annualità 2020 e 8.417.716,11 euro relativi all'annualità 2021;
VISTO l'allegato 1 al presente decreto che sulla base dell'importo attribuito a ciascun territorio regionale, degli elenchi dei comuni classificati nelle graduatorie regionali cui è possibile assegnare integralmente l'importo progettuale richiesto, individua 74 comuni beneficiari del finanziamento del Fondo a valere sulle annualità 2018-2021 e residui 2014-2017, per un importo complessivo di 31.404.676,22 euro e l'entità del residuo del finanziamento relativo a ciascun territorio regionale;
VISTO l'articolo 9 comma 1 del Bando del 28 giugno 2019 che consente ai comuni primi esclusi di ciascuna graduatoria regionale, di utilizzare l'eventuale importo residuo, relativo al territorio di appartenenza, per la realizzazione del progetto presentato, a fronte del cofinanziamento della differenza necessaria a coprire l'intero costo del progetto;
VISTO che, sulla base delle graduatorie regionali, risultano primi esclusi i seguenti comuni: Netro (BI-Piemonte), Cimbergo (BS-Lombardia), Borgo Valbelluna (BL-Veneto), Cavazzo Carnico (UD-Friuli Venezia Giulia), Borzonasca (GE-Liguria), Pievepelago (MO-Emilia Romagna), Campo nell'Elba (LI-Toscana), Settefrati (FR-Lazio), Civitella Casanova (PE-Abruzzo), Castel del Giudice (IS-Molise), Castelpagano (Campania-BN), Filadelfia (VV-Calabria), Fondachelli Fantina (ME-Sicilia), Associazione dei comuni Tratalias-Narcao-Villapedruccio e Perdaxius (Sardegna-SS);
RITENUTO di dovere chiedere ai comuni primi esclusi la disponibilità a cofinanziare i progetti per la differenza tra il costo del progetto stesso e l'importo del residuo disponibile, meno che ai comuni dei territori regionali delle regioni Sardegna, Campania e Lombardia, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Bando potranno disporre dell'eventuale residuo nazionale, come nel seguito illustrato;
VISTO l'allegato 2a al presente decreto che, per ciascun comune primo escluso contattato, riporta l'importo richiesto, il resto regionale disponibile, la differenza da cofinanziare, l'eventuale impegno del comune al cofinanziamento e l'importo assegnato a valere sui residui regionali sulla base delle comunicazioni di seguito illustrate;
VISTA la nota prot. 21583 del 9 agosto 2021 con la quale il comune di Cavazzo Carnico (UD) risultato primo escluso per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, a fronte di un costo del progetto di 450.000,00 euro e di un residuo regionale pari a 246.937,00 euro, non ha comunicato la disponibilità a cofinanziare la rimanente somma pari a 203.063,00 euro, chiedendo di poter disporre comunque dell'importo del residuo. Il Dipartimento con nota DAR 14100 del 16 agosto 2021 ha fatto presente che la richiesta del Comune non è accoglibile alla luce del Bando;
VISTA la nota prot. 13781 del 10 agosto 2021 con la quale il comune di Pievelago (MO) risultato primo escluso per il territorio della regione Emilia Romagna, a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 270.000,00 euro e di un residuo pari a 60.923,00 euro, di non potersi impegnare a cofinanziare la rimanente somma pari a 209.077,00 euro;
VISTA la nota prot. 13826 del 10 agosto 2021 con la quale il comune di Fondachelli Fantina (ME) risultato primo escluso per il territorio della regione Sicilia, a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 479.127,00 euro, e di un residuo pari a 366.064,00 euro, di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma pari a 113.063,00 euro, rientrando, quindi, tra i beneficiari del finanziamento per l'importo di 366.064,00 euro;
VISTA la nota 11028 del 10 agosto 2021 con la quale il comune di Campo nell'Elba (LI), risultato primo escluso per il territorio della regione Toscana a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 287.829,75 euro e di un residuo pari a 111.725,32 euro, di non essere in grado di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma pari a 176.104,43 euro;
VISTA la nota prot. 13878 dell'11 agosto 2021 con la quale il comune di Borzonasca (GE) risultato primo escluso per il territorio della regione Liguria, a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 239.563,50 euro e di un residuo pari a 106.937,00 euro, di non potersi impegnare a cofinanziare la rimanente somma pari a 132.626,50 euro;
VISTA la nota prot. 2381 del 12 agosto 2021 con la quale il comune di Netro (BI), risultato primo escluso per il territorio della regione Piemonte a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 460.000,00 euro e di un residuo pari a 208.810,00 euro, di non essere in grado di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma pari a 251.190,00 euro;
VISTA la nota prot. 19779 del 19 agosto 2021 con la quale il comune di Borgo Valbelluna (BL), risultato primo escluso per il territorio della regione Veneto a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 325.000,00 euro e di un residuo pari a 63.510,00 euro, di non essere in grado di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma pari a 261.490,00 euro;
VISTA la nota prot. 14447 del 31 agosto 2021 con la quale la regione Lombardia ha fatto presente che il comune di Cimbergo (BS), risultato primo escluso per il territorio della regione Lombardia anche a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato di essere stato finanziato con Fondi Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 del piano degli interventi 2020 e ha richiesto, pertanto, l'inserimento del comune di Artogne, che risulta in posizione immediatamente successiva;
VISTA la mail acquisita al prot. DAR 14815 del 7 settembre 2021 con la quale il comune di Castel Del Giudice (IS), risultato primo escluso per il territorio della regione Molise a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 430.000,00 euro e di un residuo pari a 60.810,00 euro, di non potersi impegnare a cofinanziare la rimanente somma pari a 369.190,00 euro;
VISTA la nota DAR. 15771 del 22 settembre 2021 indirizzata al comune di Filadelfia (VV), risultato primo escluso per il territorio della regione Calabria a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, con la quale il Dipartimento, in assenza di riscontro alla nota prot. DAR 13227 del 3 agosto 2021 con la quale era stato chiesto, a fronte di un costo del progetto di 479.127,00 euro e di un residuo pari a 37.810,00 euro, di cofinanziare il progetto con un importo pari a 441.317,00 euro, ha comunicato al Comune di ritenere la mancata risposta quale espressione della indisponibilità a cofinanziare il progetto;
VISTA la nota DAR. 15773 del 22 settembre 2021 indirizzata al comune di Civitella Casanova (PE), risultato primo escluso per il territorio della regione Abruzzo a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 14 aprile 2021, con la quale il Dipartimento, in assenza di riscontro alla nota prot. DAR 13228 del 3 agosto 2021 con la quale era stato chiesto, a fronte di un costo del progetto di 440.859,20 euro e di un residuo pari a 17.415,00 euro, di cofinanziare il progetto con un importo pari a 440.859,20 euro, ha comunicato al Comune di ritenere la mancata risposta quale espressione della indisponibilità a cofinanziare il progetto;
VISTA la nota prot. 6776 del 27 novembre 2021 con la quale il comune di Settefrati (FR), risultato primo escluso per il territorio della regione Lazio a seguito della graduatoria di cui al decreto dipartimentale 23 novembre 2021, ha comunicato, a fronte di un costo del progetto di 275.632,98 euro e di un residuo pari a 230.506,01 euro, di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma pari a 45.126,97 euro, rientrando, quindi, tra i beneficiari del finanziamento per l'importo di 230.506,01 euro;
VISTE le note in precedenza riportate e l'Allegato 2a al presente decreto dai quali risulta che hanno accettato di cofinanziare gli interventi i comuni di Fondachelli Fantina (ME) e di Settefrati (FR) che potranno disporre degli importi a valere sul Fondo rispettivamente per un importo di 366.064,00 euro e di 230.506,01 euro per un totale di 596.570,01 euro;
VISTO che l'importo relativo al residuo regionale complessivo è pari a 2.236.380,98 euro e che al termine della riassegnazione dei resti regionali per un importo di 596.570,01 euro, il residuo complessivo nazionale risulta pari a 1.639.810,97 euro;
VISTO che, ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del Bando, il resto nazionale pari 1.639.810,97 euro dovrà essere riassegnato ai territori regionali che a seguito della discretizzazione degli importi attributi dal Bando presentano la maggiore differenza negativa di arrotondamento, indicata nell'Allegato 2 al Bando 28 giugno 2019 in precedenza riportato, e che questi risultano, nell'ordine, quelli delle regioni, Sardegna, Campania, Lombardia e Piemonte;
VISTO l'allegato 2b al presente decreto che, sulla base delle graduatorie regionali, indica i comuni primi esclusi dei territori delle suddette regioni con i relativi importi di progetto richiesti e gli importi assegnati a valere sul Fondo;
VISTO che, nella graduatoria della regione Sardegna, primo territorio cui destinare il resto nazionale, il primo degli esclusi è Associazione dei comuni Tratalias-Narcao-Villapedruccio e Perdaxius (SS), che ha richiesto un finanziamento di 479.127,00 euro, ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del Bando, vista la disponibilità della somma nel resto nazionale, la stessa risulta tra i beneficiari del finanziamento per l'importo di 479.127,00 euro;
VISTO che, nella graduatoria della regione Campania, secondo territorio cui destinare il resto nazionale, il primo degli esclusi è il comune di Castelpagano (BN) che ha richiesto un finanziamento di 470.000,00 euro, ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del Bando, vista la disponibilità della somma nel resto nazionale, lo stesso risulta tra i beneficiari del finanziamento per l'importo di 470.000,00 euro;
VISTO che, nella graduatoria della regione Lombardia, terzo territorio cui destinare il resto nazionale, il primo degli esclusi, a seguito della esclusione del comune di Cimbergo (BS), come da nota prot. 14447 del 31 agosto 2021 della regione Lombardia in precedenza richiamata, è il comune di Artogne (BS), che ha richiesto un finanziamento di 475.839,34 euro, ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del Bando, e, vista la disponibilità della somma nel resto nazionale, lo stesso risulta tra i beneficiari del finanziamento per l'importo di 475.839,34 euro;
VISTA la nota prot. 3626 del 2 dicembre 2021, con la quale il comune di Netro (BI), primo escluso della regione Piemonte, quarto territorio cui destinare il resto nazionale, a fronte di un costo del progetto di 460.000,00 euro e della disponibilità rimanente del resto nazionale pari a 214.844,63 euro ha comunicato, analogamente a quanto già comunicato con la nota prot. 2381 del 12 agosto 2021, di non essere in grado di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma, pari a 245.155,37 euro, risultando non destinatario del finanziamento;
VISTO che, alla chiusura dell'esercizio, a seguito della rimodulazione degli accantonamenti operati sugli stanziamenti per le politiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 e dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si è verificata una effettiva disponibilità per l'annualità 2021 di 9.127.430,00 euro, maggiore di 242.063,00 euro rispetto alla stima iniziale di 8.885.367,00 euro;
RITENUTO di dover utilizzare la maggiore somma disponibile pari a 242.063,00 euro, associandola al resto nazionale di 214.844,63 euro ottenuto al termine delle procedure di assegnazione, portando il resto nazionale al valore complessivo di 456.907,63 euro;
CONSIDERATO che, a fronte del maggiore importo del resto nazionale disponibile, l'entità del cofinanziamento che il comune di Netro deve sostenere per avere assegnato il suddetto resto, è sensibilmente inferiore a quanto in precedenza previsto e che pertanto è necessario interpellare nuovamente il Comune;
VISTA la nota prot. 226 del 19 gennaio 2022, con la quale il comune di Netro (BI), primo escluso della regione Piemonte, quarto territorio cui destinare il resto nazionale, a fronte di un costo del progetto di 460.000,00 euro e del resto nazionale disponibile pari a 456.907,63 euro ha comunicato, di impegnarsi a cofinanziare la rimanente somma, pari a 3.092,37 euro, risultando così beneficiario dell'importo di 456.907,63 euro, come indicato nell'Allegato 2c;
VISTO che, oltre l'importo di 467.650,89 euro, quale quota dell'annualità 2021 da destinare al territorio della regione Valle d'Aosta in aggiunta a quanto derivante dal riparto complessivo, l'importo totale del finanziamento ammonta a 33.883.120,20 euro di cui l'importo di 16.290.318,00 euro previsto dal Bando 2018-2019 e residui 2014-2017, l'importo di 8.933.023,09 euro relativo all'annualità 2020 e l'importo di 8.659.779,11 euro relativo all'annualità 2021;
RITENUTO di dover provvedere al finanziamento con l'importo complessivo di 33.883.120,20 euro degli 80 comuni che hanno presentato progetti ammessi e posti in posizione utile nelle graduatorie asseverate con i decreti del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 14 aprile 2021, e il decreto del Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 23 novembre 2021, di cui settantaquattro integralmente finanziati a valere sugli importi assegnati ai territori regionali (Allegato 1), due parzialmente finanziati a valere sui resti degli importi assegnati ai territori regionali (Allegato 2a), tre integralmente finanziati a valere sul resto nazionale (Allegato 2b) e uno parzialmente finanziato con il residuo nazionale (Allegato 2c), come riportato nell'Allegato 3 al presente decreto;
VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nel corso della seduta del 9 febbraio 2022;
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla V Commissione permanente del Senato e dalla V Commissione della Camera dei Deputati nel corso delle sedute del 13 aprile 2022, trasmessi con le rispettive note prot. 5880 del 21 aprile 2022 e prot. 8483 del 14 aprile 2022, con i quali è stato richiesto di provvedere ad attribuire alla Regione Valle d'Aosta le risorse destinate a quel territorio regionale, a valere sull'annualità 2021, non assegnate a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale, pari a 467.650,89 euro;
RITENUTO, a tal fine, necessario assegnare alla Regione Valle d'Aosta le risorse relative all'annualità 2021, pari a 467.650,89 euro, affinché provveda all'attribuzione di detto importo, con autonoma procedura, ai comuni che realizzeranno interventi negli ambiti di utilizzo previsti all'articolo 2 del Bando firmato in data 28 giugno 2019;
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno
Decreta:
1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. I comuni totalmente montani che sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie asseverate con il decreto a firma del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 14 aprile 2021 e con il decreto del Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 23 novembre 2021 e che sono beneficiari del Fondo integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per le annualità 2018-2021 e residui 2014-2017 sono elencati, ordinati per regione, in posizione in graduatoria e con il corrispondente importo assegnato, nell'Allegato 3 che è parte integrante del presente decreto.
3. L'importo complessivo, destinato ai comuni montani e disposto dal presente decreto, ammonta a 33.883.120,20 euro.
4. La quota 2021 destinata al territorio della Regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, è assegnata alla Regione stessa, che provvederà, con autonoma procedura, all'erogazione di detto importo ai comuni che realizzeranno interventi negli ambiti di utilizzo previsti all'articolo 2 del Bando 28 giugno 2019.
Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2022
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
MARIASTELLA GELMINI
Il Ministro dell'Interno
LUCIANA LAMORGESE
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
DANIELE FRANCO