
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 6 ottobre 2022, n. 684
G.U.R.S. 14 ottobre 2022, n. 47
Articolo 5, comma 6, legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 "Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali" - Individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate e disposizioni per l'effettuazione delle verifiche.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i., recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e, in particolare, l'articolo 71, che stabilisce le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto legislativo n. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i e, in particolare l'articolo articolo 9, comma 2, lettera d), che stabilisce che non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
Visti la definizione di piccola e di microimpresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, il Capo II -Zone economiche speciale - ZES - articoli 4 e 5;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" emanato ai sensi dell'articolo l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
Viste le delibere di Giunta regionale n. 277 dell'8 agosto 2019 e n. 447 del 13 dicembre 2019, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 12/2018, i Piani di Sviluppo Strategico della ZES Sicilia Occidentale e della ZES Sicilia Orientale;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2020 con i quali sono state istituite le Zone Economiche Speciali nella Sicilia Occidentale e nella Sicilia Orientale;
Vista l'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 24 del 28 maggio 2022), che prevede Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni, a tutte le imprese operanti nei settori delle attività indicate nella tabella 5.1 dei Piani di Sviluppo Strategico ZES approvati con delibera di Giunta regionale n. 277 dell'8 agosto 2019, che hanno la sede principale o la sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile all'interno delle ZES della Sicilia, rientrano in Sicilia nel beneficio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91/2017 e successive modificazioni e incrementano nella predetta sede principale o secondaria, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza ed il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto, dall'anno 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, un contributo, a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo......;
Visto il comma 1 dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 13/2022 che prevede che il contributo di cui al presente articolo è destinato prioritariamente alle imprese operanti nelle Aree Interne delle ZES e il successivo comma 4 che prevede che entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste, viene determinata con provvedimento Dirigenziale la percentuale del contributo spettante.
Vista la delibera della Giunta Regionale di Governo n. 328 del 16 giugno 2022 con la quale è stata approvata la proposta concernente l'individuazione delle aree interne delle Zes della Sicilia occidentale e orientale e la destinazione prioritaria del contributo ex articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 alle imprese operanti nelle aree interne delle ZES;
Visto l'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i. recante Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il D.P. n. 9 del 05.4.2022 (GURS Parte I - n. 25 del 1 giugno 2022) con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente le funzioni dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 1533 del 28.04.2022 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 224 del 20.4.2022, viene conferito al Dr. Silvio Marcello Maria Cuffaro, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato all'Economia;
Visto l'art. 5, comma 7, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che prevede che "Qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, dalla normativa statale e dell'Unione europea dallo stesso richiamate nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.";
Visto l'art. 5, comma 6 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, che prevede "Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono determinate le date di presentazione delle istanze e le modalità di applicazione della procedura per la concessione del contributo, compresa l'individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e l'emanazione delle disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.";
Vista la nota del Dipartimento Finanze e Credito prot. n. 16411 del 21 giugno 2022, con la quale è stato chiesto all'Agenzia delle entrate di esprimere la propria intesa, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della l.r. n. 13/2022, sullo schema di decreto concernente le modalità attuative del contributo;
Vista la nota prot. n. 368747 del 28 settembre 2022 con la quale l'Agenzia delle entrate ha espresso nulla osta al prosieguo dell'iter di approvazione dello schema di decreto previsto dall'articolo 5, comma 6, della l.r. n. 13/2022, subordinatamente all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte di modifica illustrate;
Vista la nota del Dipartimento Finanze e Credito prot. n. 31867 del 3 ottobre 2022, con la quale nel comunicare all'Agenzia delle entrate l'accoglimento delle proposte di modifica di cui alla missiva n. 368747/2022, è stato tramesso lo schema di decreto rettificato ed è stato rappresentato che si intende, pertanto, raggiunta l'intesa prevista dall'articolo 5, comma 6, della l.r. n. 13/2022;
Vista la nota 17270 del 27/6/2022 con la quale è stato sottoposto alla visione dell'Assessorato regionale alle Attività Produttive -Dipartimento regionale delle Attività Produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, schema del decreto attuativo ed è stato rappresentato che viene individuato nella qualità di soggetto gestore regionale del contributo in argomento l'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Dipartimento Attività Produttive.
Ritenuto di determinare, con il presente decreto, la data di presentazione delle istanze e le modalità di applicazione della procedura per la concessione del contributo, compresa l'individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e l'emanazione delle disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo nonché per gli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017 e s.m.i.;
Decreta:
Individuazione struttura adempimenti ex articolo 5, comma 6, l.r. 25 maggio 2022, n. 13 e s.m.i
1 L'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Dipartimento Attività Produttive -, individuato soggetto gestore regionale - (di seguito denominato soggetto gestore regionale), pone in essere gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n 13 e s.m.i., nonché quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
2 Il Soggetto gestore regionale è individuato quale struttura competente alla ricezione delle istanze, alla concessione del contributo e all'effettuazione dei controlli.
Modalità di presentazione delle istanze e di concessione del contributo
1. Per poter essere ammessi al contributo, i soggetti presentano all'indirizzo di posta elettronica del Soggetto gestore regionale un'istanza tramite posta elettronica certificata e firmata digitalmente dai medesimi, utilizzando il modello reperibile sul sito internet www.regione.sicilia.it., approvato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 con apposito provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia. La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, nelle seguenti date:
per l'anno 2022, dal 1 dicembre al 15 dicembre;
per l'anno 2023 dal 15 maggio al 31 maggio.
Le imprese ammesse al contributo non possono presentare una nuova istanza nell'anno successivo a quello della data di presentazione dell'istanza ammessa al contributo.
La presentazione dell'istanza equivale a una richiesta di concessione del contributo.
Nell'istanza devono essere indicati i propri elementi identificativi, la sede principale o la sede secondaria, ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile, ubicata nelle ZES della Sicilia dove si svolge l'attività economica, il codice Ateco dell'attività svolta dalle imprese nelle ZES della Sicilia tra quelli indicati nella tabella 5.1 dei Piani di Sviluppo Strategico ZES approvati con delibera di Giunta Regionale n. 277 dell'8 agosto 2019, la stima realistica e congrua dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo, la dichiarazione di avere avuto rilasciata in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate apposita ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta per investimenti nelle ZES Sicilia Occidentale e Orientale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. L'istanza deve, altresì, contenere, i seguenti elementi:
a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
c) la dichiarazione che l'impresa incrementerà il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo, nella sede principale o nella sede secondaria, ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile, all'interno delle ZES della Sicilia, rispetto all'anno precedente la data di accoglimento dell'istanza secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 4;
d) la dichiarazione che l'impresa non ha ridotto la base occupazionale nell'anno precedente la data di accoglimento dell'istanza, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo, dall'invalidità e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.
e) la dichiarazione che l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
f) la dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
g) la dichiarazione che l'impresa non è destinataria di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
h) la dichiarazione che l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
i) la dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
l) la dichiarazione che l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche e nei settori creditizio,finanziario ed assicurativo nonché nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura;
m) la dichiarazione che la/le sede/i operativa/e degli investimenti destinatari delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i, è/sono ubicata/e nelle zone economiche speciali della Sicilia istituite con DPCM del 22 luglio 2020;
n) la dichiarazione che l'impresa dispone della sede principale o della sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno della Zona Economica Speciale della Sicilia;
o) la dichiarazione che l'impresa ha già avviato l'attività nella sede principale o sede secondaria, ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile, all'interno della Zona Economica Speciale della Sicilia e che l'attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA), redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, relativa allo svolgimento dell'attività economica nella predetta sede, è conforme all'originale.
p) la dichiarazione che i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivano dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale della Sicilia nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo;
q) l'impegno ad accettare le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni;
r) l'indicazione, per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte del Soggetto gestore regionale delle informazioni antimafia;
s) l'indicazione, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte del Soggetto gestore regionale del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
t) l'impegno, in ogni fase del procedimento, a consentire e permettere lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi nonché a rendere disponibile la documentazione giustificativa dei flussi finanziari generati inerenti i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale della Sicilia nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo, nonché la documentazione giustificativa dell'incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, nella sede principale o nella sede secondaria, ai sensi dell'articolo 2197 del Codice Civile, all'interno delle Zona Economica della Sicilia;
u) l'impegno a rendere disponibile all'Autorità di gestione, nell'eventualità che il contributo fruito sia finanziato mediante l'utilizzo di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), la documentazione giustificativa richiesta al riguardo, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e relative disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di gestione.
2. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Soggetto gestore regionale, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dalle imprese operanti nelle Aree Interne delle ZES, determina la percentuale massima del contributo spettante. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno dovesse risultare superiore all'ammontare complessivo del contributo destinato prioritariamente alle citate imprese operanti nelle Aree Interne delle ZES, tali somme verranno ripartite sulla base del rapporto tra l'ammontare delle predette somme residuali e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dalle imprese non operanti nelle Aree interne delle ZES. Il citato Soggetto gestore regionale pubblica sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione ove non risultino sussistenti i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e s.m.i. per la concessione del contributo e, nel primo caso l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo.
3. L'utilizzo del contributo in compensazione, il cui importo non può in nessun caso superare quello indicato in sede di riconoscimento in regime "de minimis", è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo risultante dai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e in quello immediatamente successivo, comunicati dalle imprese annualmente nel mese di ottobre via PEC al Soggetto gestore regionale, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori contabili.
In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
In ogni caso, il contributo è fruibile solo dalla data della comunicazione da parte del Soggetto gestore regionale via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:
a) della verifica, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b) per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione dell'informazione antimafia liberatoria di cui all'articolo 84, comma 3, del medesimo decreto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i.
Con convenzione con l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i rapporti tra le Parti per la gestione operativa del predetto contributo da utilizzarsi in compensazione.
Modalità di fruizione del contributo
1. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto dal Soggetto gestore regionale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dal Soggetto gestore regionale il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
2. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al comma precedente, il Soggetto gestore regionale trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche intervenute in detto mese.
3. L' Agenzia delle entrate trasmette al Soggetto gestore regionale, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il contributo, con i relativi importi.
Incremento base occupazionale
1. L'incremento per ogni unità lavorativa deve risultare dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nella sede principale o nella sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno delle ZES della Sicilia nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nell'anno precedente a quello di accoglimento dell'istanza nella sede principale o nella sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno delle ZES della Sicilia.
2. L'incremento del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nella sede principale o nella sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno delle ZES della Sicilia nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo, rispetto alla media dell'anno precedente a quello di accoglimento dell'istanza, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nella sede principale o nella sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno delle ZES della Sicilia presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dall'impresa.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
4. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Criteri e modalità per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli, revoca del contributo e recupero del beneficio indebitamente fruito
1. I controlli sul rispetto dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e s.m.i., della normativa statale e comunitaria richiamate dal citato articolo 5, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo, sono effettuati dal Soggetto gestore regionale.
2. Il riconoscimento del contributo decade o è revocato dal Soggetto gestore regionale:
a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
b) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e s.m.i., dalla normativa statale e comunitaria richiamate dal medesimo articolo 5 della l.r.13/2022, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo.
c) in caso di omesse comunicazioni previste dal presente decreto, di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale.
d) qualora il soggetto beneficiario non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, della l.r. 25 maggio 2022, n. 13 e s.m.i., all'obbligo di tenuta di apposita contabilità;
e) qualora il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
f) qualora il soggetto non rientri tra i fruitori del credito d'imposta per investimenti nelle ZES Sicilia Occidentale e Orientale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
g) qualora il soggetto non incrementi nella sede principale o nella sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno delle ZES della Sicilia, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
h) se, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, risulta inferiore o pari a quello rilevato mediamente nell'anno precedente a quello di accoglimento dell'istanza;
i) se l'impresa non abbia ridotto la base occupazionale nell'anno precedente la data di accoglimento dell'istanza, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo, dall'invalidità e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa;
l) se, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore non è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro;
m) qualora non siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
3. Nei casi indicati al precedente comma 2 si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Soggetto gestore regionale provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
6. Il Soggetto gestore regionale può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti dall'art. 5 della l.r. 25 maggio 2022, n. 13 e dal presente decreto.
7. I controlli in loco sono effettuati dal Soggetto gestore regionale presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. L'universo di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco è costituito dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% dell'universo di riferimento. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d'ufficio.
8. Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari generati inerenti i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale nell'anno di presentazione dell'istanza e in quello immediatamente successivo, le imprese beneficiare hanno l'obbligo di indicare nei documenti giustificativi (fatture emesse) gli estremi del codice unico di Progetto (CUP) risultante nel provvedimento di concessione dell'agevolazione. Le stesse fatture devono essere incassate con sistemi tracciabili.
9. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 6, i documenti giustificativi dei flussi finanziari generati inerenti i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale nell'anno di presentazione dell'istanza e in quello immediatamente successivo, nonché i documenti giustificativi dell'incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la data di accoglimento dell'istanza e il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, nella sede principale o nella sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile ubicata all'interno delle ZES della Sicilia, sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.
10. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, con la convenzione di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, sono concordate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, accerti l'indebita fruizione, totale o parziale, del contributo oggetto del presente decreto, lo comunica al Soggetto gestore regionale per gli adempimenti di competenza.
12. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 5 della l.r. 25 maggio 2022, n. 13 sono tenuti a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore regionale l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Soggetto gestore regionale del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 5 della l.r 25 maggio 2022, n. 13.
ALLEGATO: Modello di attestazione dell'ubicazione dell'attività in zona economica speciale (CCIAA di ...).