
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 16 maggio 2022
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 15 ottobre 2022, n. 242
Calamità naturali.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 47, secondo comma, per il quale "A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica";
VISTO l'articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell'otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO in particolare, l'articolo 2-bis, del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ove si stabilisce che "le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica" e per effetto del quale la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione;
VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l'anno 2020, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2020;
VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2019, con il quale è stata costituita, per il triennio 2018-2020, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la tipologia "Calamità naturali", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata "Commissione";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 62.029.694,00;
VISTO l'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l'altro, da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 21 maggio 2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 12.405.938,80;
VISTO l'art. 8-ter, comma 5, del Regolamento, per il quale i risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, sono utilizzati nella successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 10 aprile 2020, n. 125/Bil del 4 giugno 2020 e n. 283/Bil del 9 novembre 2020 con i quali è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo, rispettivamente, pari ad euro 4.682,05, 18.175,13 e 116.271,52, per restituzione di somme non utilizzate;
ACCERTATO che la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la ripartizione per l'anno 2020 è pari ad euro 49.762.883,90 e che occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, pertanto per la categoria "Calamità naturali" la quota da ripartire è pari ad euro 9.952.576,78;
RILEVATO che all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non esauriscono la somma attribuita per il 2020;
CONSIDERATO che per effetto dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, l'importo che residua dalla ripartizione relativa alla categoria "Conservazione dei beni culturali", può essere utilizzato esclusivamente per gli interventi di conservazione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
PRESO ATTO che dalla ripartizione relativa alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo di euro 5.657.192,43;
CONSIDERATO che per l'importo che residua dalla ripartizione relativa alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" trova applicazione l'articolo 2-bis, comma 2, del Regolamento, per effetto del quale la sopra indicata somma di euro 5.657.192,43 è distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie, fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica, determinando per ognuna di esse un incremento di euro 1.885.730,81, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di euro 11.838.307,59;
PRESO ATTO delle istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria "Calamità naturali" per l'anno 2020, pari a n. 42 e indicate nell'allegato CN 1;
PRESO ATTO delle istanze procedibili ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del Regolamento sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione, pari a n. 37, riportate nell'allegato CN 2;
PRESO ATTO delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione, comprensive di quelle non procedibili, pari a n. 10, indicate nell'allegato CN 3;
PRESO ATTO della relazione finale del 21 maggio 2021, con la quale la competente commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni espresse in centesimi sui progetti ammissibili al finanziamento, pari a n. 32, il cui esito è riportato nell'allegato CN 4 - graduatoria finale;
CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, tenuto conto della quota disponibile per la categoria "Calamità naturali", risultano finanziabili n. 12 progetti, riportati nell'allegato CN 5, evidenziando che per i primi 8 è possibile erogare l'intera cifra ammessa, mentre per gli ultimi quattro ex aequo in graduatoria è possibile erogare solo una parte della quota ammessa, fino a concorrenza della somma disponibile;
RAVVISATA la necessità di procedere all'assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2020 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;
VISTI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati in data 8 febbraio 2022 e del Senato della Repubblica in data 10 febbraio 2022, sulla proposta di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020, Le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Decreta:
1. Per l'anno 2020, la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la categoria "Calamità naturali", di cui all'articolo 2, comma 3, del Regolamento, è pari ad euro 9.952.576,78.
2. Per effetto del recupero dei residui della categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" la somma di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di euro 1.885.730,81. L'importo totale da distribuire è pari ad euro 11.838.307,59.
1. E' approvata la graduatoria - anno 2020 - della categoria "Calamità naturali" degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, riportata nell'allegato CN 4 in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.
2. La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. In caso di rinuncia al contributo, entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, la quota che si rende disponibile viene assegnata nell'ordine in incremento ai progetti ammessi al finanziamento in misura parziale per esaurimento fondi ed a seguire si procede con lo scorrimento della graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.
4. Le somme derivanti da eventuali rinunce, che non trovano allocazione mediante applicazione del precedente comma 3, torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224.
1. Per l'anno 2020, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinata alla categoria "Calamità naturali", di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto è assegnata, fino a concorrenza della somma disponibile, agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'allegato CN5, secondo gli importi ivi specificati.
2. Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria "Calamità naturali" si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 "Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà dato avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della sua pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma, 16 maggio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri