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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 16 maggio 2022

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 15 ottobre 2022, n. 242

Conservazione dei beni culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 47, secondo comma, per il quale "A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica";

VISTO l'articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell'otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento";

VISTO in particolare, l'articolo 2-bis del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ove si stabilisce che "le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica" e, per effetto del quale, la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione;

VISTO l'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, inserito dalla legge conversione 7 aprile 2017, n. 45, ove si prevede che "le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, (...), derivanti dalle dichiarazione dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998";

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l'anno 2020, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2019 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, per il triennio 2018-2020, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la tipologia "Conservazione dei beni culturali", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata "Commissione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2019, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 62.029.694,00;

VISTO l'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l'altro, da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 21 maggio 2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 12.405.938,80;

VISTO l'art. 8-ter, comma 5, del Regolamento, per il quale i risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, sono utilizzati nella successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 10 aprile 2020, n. 125/Bil del 4 giugno 2020 e n. 283/Bil del 9 novembre 2020 con i quali è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo, rispettivamente, pari ad euro 4.682,05, 18.175,13 e 116.271,52, per restituzione di somme non utilizzate;

ACCERTATO che la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la ripartizione per l'anno 2020 è pari ad euro 49.762.883,90 e che occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie individuate nel citato dPR 76 del 1998, pertanto per la categoria "Conservazione dei beni culturali" la quota da ripartire è pari ad euro 9.952.576,78;

PRESO ATTO delle istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria "Conservazione dei beni culturali" per l'anno 2020, pari a n. 35, e indicate nell'allegato BC 1;

PRESO ATTO delle istanze procedibili ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del Regolamento sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione, pari a n. 16, riportate nell'allegato BC 2;

PRESO ATTO delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione, comprensive di quelle non procedibili, pari a n. 24, indicate nell'allegato BC 3;

PRESO ATTO della relazione finale del 16 giugno 2021, con la quale la competente commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni espresse in centesimi sui progetti ammissibili al finanziamento, pari a n. 11, il cui esito è riportato nell'allegato BC 4 - graduatoria finale;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, il budget disponibile consente di finanziare tutti gli undici progetti ammissibili al finanziamento, riportati nell'allegato BC 5,

PRESO ATTO che l'importo totale dei progetti ammessi a finanziamento pari ad euro 2.423.841,24, riportati nell'allegato BC5, non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a euro 9.952.576,78 e che residua un importo pari ad euro 7.528.735,54;

CONSIDERATO che per effetto del citato articolo 21-ter del decreto-legge 9 aprile 2017, n. 8 [N.d.R. recte: decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8], convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF riferite alla conservazione di beni culturali sono destinate esclusivamente agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni ivi indicati, pertanto la somma residua di euro 7.528.735,54 deve essere riportata in aumento sullo stanziamento del capitolo 224 al fine dell'assegnazione alla categoria "Conservazione dei beni culturali" per la ripartizione dell'anno 2021;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2020 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;

VISTI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati in data 8 febbraio 2022 e del Senato della Repubblica in data 10 febbraio 2022, sulla proposta di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020.

Le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2020, la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la categoria "Conservazione dei beni culturali", di cui all'articolo 2, comma 5, del Regolamento, è pari ad euro 9.952.576,78.

Art. 2

1. E' approvata la graduatoria - anno 2020 - della categoria "Conservazione dei beni culturali" degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, riportata nell'allegato BC 4, in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.

2. La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Le somme derivanti da eventuali rinunce torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224 ai fini dell'assegnazione alla categoria "Conservazione dei beni culturali" per la ripartizione dell'anno successivo.

Art. 3

1. Per l'anno 2020, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinata alla categoria "Conservazione dei beni culturali", di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è assegnata agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'allegato BC 5 secondo gli importi ivi specificati, per una spesa complessiva pari a euro 2.423.841,24.

2. Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria "Conservazione dei beni culturali", si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 "Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per effetto dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, la somma residua, pari a euro 7.528.735,54, non esaurita dagli interventi ammessi a contributo, sarà utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale nell'anno 2021, per la categoria "Conservazione di beni culturali".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà dato avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della sua pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 16 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri