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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 16 settembre 2022, n. 341

- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 18 ottobre 2022, n. 244

Attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release).

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 28 che prevede la realizzazione da parte del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito: GME) di una bacheca informatica al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 15-bis che, al comma 3, lettera a), stabilisce il prezzo di riferimento per l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili di cui al medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 16-bis, con il quale si prevede che, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) proceda a offrire un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, e a cedere tale energia, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME ai sensi del succitato articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

VISTO, in particolare, il comma 3 del citato articolo 16-bis che ha previsto che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica siano stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui al citato articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (nel seguito anche: RID), o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo (nel seguito anche: SSP), ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del ridetto articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: ARERA) 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia elettrica, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, gestite dal GSE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che ha individuato le imprese a forte consumo di energia elettrica, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2022) 473 final, del 14 settembre 2022, avente a oggetto una proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea su un intervento di emergenza per far fronte agli alti prezzi dell'energia, mediante l'introduzione di un cap al valore di mercato dell'energia rinnovabile;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL che disciplina le procedure di approvvigionamento a termine delle risorse elettriche interrompibili;

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, procedendo, in una prima fase, in considerazione della grave difficoltà incontrata dal sistema delle imprese dovuta al caro energia e delle possibili conseguenze anche in termini sociali ed occupazionali, a disporre in merito alla cessione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE, rinviando a un successivo provvedimento la disciplina delle modalità di ritiro e cessione ai clienti finali dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che, in virtù dei commi 3, lettera a) e 4, dell'articolo 16-bis, per la definizione del prezzo di cessione occorre:

a) operare in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022;

b) tener conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento;

c) attuare le disposizioni di cui allo stesso articolo 16-bis senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CONSIDERATO che, nel corso della fase istruttoria del presente decreto, è emerso che:

a) il prezzo ai sensi della lettera a) del precedente considerato è di 61 €/MWh, come valore medio fra quelli riportati nella Tabella allegata alla disposizione ivi richiamata;

b) fermo restando che i valori di investimento standard delle singole tecnologie e la relativa redditività variano in maniera significativa al variare delle singole tecnologie di impianti e delle fonti di alimentazione, il prezzo ai sensi della lettera b) del precedente considerato, può essere stimato in circa 146 €/MWh, attribuendo al mix di produzione nella disponibilità del GSE i valori degli incentivi attribuiti a ciascuna tecnologia dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09-08-2019, quale base d'asta per grandi impianti, e, per le tecnologie e fasce di potenza non coperte da detto decreto, dai valori del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 giugno 2016, recante "Incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;

c) il prezzo che compensa il costo medio di incentivazione dell'energia oggetto di cessione da parte del GSE a carico della componente Asos delle tariffe elettriche, agli attuali valori di mercato, è stimabile in 246 €/MWh;

d) la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2022) 473 final prevede l'applicazione di un cap di prezzo non superiore a 180 €/MWh per l'energia elettrica prodotta con fonti diverse dal gas;

e) alla luce di quanto previsto dalla citata comunicazione della Commissione, il predetto cap si potrebbe applicare alla quota di energia oggetto di ritiro dedicato e scambio sul posto;

f) il prezzo, per tener conto dell'esigenza di compensazione del costo medio di incentivazione richiamato alla lettera c) del presente considerato, può essere ricalcolato, in sede di prima applicazione, in circa 210 €/MWh, alla luce della predetta comunicazione della Commissione circa l'introduzione di un cap sulla quota di energia rinnovabile oggetto di ritiro e scambio sul posto;

CONSIDERATO che la finalità di provvedere alla vendita dell'energia da fonti rinnovabili gestita dal GSE ai clienti finali più esposti ai costi dell'energia deve coordinarsi con l'obiettivo di non gravare ulteriormente sulle componenti regolate delle bollette pagate da tutti i consumatori finali;

RITENUTO, quindi, di fissare in prima applicazione il prezzo di cessione pari al predetto valore di 210 €/MWh, fermo restando che tale prezzo potrà essere rivisto e aggiornato sulla base di eventuali variazioni di costo derivanti da diverse e migliori condizioni di mercato per l'energia sottesa ai contratti di ritiro dedicato e scambio sul posto, nonché a seguito dell'applicazione del citato regolamento UE nella sua versione finale, al fine di definire un prezzo riflessivo della già richiamata esigenza di compensazione del costo medio di incentivazione dell'energia oggetto di cessione da parte del Gse SpA;

CONSIDERATO che tale sistema di cessione dell'energia rinnovabile sul mercato rappresenta un modo efficace per valorizzare gli investimenti effettuati in modo adeguato e promuovere quindi le energie rinnovabili, realizzando contestualmente il "disaccoppiamento" del prezzo dell'energia rinnovabile dal prezzo marginale della produzione a gas e assicurando ai consumatori il beneficio economico che nell'attuale fase di crisi dei prezzi possono apportare le energie rinnovabili;

CONSIDERATO che la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea di cui alla citata comunicazione COM (2022) 473 final prevede che i ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla generazione di elettricità dalle fonti individuate dalla medesima proposta, incluse le fonti rinnovabili, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di elettricità prodotta;

RITENUTO di dare mandato ad ARERA di revisionare, ai sensi del ridetto articolo 16-bis, comma 3, lettera b), le misure di incentivazione dello scambio sul posto e del ritiro dedicato di cui agli articoli 6 e 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevedendo la valorizzazione dell'energia ritirata a condizioni di mercato sulla base di contratti a lungo termine, anche alla luce delle disposizioni e del valore di cap contenuti nella proposta di regolamento di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2022) 473 final;

RITENUTO opportuno prevedere:

a) che - considerati i ridotti volumi di energia disponibili, le categorie di clienti finali prioritari individuate dalla legge e l'esigenza di intervenire in modo urgente ed efficace per ridurre il prezzo dell'energia - l'assegnazione dei volumi di energia elettrica avvenga mediante l'applicazione di un meccanismo pro quota ponderato tra i clienti finali prioritari di cui all'articolo 16-bis e, per i volumi ancora residui, a favore dei clienti finali non prioritari;

b) di consentire la partecipazione anche ai clienti finali in forma aggregata;

c) che la cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili si realizzi da parte del GSE attraverso la stipula di contratti finanziari di lungo termine, assicurando l'applicazione ai clienti finali del prezzo di vendita offerto dal GSE per tutta la durata del contratto e consentendo di mantenere un elevato livello di liquidità al sistema degli scambi gestito dal GME;

d) che, vista la continua evoluzione del quadro normativo di riferimento e la forte volatilità del prezzo di mercato, sia mantenuta flessibilità durante la durata del contratto nel modulare le quantità ritirate, nell'esercitare la facoltà di recesso e nell'applicare eventuali regole intervenienti e condizioni più favorevoli, se più efficaci per ridurre il prezzo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Energia elettrica nella disponibilità del GSE: energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022;

b) Contratto di cessione di energia: contratto per differenza a due vie, di durata pari almeno a 3 anni sottoscritto dai clienti finali e dal GSE;

c) Cliente finale: soggetto abilitato a operare nella sede di negoziazione in forma individuale o aggregata e controparte del contratto di cessione di energia;

d) Sede di negoziazione: sede informatica di negoziazione organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

e) Clienti finali prioritari: sono considerati clienti finali prioritari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022, i clienti finali che, alla data di partecipazione alla procedura negoziata, sono alternativamente o congiuntamente:

1) clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

2) piccole e medie imprese: come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

3) clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;

4) clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

5) clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna;

f) Clienti finali in forma aggregata: clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del presente decreto, individuando un soggetto aggregatore che agisce quale controparte del contratto di cessione di energia;

g) SII: Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

h) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, il presente decreto definisce le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022.

2. La cessione di cui al comma 1 avviene sulla base della procedura di selezione di cui all'articolo 4 mediante la stipula di contratti a termine di durata fino al 31 dicembre 2025.

Art. 3

Determinazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 e comunica al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione.

Art. 4

Procedura di assegnazione dell'energia elettrica ai clienti finali

1. I clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, presentano l'offerta di acquisto, producendo idonee garanzie, attraverso la sede di negoziazione del GME.

2. L'offerta di acquisto presentata risponde ai seguenti criteri:

a) un volume minimo di energia elettrica richiesta di 1 GWh/anno;

b) un volume massimo di energia elettrica richiesta non superiore al 3% di quello offerto;

c) un volume massimo di energia elettrica richiesta complessivamente non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni;

d) in caso di offerta tramite soggetto aggregatore, l'offerta stessa è riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità.

3. Il prezzo dell'offerta di cessione da parte del GSE è pari a 210 €/MWh.

4. Il volume offerto in cessione è ripartito pro quota rispetto ai volumi richiesti dai clienti finali prioritari applicando, in relazione ai requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), in modo cumulativo a eccezione dei requisiti alternativi di cui ai numeri 4 e 5 della medesima lettera e), il fattore correttivo calcolato sulla base della seguente formula:

F= a1+a2 +a3 + (a4 o a5) dove:

a1 è pari a 1 ed è applicato ai clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1;

a2 è pari a 1 ed è applicato ai clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2;

a3 è pari a 1 ed è applicato ai clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 3;

a4 è pari a 1 ed è applicato ai soli clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 4;

a5 è pari a 1,5 ed è applicato, in alternativa al parametro a4, ai soli clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 5.

5. I volumi di energia ripartiti pro quota secondo quanto previsto al comma 4, non possono essere complessivamente superiori ai volumi di energia singolarmente richiesti.

6. Nel caso in cui, all'esito della procedura di assegnazione svolta ai sensi dei commi precedenti, non sia stato assegnato l'intero volume di energia elettrica, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari provvedendo a ripartire il volume residuo con un meccanismo pro quota rispetto ai volumi richiesti dai medesimi clienti.

Art. 5

Sottoscrizione e gestione dei contratti di cessione

1. In esito alla procedura di cui all'articolo 4, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, acquisendo idonee garanzie.

2. Ove il contratto di cui al comma 1 sia stipulato tra il GSE e clienti finali che agiscano in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che i relativi effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati.

3. Il contratto di cui al comma 1 prevede:

a) che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'energia aggiudicata è rideterminata sulla base dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE al 31 gennaio di ogni anno;

b) che per tutta la durata del contratto, il GSE calcola, in relazione a una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata ai sensi della lettera a), la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità;

c) le modalità e le tempistiche in base alle quali il GSE, nel caso in cui la differenza di cui alla lettera b) sia negativa, eroga il relativo importo al cliente finale ovvero, nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale l'importo corrispondente;

d) è fatto divieto di cessione a terzi del contratto ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale aggregatario;

e) la facoltà di recesso, senza penali, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso e la facoltà per il cliente finale di modificare annualmente la quantità di energia ritirata.

4. Il GSE provvede, con cadenza almeno annuale, a stabilire, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun cliente finale, procedendo al conguaglio delle differenze di cui al comma 3, nei limiti del 30% dell'energia elettrica aggiudicata purché consumata.

5. Il GSE provvede ad adeguare il valore di cui all'articolo 4, comma 3, alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto, nonché di quanto stabilito dall'ARERA in attuazione dell'articolo 6.

Art. 6

Revisione dei meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA apporta modifiche ai propri provvedimenti che disciplinano i meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato dell'energia di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevedendo, in particolare:

a) l'introduzione di un prezzo massimo nella vendita a mercato della relativa energia, qualora introdotto a livello eurounitario, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea COM(2022) 473 final;

b) le modalità per un graduale passaggio a contratti di ritiro di lungo termine per la valorizzazione a mercato dell'energia gestita nell'ambito dei predetti meccanismi di scambio sul posto e ritiro dedicato, a un prezzo comunque non superiore a quello di cui alla lettera a).

Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE:

a) predispone lo schema contrattuale di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 e determina le garanzie che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell'inadempimento del contratto;

b) definisce le modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, possono accreditarsi ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 4.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il GME aggiorna, ove necessario, la propria interfaccia informatica, in modo da attuare quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

3. L'ARERA provvede a disciplinare le modalità per la copertura, a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, tenuto conto dei costi di gestione sostenuti dal GSE e dal GME.

4. Il GSE effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali. Il Gestore del SII fornisce al GSE le informazioni necessarie ai fini delle verifiche di cui al presente comma, nonché ai fini dell'articolo 5, comma 3.

5. Il GSE trasmette al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA un rendiconto della gestione dei contratti di cessione di energia rinnovabile entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

ROBERTO CINGOLANI