
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 settembre 2022
- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 20 ottobre 2022, n. 246
Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2022.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, come modificato dall'art. 1, comma 1126, lett. m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;
VISTO il decreto direttoriale 30 settembre 2021, con il quale, per l'anno 2021, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;
TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dall'Inps sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 30 settembre 2021;
RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2022, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell'11,50 per cento;
VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;
Decreta:
Articolo Unico
La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l'anno 2022, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2022
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative
ANGELO MARANO
Il Ragioniere Generale dello Stato
BIAGIO MAZZOTTA