
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 luglio 2022, n. 154
G.U.R.I. 21 ottobre 2022, n. 247
Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 e, in particolare, l'articolo 4, recante «Assicurazione dell'immobile», come modificato dall'articolo 386, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo cui il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
Visto il comma 1-bis del citato articolo 4, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard;
Visti i commi 1-ter e 1-quater del citato articolo 4 che disciplinano gli effetti contrattuali in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo, nonchè le condizioni formali di validità degli atti di trasferimento;
Visto l'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante la disciplina transitoria applicabile alle polizze assicurative nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4980 del 25 maggio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e ambito di applicazione
1. E' approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente per l'assicurazione dell'immobile, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
2. La polizza indennitaria decennale di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo contenuto nell'«Allegato A - Schema Tipo», al presente decreto. Le clausole previste nel modello standard di cui all'«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.
3. Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all'articolo. 1669 del codice civile e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
4. Resta salvo il diritto dell'acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall'indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata alla partita 1, nonchè per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
5. Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l'assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell'«Allegato B - Scheda Tecnica», nonchè l'attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all'«Allegato C - Attestazione di conformità», al presente decreto.
6. All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell'«Attestazione di Conformità». L'Assicuratore rilascia copia dell'«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta.
Strumenti e forme di monitoraggio
1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi a massimali e somme assicurate per verificare la congruità e la completezza della copertura assicurativa di cui all'articolo 1.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2022
Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI
Il Ministro della giustizia
CARTABIA
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1013
ALLEGATO A - Schema Tipo
(articolo 1, comma 2)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE
Premessa
Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza;
- l'assicurazione è prestata, per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di assicurazione;
- le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la documentazione contrattuale viene integrata da apposita Nota informativa predisposta dalla Società, che il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza.
L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti "Partite":
- Partita 1 - Immobile, art. 1.1;
- Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2;
- Partita 3 - Involucro, art. 1.3;
- Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, art. 1.4;
- Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, art. 1.5.
- Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni".
DEFINIZIONI
Nella presente Polizza si intendono per:
- Acquirente: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Beneficiario: l'Acquirente, il suo avente causa oppure il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla propria quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
- Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Controllore tecnico: l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici. L'attività ispettiva riguarderà ciò che è specificato nei documenti contrattuali stipulati dal contraente della Polizza, e attiene sia gli aspetti progettuali sia quelli esecutivi delle opere o di parte di esse, con relativi costi a carico del costruttore/contraente;
- Costruttore: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento anche non immediato in favore di un acquirente della proprietà o di altro diritto reale di godimento di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
- Franchigia: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa e rapportata alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che resta a carico del Contraente, in via principale, ovvero del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro, in via subordinata, nel caso di irreperibilità del Contraente nei dieci anni di operatività della garanzia;
-Gravi difetti costruttivi: difetti che colpiscono le Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Immobile stesso, sempreché, in entrambi i casi, intervenga la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente per legge;
- Immobile: l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome comprensiva del Preesistente nel caso di ristrutturazione integrale, con esclusione delle ipotesi di "ristrutturazione leggera", oppure formato dall'insieme delle opere realizzate a nuovo oggetto di collaudo statico dall'Immobile e dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni;
- Impermeabilizzazione delle coperture: i sistemi di Impermeabilizzazione continui, così come definiti da norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua;
- Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società, da ripartire tra i Beneficiari danneggiati;
- Intonaco e rivestimenti esterni: gli intonaci o rivestimenti realizzati all'esterno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto) applicati direttamente alle murature esterne.
- Involucro: a) i muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile;
b) facciate continue o facciate ventilate definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o alla struttura portante) del fabbricato;
c) sistemi di rivestimento "a cappotto" costituiti da strati di materiali lapidei, plastici o metallici, pannelli e/o laterizi termo-isolanti, di varia natura e composizione, composti anche chimici, quali malte, leganti, colle mutuamente uniti fra loro ed ancorati anche alla struttura portante del fabbricato.
- Limite di indennizzo: l'importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai sensi della Sezione A di Polizza;
- Massimale: l'importo massimo dovuto per tutti i sinistri verificatisi durante l'efficacia della Polizza ai sensi della Sezione B di Polizza;
- Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'Immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile;
- Parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura dell'Immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
- Pavimentazioni e rivestimenti interni: le pavimentazioni o i rivestimenti realizzati all'interno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea, lignea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto);
- Preesistente: a) nel caso di ristrutturazioni integrali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti dell'Immobile già esistenti che, al termine del processo costruttivo e del conseguente ricollaudo statico, non possono più distinguersi rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'Immobile di cui divengono parte integrante;
b) nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni, le parti dell'Immobile già esistenti che, al termine del processo costruttivo, restano strutturalmente distinte e distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'Immobile;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento: l'Immobile o la porzione dell'Immobile descritti e individuati nell'atto di proprietà rogitato o di altro diritto reale di godimento e intestato al singolo Beneficiario oppure, nel caso di diversa definizione ai sensi del Codice Civile o dell'eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di lavori conseguenti al sinistro;
- Scheda Tecnica: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento, la tabella di degrado;
- Scoperto: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale, che resta a carico del Contraente, in via principale, ovvero del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro, in via subordinata, nel caso di irreperibilità del Contraente nei dieci anni di operatività della garanzia;
- Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso;
- Società: l'impresa assicuratrice.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purché manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato all'art. 4:
1.1 Garanzia immobile
Relativamente alla Partita 1 - Immobile, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
- crollo o rovina totale o parziale
- gravi difetti costruttivi, purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata.
1.2 Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero"
La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso.
1.3 Garanzia "Involucro"
Relativamente alla Partita 3 - Involucro:
- Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti in vetro, la Società indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
- Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Società si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di:
a) Presenza di umidità condensata all'interno della vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici
e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.
Relativamente alla presente Partita, la Società non è obbligata per i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere.
Fermo quanto sopra, la Società ha sempre facoltà di attivare, in caso di sinistro, la rivalsa nei confronti dei fornitori non rientranti nel novero degli assicurati.
L'assicurazione ha comunque effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4.
1.4 Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture"
Relativamente alla Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile, riconducibili a fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile.
1.5 Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni"
, La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni. La Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dell'Immobile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per i vizi del materiale usato.
1.6 Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni"
Relativamente alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell'Immobile dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. ". L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile
Art. 2 - Esclusioni La Società non è obbligata per:
a) danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile comunque noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione. Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al Contraente, la Società si impegna a indennizzare comunque i Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa;
b) danni cagionati da normale assestamento;
c) danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
d) danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice;
e) danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g) danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo;
h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1;
i) spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell'indennizzo dovuto;
l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile;
m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 % per cento dell'indennizzo dovuto;
n) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. 1, primo comma, da fulmine, da caduta di aerei;
o) danni verificatisi in occasione di terremoto;
p) danni da forza maggiore;
q) danni da azioni di terzi;
r) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
s) danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art.1.
Art. 3 - Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:
- l'Immobile sia stato realizzato in osservanza delle normative vigenti all'epoca della costruzione, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti;
- l'Immobile sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al contratto di vendita e sue eventuali modifiche e integrazioni, convenute dalle parti, anche su proposta della Direzione Lavori, e dettate da ragioni esecutive e/o costruttive o dal rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- siano stati eseguiti con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilità;
- siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i rapporti di ispezione.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia assicurativa non è operante a favore del Contraente, ferma restando l'operatività della garanzia a favore del Beneficiario.
Art. 4 - Effetto e durata dell'assicurazione
La presente Polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'assicurazione non è operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.
Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
L'assicurazione ha termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo tale scadenza l'obbligo della Società cessa automaticamente.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo
La determinazione dei danni indennizzabili per ciascun Beneficiario danneggiato viene eseguita secondo la seguente procedura:
a) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, del quale la proprietà o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte, escludendo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione;
b) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'Immobile di cui la proprietà o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte;
c) stima del valore ricavabile dai residui.
L'ammontare dell'indennizzo è pari all'importo della stima di cui alla lettera a), in caso di danno totale all'Immobile, o della stima di cui alla lettera b), in caso di danno parziale all'Immobile, eventualmente integrato da quanto previsto alle lettere h), i), m) dell'art. 2, diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), nonché della franchigia o in alternativa dello scoperto previsti nella Scheda Tecnica e da applicarsi in conformità del secondo comma dell'art. 8, ma non può comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Immobile al momento del sinistro.
Art. 6 - Somma assicurata - Assicurazione parziale
La somma assicurata per la Partita 1 e per la Partita 3 deve corrispondere al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, escludendo solo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione (v. la stima di cui alla lettera a) dell'art. 5, primo comma).
La somma assicurata per la Partita 4 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 5 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 6 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e dei rivestimenti esterni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
Se al momento del sinistro la somma assicurata per ciascuna delle Partite indicate ai commi precedenti, rivalutata ai sensi dell'art. 12, risulta inferiore a quanto disposto nei commi medesimi, la Società indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata e il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo, ferma restando la piena applicazione della franchigia e scoperto convenuti sull'importo indennizzabile a termini di Polizza, come previsto all'art. 8, secondo comma.
Alla somma assicurata per la Partita 2 non si applica la regola proporzionale di cui al precedente comma.
Art. 7- Deroga alla regola proporzionale
Non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 6, se la somma assicurata al momento del sinistro risulti insufficiente in misura non superiore al 10% (10 per cento). Qualora l'insufficienza oltrepassi la misura del 10 %, la regola proporzionale è operante solo nei limiti dell'eccedenza rispetto al predetto 10 %.
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato ai Beneficiari danneggiati in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dai Beneficiari, ciascuno per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.
La franchigia o in alternativa lo scoperto, con il relativo minimo, rimane a carico del Contraente/Beneficiario in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
L'importo da corrispondere effettivamente, al momento della liquidazione del sinistro ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, è pari all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all'art. 5, primo comma, lett. a) o lett. b), cioè il valore di ricostruzione o riparazione dell'Immobile o delle parti di esso distrutte o danneggiate, al momento del sinistro.
A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro il termine minimo di anni 2 dalla data del sinistro, la Società provvede a versare ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, e quanto già corrisposto secondo il precedente comma.
Art. 9 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche non sono comunque indennizzabili.
Art. 10 - Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate.
L'ammontare del danno è oggetto di apposita stima concordata tra la Società e i Beneficiari direttamente ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sarà effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresì nominerà il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterrà le spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del Garante in pari misura.
E' possibile avvalersi di forme di stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate..
Art. 11 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o i Beneficiari danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli artt. 19 e 20;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
e) stimare e liquidare il danno in conformità delle disposizioni di Polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 12 - Aggiornamento della somma assicurata e delle franchigie
Le somme assicurate per ciascuna Partita sono aggiornate annualmente secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, entro il limite massimo di 5 % (5 per cento). Le franchigie vengono aggiornate annualmente secondo lo stesso indice ed entro lo stesso limite massimo.
Art. 13 - Limite di indennizzo
Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella Scheda Tecnica, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere ai Beneficiari, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per uno o più sinistri e per l'intera durata della Polizza. Il limite di indennizzo non potrà essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di indennizzo di part. 1 è pari al 100%.
SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il Costruttore, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B e con il limite minimo di 500 mila Euro di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
In caso di ampliamento o sopraelevazione, la Società si obbliga inoltre a tenere indenne il Costruttore, fino alla concorrenza dello specifico massimale assicurato in Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a terzi per gli eventuali danni materiali e diretti al Preesistente, se non assicurato alla Partita 1, involontariamente cagionati a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia del Costruttore, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando il Costruttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
L'assicurazione non comprende:
c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;
d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 16 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Il Contraente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Art. 17 - Effetto e durata dell'assicurazione
L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.
NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B
Art. 18 - Esclusioni
La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
c) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o dei Beneficiari, degli utenti dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
g) i danni derivanti da modifiche, anche esterne all'Immobile realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;
h) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso di cui al titolo edilizio abilitativo e successive eventuali varianti, in forza del quale è stata inoltrata al Comune la comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi di legge.
La Società non è inoltre obbligata per:
i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;
m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di atti vandalici o dolosi, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il Contraente o i Beneficiari devono:
a) darne immediata comunicazione con una delle forme di cui all'articolo 29;
b) inviare al più presto alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria alla continuazione dell'utilizzo. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo non avvenga entro 8 giorni dall'avviso, i Beneficiari, fermo quanto previsto all'art. 9, possono prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il Contraente o i Beneficiari devono:
1) farne denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza;
2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso il Contraente e i Beneficiari sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere a) e b) previsti per la Sezione A e dei termini di cui ai punti 1 e 2 previsti per la Sezione B.
Art. 20 - Denuncia di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nei termini di cui all'art. 19 e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa.
Il Contraente o i Beneficiari che esagerino dolosamente l'ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all'indennizzo.
Art. 21- Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione ai sensi della presente Polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate e i massimali delle singole Partite, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi.
La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di premio.
Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un premio fino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.
Art. 22 - Variazione del Beneficiario
Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'Immobile, la Polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene Beneficiario.
La Polizza opera e mantiene la sua efficacia anche in caso di variazione soggettiva del Costruttore.
Art. 23 - Validità territoriale
L'assicurazione vale per gli Immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 24 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del contraente
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Il Contraente o i Beneficiari venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza devono darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venire loro richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.
Art. 25 - Periodo di assicurazione e premio
Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di Polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 26 - Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 27 - Sanzioni internazionali
La Società, in qualità di assicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento in virtù della presente polizza, qualora il pagamento di tale indennizzo o risarcimento esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
Art. 28 - Rischio cyber
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
2) "Violazione del Sistema Informatico".
Art. 29 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o i Beneficiari sono tenuti debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
Art. 30 - Foro competente
Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.
* Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si sottoscrivono specificatamente i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 18, art.19, art. 20 e art. 21. (1)
Frase modificata da Avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 17 gennaio 2023, n. 13.
ALLEGATO B - Scheda Tecnica
(articolo 1, comma 5)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n. 122/2005, come modificato dall'art. 386, comma 1-bis, del D.lgs. 14/2019
SCHEMA TIPO COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE SCHEDA TECNICA |
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo n. ... di cui al D.M. .... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Polizza di attivazione n. | Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) |
.
Contraente/Assicurato | C.F./P.I. |
.
Comune | Via/p.zza n. civico | Cap | Prov. |
.
Descrizione e destinazione dell'immobile assicurato |
.
Ubicazione dell'immobile assicurato | |||
Comune | Via/p.zza n. civico | Cap | Prov. |
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Sezione A - danni all'immobile - coperture e somme assicurate | |||
Partite | Descrizione Partite (obbligatorie) (1) | Somma assicurata | Premio imponibile Euro |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
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Tabella di degrado - Percentuali di degrado di riferimento crescente a partire dal sesto anno | |
6° e 7° anno | 30% |
8° e 9° anno | 40% |
10° anno | 50% |
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Scoperti - Franchigie - Limiti di indennizzo | ||||
Partite | Descrizione Partite (obbligatorie) (1) | Scoperto per sinistro | Franchigia | Limite di indennizzo per durata assicurativa (non inferiore 30% somma assicurata) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
.
Sezione B - responsabilità civile verso terzi N.B. La determinazione del massimale deve comunque garantire una copertura tendenzialmente completa per l'acquirente sui rischi e danni di cui all'articolo 1669 c.c. e all'articolo 4 del d. lgs. n. 122 del 2005. |
|||
Massimale assicurato per tutti i sinistri, escluso Preesistente (ampliamenti o sopraelevazioni) che si verificano durante la validità della polizza | Limite per sinistro | Scoperto per sinistro, limitatamente alle cose | Premio imponibile Euro |
Massimale assicurato per tutti i sinistri, al Preesistente (ampliamenti o sopraelevazioni) che si verificano durante la validità della polizza e non assicurati in Partita 1 | Limite per sinistro | Scoperto per sinistro, limitatamente alle cose | Premio imponibile Euro |
.
Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio |
.
Il Contraente La Società di Assicurazione
Emessa in. ...........copie ad un solo effetto il .........................
Colonna modificata da Avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 17 gennaio 2023, n. 13.
ALLEGATO C - Attestazione di conformità
(articolo 1, comma 5)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 122/2005, come modificato dall'art. 386, comma 1-bis, del d.lgs. n. 14/2019
SCHEMA TIPO COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE PER DANNI ALL'IMMOBILE E PER RESPONSABILITA' CIVILE SCHEDA TECNICA 1-bis ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' |
.
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. 20 luglio 2022, n. 154 ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1-quater, del d.lgs. n. 122/2005, introdotto dall'art. 386, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 14/2019 (1)
Polizza di attivazione n. | Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) in data |
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Contraente | C.F./P.I. |
Assicurato |
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Comune | Via/p.zza n. civico | Cap | Prov. |
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Durata del contratto | |
Data di effetto polizza | |
Data di scadenza polizza |
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Descrizione e destinazione dell'immobile assicurato |
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Ubicazione dell'immobile assicurato
Comune | Via/p.zza n. civico, mappale | Cap | Prov. |
.
Estremi del rogito
Notaio | Atto | Data | |
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Si attesta che la Polizza assicurativa indennitaria decennale sopra identificata è conforme allo Schema-tipo approvato con D.M. ed è efficace:
- Con riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a fronte del pagamento del premio di Euro ____, avvenuto con ___ (modalità di pagamento) in data ___ presso l'Agenzia ___ con versamento sul conto n. ____
- Con riferimento all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso in cui i rapporti di ispezione sono stati effettuati dal Controllore Tecnico ___
Il Contraente
L'Assicuratore
Emessa in _____ copie ad un solo effetto il ___________
Frase modificata da Avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 17 gennaio 2023, n. 13.