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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 26 ottobre 2022, n. 251

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del «buono fiere».

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO l'articolo 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;

VISTO il comma 3 del citato articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto articolo 25-bis;

VISTO il primo periodo del comma 4 del predetto articolo 25-bis, in base al quale "all'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo";

VISTO il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che "a seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4";

VISTO il secondo periodo del comma 6 del predetto articolo 25-bis, che dispone che il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;

VISTO il comma 7 del citato articolo 25-bis, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 25-bis, il quale dispone che, con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;

VISTO, altresì, il comma 10 del medesimo articolo 25-bis, che prevede che, per le finalità di cui al predetto articolo, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTA la nomina del dottore Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2022, che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, le modalità e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione;

VISTO l'articolo 3, comma 10, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, il quale prevede che, "tenuto conto del termine di validità del buono fiere di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande".

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 settembre 2022, che dispone, a decorrere dal 12 settembre 2022, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso al buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, che prevede che "ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono di cui al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti di cui all'articolo 4 effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche";

CONSIDERATA la necessità di consentire ai soggetti beneficiari del buono di richiederne il rimborso entro il termine ultimo di validità di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022,

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "buono fiere": il buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, rilasciato dal Ministero;

b) "decreto direttoriale": il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 4 agosto 2022, che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto aiuti, le modalità e i termini di rilascio del buono fiere, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione;

c) "decreto aiuti": il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 [N.d.R. recte: legge 15 luglio 2022, n. 91];

d) "manifestazioni fieristiche": le manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti e il 31 dicembre 2022;

e) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

f) "procedura informatica": la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura;

g) "regolamento de minimis": il regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria in via prevalente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, tra i seguenti:

i. "regolamento de minimis generale": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

ii. "regolamento de minimis agricoltura": il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

iii. "regolamento de minimis pesca": il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del buono

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione prevista all'articolo 25-bis del decreto aiuti, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale, possono presentare al Ministero un'apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto direttoriale, effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione dello stesso sito istituzionale.

2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

3. Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 25-bis, comma 4, lettere a) e/o d), del decreto aiuti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza di rimborso. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.

5. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

6. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 25-bis, comma 4, del decreto aiuti, il soggetto richiedente dichiara:

a) l'elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare;

b) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Al riguardo, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 4 del decreto direttoriale, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che la data di emissione dell'ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso, fermo restando il termine di validità del buono di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti;

c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis, come esplicitato all'articolo 3, commi 4 e 5, del medesimo regolamento;

d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;

e) l'importo del buono fiere richiesto a rimborso;

f) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

7. In sede di presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:

a) copia del buono fiere rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto aiuti;

b) copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;

c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;

d) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022;

e) ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i cui estremi sono stati riportati nell'istanza.

8. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

9. Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Le istanze di rimborso del buono fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

10. L'istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00), opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25-bis, commi 2 e 6, del decreto aiuti, il buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022. La mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro il termine finale di cui al comma 9 determina la decadenza dal beneficio.

Art. 3

Intensità di aiuti de minimis

1. Le agevolazioni, così come previsto dall'articolo 6 del decreto direttoriale, sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento de minimis. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

a) di euro 100.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) di euro 25.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo;

c) di euro 30.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I limiti di cui al comma 1 devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta "impresa unica" di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis.

3. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del regolamento de minimis, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

Div. IX/ADA

Siglato Dirigente Divisione IX - ALESSANDRA DE ANGELIS

ALLEGATO