
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022, n. 166
G.U.R.I. 4 novembre 2022, n. 258
Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (nel prosieguo «Agenzia») che attribuisce, tra l'altro, all'Agenzia il compito di porre in essere misure anche a tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
Visto, altresì, l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede l'adozione di un regolamento, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, per la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
Visto il Trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, che stabilisce che l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale, specificando, altresì, che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), che stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» che istituisce il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, e prevede all'articolo 5 determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Ritenuta la necessità di dare attuazione all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, mediante la definizione di procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici;
Considerato che il citato articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, pertanto, senza previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;
Sulla proposta del direttore generale dell'Agenzia;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
c) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
d) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
e) direttore generale, il direttore generale dell'Agenzia;
f) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
g) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;
h) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223;
i) articolazioni, le unità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223.
Oggetto
1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del Codice, il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge, disciplina, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, esclusivamente le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. Delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico si deve dare espressa e adeguata motivazione nella determina a contrarre.
Principi generali
1. Le procedure di cui all'articolo 2 sono espletate in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, correttezza e non discriminazione e comunque con modalità idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene sulla base del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia adottati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, salvo nei seguenti casi:
a) per sopravvenute e indifferibili esigenze di acquisizione di lavori, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
b) quando ricorre la necessità di eliminare, mitigare o prevenire vulnerabilità, eventi di natura cibernetica, ovvero situazioni di rischio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero delle comunicazioni elettroniche, da cui possa derivare un pregiudizio, per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche al fine di assicurarne la resilienza.
Responsabile unico del procedimento
1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture da avviare ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia individua un responsabile unico del procedimento (RUP) nell'atto di adozione, o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2, alinea, o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, con modalità compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori
1. L'esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, l'Agenzia può individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in relazione alla natura dell'appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, se nominato, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinchè l'appalto sia eseguito a regola d'arte e in conformità ai documenti e alle prescrizioni contrattuali.
Strutture
1. I Servizi e le articolazioni, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, forniscono il necessario supporto ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, elaborando i programmi di spesa e predisponendo le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.
2. I Servizi e le articolazioni di cui al comma 1 seguono, altresì, per i singoli appalti, la progettazione prevista dal Codice:
a) predisponendo, laddove richiesta, la relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione dell'esigenza da soddisfare, dell'oggetto e dell'entità dell'acquisizione, nonchè dell'importo presunto della spesa totale, oltre l'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e di altri oneri indotti se dovuti;
b) predisponendo il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la realizzazione dell'appalto comprendente:
1) le specifiche tecniche, per la fornitura/posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio, a durata massima del rapporto negoziale;
2) i livelli del servizio o della prestazione da osservare;
3) le penali da applicare in caso di inadempimento;
4) le garanzie da prestare;
5) i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;
6) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
c) individuando le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione delle prestazioni;
d) individuando l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente, anche in relazione alla natura dei luoghi ove verrà eseguita la prestazione e delle speciali condizioni di fornitura o modalità di esecuzione delle prestazioni;
e) individuando le eventuali speciali misure di sicurezza che devono accompagnare l'esecuzione degli atti negoziali.
Operatori economici
1. I contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 8, rispondono anche a criteri di affidabilità eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalità dell'appalto.
2. Gli operatori economici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.
Requisiti degli operatori economici
1. L'Agenzia verifica in capo agli operatori economici:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e quella tecnico-professionale proporzionati all'oggetto dell'appalto;
c) il possesso dei requisiti di sicurezza laddove connessi alla natura e peculiarità dell'appalto.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), qualora non accertato nell'ambito della procedura per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza, laddove tale accertamento sia previsto dalla medesima procedura, è verificato in maniera autonoma dall'Agenzia.
3. Gli operatori economici dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dall'Agenzia.
4. Nei casi cui all'articolo 3, comma 2, l'Agenzia effettua le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo entro un termine compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Mantenimento del possesso dei requisiti
1. I requisiti di cui all'articolo 8 devono essere posseduti per l'intera durata della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture e fino alla completa esecuzione contrattuale senza soluzione di continuità, pena il recesso immediato dell'Agenzia dal rapporto negoziale mediante semplice comunicazione, in caso di perdita dei requisiti dopo la stipula del contratto.
2. L'Agenzia ha la facoltà di non recedere nei seguenti casi:
a) quando, valutate le circostanze del caso, dal venir meno della prestazione possa comunque derivare un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale cibernetica;
b) quando la perdita dei requisiti attiene ai dipendenti, o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, e gli stessi sono tempestivamente sostituiti senza pregiudizio per l'esecuzione dell'appalto.
3. In caso di recesso dell'Agenzia, fatto sempre salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore dei lavori già eseguiti, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite.
Capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale
1. La valutazione della capacità economica è effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilità rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nell'ultimo triennio.
2. La valutazione delle capacità tecnico-organizzative e professionali è effettuata in relazione all'organizzazione e all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e ai macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie.
Raggruppamento temporaneo di imprese
1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli atti della procedura di affidamento, gli operatori economici possono presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti.
2. A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Subappalto
1. L'Agenzia può escludere il subappalto quando le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.
2. Quando è previsto dagli atti della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, gli operatori economici possono chiedere l'autorizzazione al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia della prestazione che intendono subappaltare.
3. L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Agenzia è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 in capo ai subappaltatori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9.
4. Ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto principale stipulato con l'Agenzia, lo stesso appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Procedure di scelta del contraente
1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere effettuata attraverso le seguenti procedure:
a) affidamento diretto di cui all'articolo 14, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di gara informale di cui all'articolo 15, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro;
c) accordo quadro di lavori, servizi e forniture, di durata massima di nove anni, quando non è possibile l'immediata ed esatta quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire e dei servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della spesa massima complessiva e la facoltà di recesso dell'Agenzia senza che alcun compenso, a nessun titolo, sia dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite;
d) dialogo competitivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
e) partenariato pubblico-privato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. L'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.a. è ammesso soltanto quando le condizioni e le modalità dell'appalto risultino compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e di tempestività dell'Agenzia.
Affidamento diretto
1. L'affidamento diretto di lavori, nonchè di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), avviene con acquisizione di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e anche in assenza di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'affidamento di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico incarico.
Procedura negoziata
1. Per gli affidamenti di lavori, nonchè di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la scelta dell'operatore economico, ove non si ricorra alle procedure di selezione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d) ed e), avviene mediante procedura negoziata previa gara informale alla quale sono invitati, anche in deroga al principio di rotazione, almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. Le lettere di invito ad offrire sono inviate separatamente agli operatori economici previamente individuati dall'Agenzia in relazione alla natura della prestazione da eseguire.
3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture è effettuata mediante procedura negoziata senza previo esperimento di gara informale nei seguenti casi:
a) quando la negoziazione con più di un operatore economico non è compatibile con le situazioni di emergenza derivante dal pericolo di un pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e dalle altre circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
b) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la prestazione può essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico;
c) quando i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo o di messa a punto anche di prodotti di serie;
d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti già in essere, quando il cambiamento del contraente obbliga l'Agenzia ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulta antieconomico o comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, inidonee ad assicurare la massima e tempestiva tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
e) per le prestazioni complementari, non comprese nel contratto iniziale, che sono divenute necessarie a seguito di circostanze impreviste ovvero di sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, in favore dell'operatore economico che presta tale bene o servizio o esegue tale lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le prestazioni complementari non possono essere separate, sotto il profilo tecnico-economico, dalla prestazione iniziale, senza arrecare gravi inconvenienti o pregiudizio all'Agenzia, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessarie a consentire l'utilizzabilità o la piena funzionalità della prestazione oggetto del contratto originario, ovvero la tardiva esecuzione potrebbe compromettere l'efficacia delle attività miranti ad assicurare la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
2) il valore complessivo stimato delle prestazioni complementari non supera il 50 per cento della prestazione iniziale;
f) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi già affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario;
g) per l'acquisto o la locazione da enti pubblici o privati, di specifici e determinati locali e i connessi lavori di riqualificazione, quando ciò è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
h) per l'affidamento a professionisti esterni di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attività disciplinate dal presente regolamento e di durata massima annuale;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dagli organi di procedure concorsuali;
l) quando la gara informale è andata deserta per mancanza di offerte valide, purchè non siano modificate in modo sostanziale le condizioni dell'appalto;
m) a seguito di risoluzione di un precedente rapporto con un altro operatore economico quando ciò è necessario per la continuità della prestazione prevista dall'atto negoziale originario;
n) per necessità di completare le prestazioni in corso quando non è possibile imporne l'esecuzione al contraente originario;
o) per prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura negoziale che deve essere comunque avviata entro i nove mesi successivi;
p) in caso di urgenza derivante da eventi imprevedibili al fine di assicurare la sicurezza e continuità delle attività o l'incolumità delle persone.
Lettera di invito
1. La lettera d'invito, ove prevista, è emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni o dei servizi o l'esecuzione dei lavori, nonchè l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalità di tutela della sicurezza e della segretezza.
2. Nella lettera d'invito, ovvero nella documentazione alla stessa allegata, sono altresì indicati, in relazione alla natura dell'atto negoziale o della prestazione:
a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi;
b) i criteri in relazione ai quali le offerte verranno considerate anormalmente basse;
c) il diritto dell'Agenzia di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida nonchè di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale;
d) le dichiarazioni e i documenti da allegare a corredo dell'offerta;
e) le modalità di pagamento;
f) le garanzie da prestare;
g) le penali da applicare in caso di inadempimento;
h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero i premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;
i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta;
l) le modalità di presentazione della documentazione richiesta;
m) l'eventuale inammissibilità di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi;
n) le prestazioni non subappaltabili;
o) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
p) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;
q) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie;
r) l'eventuale autorizzazione alla cessione dei crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 20.
Esecuzione in via d'urgenza
1. Quando l'affidamento ha ad oggetto una prestazione che per sua natura, o per circostanze contingenti, deve essere immediatamente effettuata, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, il RUP, ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto, o il direttore dei lavori, se nominati, possono autorizzarne l'esecuzione in via d'urgenza nelle more dell'approvazione del direttore generale.
2. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'eventuale approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite.
Esecuzione delle prestazioni
1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni è affidata al RUP e, ove nominati, al direttore dell'esecuzione del contratto e al direttore dei lavori.
2. Per esigenze di servizio, l'Agenzia può chiedere al contraente il differimento per un massimo di dodici mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento è comunicato al contraente dal RUP il prima possibile e comunque entro trenta giorni dal termine iniziale di esecuzione della prestazione.
3. Quando ricorrono preminenti esigenze di pubblico interesse, cause di forza maggiore, caso fortuito o altre cause sopravvenute che impediscono l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, l'Agenzia può sospendere temporaneamente l'esecuzione della prestazione in tutto o in parte senza che all'operatore economico venga corrisposto alcun compenso o indennizzo.
4. Della sospensione e della ripresa dell'esecuzione, con conseguente indicazione del nuovo termine di scadenza del contratto, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
5. Quando la sospensione, o le sospensioni disposte ai sensi del presente articolo durino per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennità. Se l'Agenzia si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia
1. E' possibile modificare i contratti di appalto in corso di validità quando i lavori, le forniture e i servizi sono divenuti necessari:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o organizzative;
b) per la disponibilità di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che rendono possibile e conveniente un miglioramento significativo della qualità dell'opera o di sue parti, con particolare riguardo alla funzionalità e sicurezza;
c) per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene;
d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
e) per il miglioramento della prestazione e della sua funzionalità, purchè le variazioni siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o da necessità di evitare aggravi di spesa.
2. L'esecutore del contratto ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione, da indicare in un apposito atto di sottomissione, che comportano diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 5, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. In accordo con l'esecutore del contratto e con apposito atto aggiuntivo, possono essere altresì introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.
4. Per le variazioni che comportano nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dal prezzario approvato dall'Agenzia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, l'Agenzia può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilità di formulare apposita riserva.
5. L'esecutore del contratto può proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per l'Agenzia.
6. Eventuali modifiche non autorizzate, apportate alla prestazione, non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.
7. In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.
8. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dall'Agenzia per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
9. Quando le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà dell'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
10. Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.
Divieto di cessione dei crediti
1. Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti è fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento.
2. La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 è comunque inefficace per l'Agenzia.
Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR
1. Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), è data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento.
2. Degli affidamenti di cui al comma 1 è data altresì un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge.
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Disposizioni di coordinamento
1. Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21.
2. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonchè eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalità di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica.
3. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia può concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2022
Il Presidente: DRAGHI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2624