
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1028 DELLA COMMISSIONE, 27 giugno 2022
G.U.U.E. 29 giugno 2022, n. L 172
Decisione che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE. [notificata con il numero C(2022) 4289] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
1) In seguito alla presentazione delle misure nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2021/355 (2) relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra. La decisione respinge l'iscrizione di determinati impianti e dei dati corrispondenti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, escludendoli così dall'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS).
2) Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono stati esclusi dall'EU ETS, conformemente all'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Questa disposizione è stata introdotta nella direttiva ETS dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla sua messa in applicazione il 1° gennaio 2013 ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'EU ETS. L'iscrizione degli impianti che utilizzavano esclusivamente biomassa per tutti gli anni del periodo di riferimento deve pertanto essere respinta, anche se figuravano nell'elenco conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
3) La Commissione è stata informata del fatto che la Svezia aveva erroneamente incluso nelle proprie misure nazionali di attuazione l'impianto SE-207651. Tale impianto utilizza esclusivamente biomassa e pertanto avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito di applicazione dell'EU ETS.
4) A seguito di una richiesta della Commissione, la Danimarca ha confermato che gli impianti DK-65, DK-66 e DK-135 non hanno generato emissioni da combustibili fossili nel periodo di riferimento 2014-2018. Tali impianti utilizzano esclusivamente biomassa e avrebbero quindi dovuto essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'EU ETS.
5) E' pertanto opportuno respingere l'iscrizione degli impianti DK-65, DK-66, DK-135 e SE-207651 negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE per tutti gli anni del periodo di riferimento, anche se figuravano nell'elenco a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
6) A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, la Francia ha comunicato che i due impianti FR-206164 e FR-206032 producono solo polimeri. Nessuno dei due genera emissioni dirette di CO2 poiché entrambi importano il calore necessario per la produzione da un altro impianto dell'EU ETS. Nella sentenza nella causa C-577/16 (4) la Corte di giustizia ha stabilito che un impianto di produzione dei polimeri cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un impianto terzo non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni qualora non generi emissioni dirette di CO2. L'iscrizione di tali impianti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere respinta.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/355,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 275 del 25.10.2003.
Decisione (UE) 2021/355 della Commissione del 25 febbraio 2021 relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 26.2.2021).
Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009).
Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland, C-577/16, ECLI:EU:C:2018:127.
La decisione (UE) 2021/355 della Commissione è così modificata:
1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato IV della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e i dati corrispondenti sulle quote assegnate a tali impianti a titolo gratuito, trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, sono respinti.»;
2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
3) è aggiunto, come allegato IV, il testo di cui all'allegato II della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022
Per la Commissione
FRANS TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Impianti che utilizzano esclusivamente biomassa
Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione
DK000000000000065 | DK000000000000066 | DK000000000000135 | |
FI000000000000645 | FI000000000207696 | ||
SE000000000000031 | SE000000000000086 | SE000000000000169 | SE000000000000211 |
SE000000000000320 | SE000000000000523 | SE000000000000583 | SE000000000000686 |
SE000000000000789 | SE000000000000845 | SE000000000205887 | SE000000000209930 |
SE000000000000779 | SE000000000000064 | SE000000000000088 | SE000000000000186 |
SE000000000000249 | SE000000000000324 | SE000000000000543 | SE000000000000629 |
SE000000000000687 | SE000000000000798 | SE000000000000847 | SE000000000206192 |
SE000000000211058 | SE000000000207651 | SE000000000000073 | SE000000000000099 |
SE000000000000199 | SE000000000000261 | SE000000000000382 | SE000000000000547 |
SE000000000000659 | SE000000000000705 | SE000000000000830 | SE000000000202297 |
SE000000000208282 | SE000000000000153 | SE000000000000074 | SE000000000000102 |
SE000000000000205 | SE000000000000319 | SE000000000000468 | SE000000000000565 |
SE000000000000681 | SE000000000000785 | SE000000000000838 | SE000000000205800 |
SE000000000209062 | SE000000000000231 |
»