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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR - UFFICIO III

CIRCOLARE 21 giugno 2022, n. 27

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle Amministrazioni Centrali titolari di misure PNRR

LORO SEDI

L'efficace e tempestiva attuazione del PNRR richiede che siano attivati, da parte delle Amministrazioni interessate, adeguati sistemi di gestione e controllo delle misure, in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, entro le scadenze fissate nella decisione di approvazione del Piano da parte dell'Unione europea.

L'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto che "Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico".

Il successivo comma 1044 prevede che con DPCM siano poi definite le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR, dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale sia a livello di sub-misura che di singolo progetto.

Tale DPCM è stato adottato in data 15 settembre 2021 e stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili, anche per il tramite delle strutture di cui all'art. 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.

In particolare, ai sensi delle citate disposizioni, le predette Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale.

In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati.

L'alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest'ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l'acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l'interoperabilità del sistema ReGis con i sistemi informativi locali in uso presso le Amministrazioni centrali titolari, indicati all'interno dei rispettivi Sistemi di Gestione e Controllo.

A tal fine si allega alla presente circolare il documento "Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0", realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, estesi per rispondere alle ulteriori esigenze informative del PNRR. Si specifica inoltre che, per agevolare l'implementazione del colloquio dei sistemi locali delle Amministrazioni con ReGiS è possibile richiedere supporto tecnico inviando una mail alla casella assistenza.pnrr@mef.gov.it.

Con la presente circolare, si emanano quindi le allegate "Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR" con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS, con riferimento alla tipologia di informazioni rilevanti, alle principali funzionalità del sistema, ai soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio a livello centrale e territoriale ed ai rispettivi ruoli, alle tempistiche e modalità di utilizzo. Fermo restando quanto indicato sui sistemi informativi in uso presso le Amministrazioni Centrali titolari, il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR.

Nel rinviare alle citate linee guida l'approfondimento delle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS, si sintetizzano di seguito alcuni elementi chiave che riguardano:

- i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio;

- le aree coperte dal sistema ReGiS;

- le tempistiche di aggiornamento dei dati;

- modalità di accesso al sistema e supporto tecnico.

Soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio

In estrema sintesi, il processo di monitoraggio del PNRR, supportato dal sistema informatico ReGiS, è rivolto a dare contezza del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano e dell'utilizzo delle relative risorse finanziarie, oltre che della messa in opera delle riforme dallo stesso previste.

In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata).

I dati così rilevati vengono poi resi disponibili per le esigenze informative delle diverse Istituzioni nazionali ed europee interessate, mediante accesso ad apposita sezione conoscitiva del sistema ReGiS, nonché dei cittadini e degli altri stakeholders attraverso open-data fruibili sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte e sul portale dedicato al PNRR ItaliaDomani, accessibile sul web all'indirizzo https://italiadomani.gov.it.

La presente circolare e le allegate linee guida sono rivolte a fornire indicazioni per la fase di rilevazione e registrazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio, rinviando ad eventuali successive comunicazioni le indicazioni concernenti la divulgazione dei dati alle diverse categorie di interessati.

Avuto riguardo agli adempimenti di rilevazione e aggiornamento e registrazione dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, i soggetti istituzionali coinvolti sono i seguenti:

- Amministrazione centrali titolari delle misure, sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi alle misure di cui sono titolari. In particolare, provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema, a validarli e renderli disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale del PNRR. All'aggiornamento e validazione dei dati provvedono le Unità di Missione PNRR istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 2021, che si coordinano con le strutture operative presso le medesime Amministrazioni, anche per l'espletamento dei controlli propedeutici al consolidamento dei dati sul sistema. Per le modalità specifiche di espletamento di tale adempimento, si rinvia alle allegate linee guida, Paragrafo 2.

- Soggetti Attuatori, sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza. Per le modalità specifiche di espletamento di tale adempimento, si rinvia alle allegate linee guida, Paragrafo 3.

Struttura del sistema ReGiS

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate:

1. Misure (investimenti o riforme): in questa sezione, le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare tutte le informazioni relative alle misure/sub-misure di rispettiva competenza, sia a livello di programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziarie, cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, tagging climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc.), sia a livello di attuazione procedurale, fisica e finanziaria. In particolare, a livello di attuazione delle misure le predette Amministrazioni debbono registrare nel sistema ReGiS le seguenti informazioni:

a) esecuzione procedurale, vanno registrati gli atti attraverso i quali si è dato avvio alle procedure di attuazione delle misure, quali ad esempio: decreti di assegnazione delle risorse, emanazione di bandi/avvisi per la selezione dei progetti, convenzioni e ogni altro provvedimento propedeutico alla messa in opera della misura, come previsto nel cronoprogramma procedurale. Laddove pertinenti, i dati devono essere corredati con informazioni di tipo qualitativo riguardanti eventuali criticità o punti di attenzione. Tra gli elementi specifici da registrare in questa sezione figurano anche i dati su eventuali contenziosi aperti sugli atti di attivazione delle procedure e sulla loro esecuzione (es. ricorso avverso ai Bandi/Avvisi/Riparto fondi ecc.). Dei ricorsi vanno evidenziati, tra l'altro: (i) estremi (data avvio, autorità giurisdizionale adita, sintesi delle doglianze del/i ricorrente/i, adunanze previste); (ii) stima circa l'impatto degli stessi sul rispetto delle scadenze prefissate e sul conseguimento delle milestone/target correlati; (iii) esiti degli stessi, con gli estremi delle decisioni intermedie e finali dei giudici. In questa sezione, vanno registrati gli estremi degli atti adottati ed acquisiti in apposita repository degli atti stessi, anche al fine di supportare il controllo amministrativo contabile ed il controllo di legalità da parte degli Uffici preposti;

b) realizzazione fisica, le informazioni da registrare riguardano l'avanzamento materiale della misura/sub-misura attestato attraverso gli indicatori specifici appositamente definiti per ciascuna misura e censiti sul sistema ReGiS. In questa sezione vanno anche registrati i dati quantitativi (numerici) e qualitativi (se pertinenti) relativi alle fasi procedurali espletate, ad esempio, per le procedure di assegnazione delle risorse/selezione dei progetti, quante richieste sono pervenute, quante sono state approvate, la destinazione territoriale delle risorse, ecc.);

c) avanzamento finanziario, i dati da registrare a livello finanziario attengono sostanzialmente a due livelli: (ì) trasferimenti effettuati in favore dei beneficiari/soggetti attuatori a fronte delle assegnazioni delle risorse/selezione dei progetti; (ii) spesa sostenuta per la misura che rappresenta, di norma, la sommatoria della spesa sostenuta per i singoli progetti). In relazione all'avanzamento finanziario registrato a livello di misura, le Amministrazioni titolari degli stessi devono anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato, salvo diverse, specifiche indicazioni che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si riserva di fornire in relazione ad esigenze di monitoraggio della finanza pubblica, almeno due volte all'anno: entro il 10 marzo per l'adozione del Documento di Economia e Finanza ed entro il 10 settembre per l'adozione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

Nel caso delle riforme, i dati da registrare nel sistema attengono allo stato dell'arte delle norme primarie e/o secondarie che realizzano le riforme (con la registrazione degli atti rilevanti, es. schemi di norme/provvedimenti, fase procedurale pertinente, atto finale adottato). Laddove le riforme abbiano anche un costo finanziato con risorse del PNRR, va rilevato il corrispondente avanzamento, come previsto per gli investimenti;

2. Milestone e Target: in questa sezione, le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di loro competenza (Milestone e Target previsti nella Decisione di approvazione del PNRR) sia a livello di pianificazione (descrizione analitica degli obiettivi, tenuto conto anche delle prescrizioni contenute negli Operational Arrangements, scadenze previste), sia a livello di attuazione, con la registrazione delle informazioni rilevanti concernenti il soddisfacente conseguimento di Milestone e Target, ivi compresa la registrazione degli atti corrispondenti (sia normativi che amministrativi) e di tutta la reportistica associata, idonea a tracciare tutto l'iter seguito per il conseguimento degli obiettivi, compresi gli step di controllo ed i relativi esiti, il tutto anche per supportare le conseguenti attività di rendicontazione e audit da parte delle competenti Istituzioni nazionali ed europee;

3. Progetti: in questa sezione, i Soggetti attuatori devono registrare tutte le informazioni rilevanti che riguardano i progetti di propria competenza. Tali informazioni riguardano in primo luogo il livello di pianificazione, con la registrazione dei dati relativi all'anagrafica del progetto (descrizione, finalità, costo, contributo al target della misura, localizzazione, codice unico di progetto - CUP, procedure di aggiudicazione [1], ecc.), al relativo cronoprogramma procedurale, ossia descrizione e tempistiche previste per l'espletamento delle fasi rilevanti per la messa in opera del progetto (atti amministrativi di approvazione, adempimenti contabili, acquisizioni di autorizzazioni/visti/licenze/pareri tecnici, procedure di gara per l'affidamento di lavori/forniture di servizi, stipula dei contratti, avvio dei lavori, ecc.). Il cronoprogramma di progetto deve comprendere il relativo cronoprogramma di spesa. Nella fase di avvio del sistema, laddove i dati di pianificazione progettuale siano già registrati in sistemi informatici locali, ovvero nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui alla citata legge n. 196/2009, non sarà necessario il reinserimento manuale degli stessi nel sistema ReGiS da parte delle singole Amministrazioni, ma il caricamento sarà assicurato mediante procedure automatizzate a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale procedura è, in particolare, prevista per i progetti PNRR già censiti nel sistema CUP (es. cd. "Progetti in essere").

A livello di attuazione, i Soggetti attuatori devono registrare nel sistema ReGiS i dati riguardanti:

a) esecuzione procedurale, ossia (i) l'espletamento degli step previsti nel cronoprogramma procedurale di progetto con l'indicazione delle relative date e l'acquisizione a sistema degli atti corrispondenti; (ii) gli esiti delle procedure di gara (ivi comprese le informazioni relative agli aggiudicatari ed ai cosiddetti "titolari effettivi"), stipula dei contratti e registrazione degli atti contrattuali); (iii) ogni altra informazione rilevante che riguarda la fase procedurale propedeutica alla messa in opera del progetto, ivi compresi i controlli effettuati dai Soggetti attuatori con i relativi esiti. Tra gli elementi specifici da registrare in questa sezione figurano anche i dati su eventuali contenziosi aperti sugli atti di attivazione dei progetti e sulla loro esecuzione (es. ricorso avverso ai Bandi di gara, ecc.). Dei ricorsi vanno evidenziati tra l'altro: (i) estremi (data avvio, autorità giurisdizionale adita, sintesi delle doglianze del/i ricorrente/i, adunanze previste); (ii) stima circa l'impatto degli stessi sul rispetto delle scadenze progettuali e sul conseguimento dei relativi risultati; (iii) esiti degli stessi, con gli estremi delle decisioni intermedie e finali dei giudici;

b) realizzazione fisica, le informazioni da registrare riguardano il materiale avanzamento dei singoli progetti misurati attraverso gli indicatori specifici appositamente definiti per gli stessi e censiti sul sistema ReGiS. Tali dati devono trovare corrispondenza negli Stati di Avanzamento Lavori (SAL - ove pertinenti) formalmente approvati, ovvero negli altri documenti formali attestanti l'esecuzione dei progetti (Relazioni periodiche, collaudi, ecc.) che devono essere acquisiti in apposita repository del sistema ReGiS, unitamente alla documentazione relativa ai controlli (e relativi esiti) effettuati dalle strutture del Soggetto attuatore. I dati di realizzazione fisica devono essere altresì coerenti con l'esecuzione finanziaria dei progetti stessi. Tale verifica compete al Soggetto attuatore.

c) esecuzione finanziaria, i dati da registrare a livello finanziario attengono sostanzialmente a tre livelli: (ì) trasferimenti ricevuti a fronte delle assegnazioni delle risorse/selezione dei progetti di propria competenza (tale dato sarà proposto dal sistema sulla base delle registrazioni effettuate a monte dall'Amministrazione titolare di misura PNRR cui concorre il progetto); (ii) trasferimenti effettuati dai soggetti attuatori in favore di eventuali soggetti intermediari (nel caso ad esempio di società in house incaricate di aggiudicare i lavori per la realizzazione di investimenti, oppure nel caso di conferimento di risorse in strumenti finanziari/Fondi); (iii) impegni assunti e spesa effettuata per la realizzazione del progetto, in corrispondenza dell'approvazione degli Stati di avanzamento lavori (SAL - ove pertinenti) ovvero negli altri documenti formali attestanti l'esecuzione dei progetti (Relazioni periodiche, collaudi, ecc.). La spesa sostenuta per i progetti comprende le anticipazioni erogate per l'avvio dell'intervento. Nel caso degli strumenti finanziari, la spesa sostenuta è rappresentata dalle erogazioni/impieghi fatte dallo strumento/Fondo in favore dei soggetti beneficiari, secondo le procedure specifiche stabilite nella singola Politica di investimento/Contratti/Accordi. Non si considera spesa sostenuta, il conferimento delle risorse nello strumento finanziario/Fondo.

In relazione all'avanzamento finanziario registrato a livello di progetto, i Soggetti attuatori devono anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato, salvo diverse, specifiche indicazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva di fornire in relazione ad esigenze di monitoraggio della finanza pubblica, almeno due volte all'anno, entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio, per consentire alle Amministrazioni titolari delle misure di aggiornare, conseguentemente, i cronoprogrammi di spesa delle corrispondenti misure del PNRR entro il 10 marzo per l'adozione del Documento di Economia e Finanza, e entro il 10 settembre per l'adozione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

Aggiornamento dei dati di monitoraggio

Il processo di monitoraggio accompagna costantemente l'attuazione del PNRR ai diversi livelli di attuazione e implica l'obbligo, per le Amministrazioni coinvolte, di aggiornamento tempestivo dei dati e delle informazioni di interesse, al fine di consentire un presidio efficace sulla fase di esecuzione del Piano e l'adozione delle eventuali misure correttive ed aggiustamenti necessari per assicurare il corretto, efficace e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi previsti entro le scadenze prestabiliste nei relativi cronoprogrammi di misura e di progetto.

Relativamente all'aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, le Amministrazioni titolari delle misure sono tenute ad assicurare la registrazione e la validazione delle informazioni con cadenza mensile, nel termine massimo di 20 giorni successivi all'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento dei dati (es. i dati di attuazione al 30 giugno devono essere registrati sul sistema ReGiS e resi disponibili per il MEF SC PNRR entro il 20 luglio). I dati oggetto di aggiornamento sono quelli relativi alle fasi di programmazione ed esecuzione finanziaria, fisica e procedurale delle misure e dei sottostanti progetti come analiticamente indicato al precedente paragrafo Struttura del sistema ReGiS.

Ai fini dell'aggiornamento del sistema ReGiS, le Amministrazioni titolari delle misure impartiscono apposite istruzioni ai Soggetti attuatori finalizzate ad assicurare l'espletamento degli adempimenti di monitoraggio di loro competenza, secondo quanto indicato nelle allegate Linee guida sul monitoraggio che dovranno formare parte integrante degli atti formali di assegnazione dei fondi alle stesse. Nel caso di provvedimenti di assegnazione già adottati, le Amministrazioni titolari delle misure provvedono tempestivamente ad inviare le citate Linee guida per allineare le Amministrazioni titolari di progetto/Soggetti attuatori agli obblighi di monitoraggio del PNRR.

La prima scadenza per l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS è fissata al 30 giugno 2022. Entro il 20 luglio 2022, le Amministrazioni titolari delle misure (Unità di Missione PNRR presso le stesse istituite) dovranno aggiornare: la situazione dei dati relativi al cronoprogramma procedurale delle misure (programmazione ed esecuzione); stato di esecuzione di Milestone e Target; informazioni anagrafiche e stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti ammessi al finanziamento del PNRR, ivi compresi i cd. progetti in essere.

Ai fini della prima rilevazione dei dati, il Ministero dell'economie e delle finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR ha provveduto, sulla base delle informazioni trasmesse da codeste Amministrazioni, a precaricare la maggior parte dei dati sul sistema ReGiS, compresi i dati relativi ai progetti in essere già identificati. Ciascuna Amministrazione è tenuta a controllare tali dati, aggiornarli con le informazioni ulteriori disponibili ed a validarli attraverso le funzionalità del sistema ReGiS, rendendoli disponibili per la citata data del 20 luglio 2022.

Le scadenze di Monitoraggio sono pertanto articolate come segue:

PNRR - Scadenze di monitoraggio

Aggiornamento dati monitoraggio Registrazione su ReGiS Soggetti Attuatori Validazione su ReGiS UdM PA centrali
30-giu 10-lug 20-lug
31-lug 10-ago 20-ago
31-ago 10-set 20-set
30-set 10-ott 20-ott
31-ott 10-nov 20-nov
30-nov 10-dic 20-dic
31-dic 10-gen 20-gen
31-gen 10-feb 20-feb
28-feb 10-mar 20-mar
31-mar 10-apr 20-apr
30-apr 10-mag 20-mag
31-mag 10-giu 20-giu
30-giu 10-lug 20-lug

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Accesso al sistema ReGiS e supporto tecnico

Il sistema ReGiS è stato sviluppato con tecnologia SAP basata su un'architettura modulare ed altamente flessibile. Si ispira ai principi di standardizzazione dei processi informatici al fine di fornire, a tutte le Amministrazioni responsabili delle misure, un supporto nella gestione delle misure finanziati di competenza.

I moduli funzionali e i componenti consentono di acquisire dati e documenti, offrendo ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, attuazione e controllo delle misure uno strumento per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati. Si accede via web all'indirizzo https://regis.rgs.mef.gov.it.

Il Sistema ReGiS prevede l'accesso nominale degli utenti, garantendo, attraverso la profilatura di tutti i soggetti che vi operano, affidabilità e sicurezza per le operazioni effettuate. La diversificazione delle attività svolte dai singoli utenti determina l'assegnazione di specifiche tipologie di profilo e di visibilità.

Avranno accesso al sistema ReGiS, per l'espletamento delle attività di rilevazione e validazione dei dati di propria competenza, le Unità di Missione istituite presso ciascuna Amministrazione titolare di misura, gli Uffici e le Strutture delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attuazione delle misure, le Amministrazioni titolari dei progetti/Soggetti attuatori.

Avranno accesso, altresì, al sistema ReGiS, in modalità consultazione, tutti gli attori istituzionali coinvolti a vario titolo (per esempio, Organismo di Audit, Corte dei Conti, Uffici centrali di bilancio, Ragionerie territoriali dello Stato, Commissione Europea, Commissioni Parlamentari, Segreteria tecnica della Cabina di regia, ecc.) che potranno consultare i dati validati mensilmente e storicizzati in modalità strutturata sul sistema ReGiS.

Per consentire l'attivazione del processo di monitoraggio sul sistema ReGiS è stato fornito un set minino di utenze. Per l'abilitazione di ulteriori utenti saranno fornite specifiche istruzioni. Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a far pervenire con cortese urgenza le richieste di eventuali nuove utenze necessarie per la diffusione del sistema presso tutti gli uffici competenti e presso le Amministrazioni titolari dei progetti/Soggetti attuatori.

La Ragioneria generale dello Stato ha previsto un supporto tecnico specifico rivolto ad agevolare l'operatività del sistema oltre che a risolvere qualsiasi problematica di carattere tecnico/operativo. A tal fine, è possibile contattare il Service Desk tramite apposita webform, disponibile nella home page del sistema (Catalogo "Utilità").

Nella sezione "Utilità" è disponibile la documentazione utente a supporto dell'utilizzo del sistema ("Documenti Utente").

Le Amministrazioni possono, altresì, proporre all'Ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR all'indirizzo monitoraggiopnrr@mef.gov.it nuovi interventi implementativi sul sistema ReGiS, per i propri fini operativi e gestionali. Le richieste pervenute verranno prese in carico e valutate dall'Ufficio competente.

Si rappresenta infine che, al fine di accompagnare il processo di monitoraggio e valutazione del PNRR per tutta la durata di attuazione del Piano, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è stato costituito un apposito Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione, di cui fanno parte, oltre a rappresentanti del Servizio Centrale PNRR, membri designati da ciascuna delle Unità di missione PNRR istituite presso le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR, un membro designato dalla Segreteria tecnica della Cabina di regia, due membri designati dall'Unità di missione RGS di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e altri rappresentati della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

BIAGIO MAZZOTTA

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[1] Nel caso di operazioni di partenariato pubblico privato, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 comma 626), le amministrazioni sono tenute a trasmettere i dati relativi alle operazioni da effettuare su apposito portale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2