
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFF. XI
SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR
CIRCOLARE 4 luglio 2022, n. 28
Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Uffici centrali del Bilancio
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
e, p.c.
Alla Corte dei conti
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
Premessa
Con la presente circolare si intende fornire, d'intesa con la Corte dei conti, alcune precisazioni in merito al controllo dei rendiconti relativi agli atti di spesa posti in essere dai funzionari delegati di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai commissari delegati, funzionari delegati o altri soggetti gestori, comunque denominati, titolari di contabilità speciali, anche con specifico riferimento alle contabilità speciali previste nell'ambito delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 23/11/2021, serie generale n. 279.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti
Come è noto, l'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, stabilisce che sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale, i rendiconti amministrativi di contabilità speciale resi dai commissari delegati di protezione civile, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato, i rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma, i rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge.
I predetti soggetti devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonché alla conclusione dell'intervento delegato.
Quanto all'individuazione del competente ufficio di controllo occorre far sempre riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 123/2011, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, che fa salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonché tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.
A tale stregua non può costituire idoneo fondamento giuridico per l'individuazione di una diversa competenza territoriale l'articolo 16 del DPR n. 30 giugno 1955, n. 1544, in materia di decentramento dei servizi del Tesoro - pure evocato, talvolta, in considerazione del richiamo ad esso ancora operato da qualche normativa di settore - che aveva trasferito alle Ragionerie regionali dello Stato (ora Ragionerie territoriali dello Stato) le funzioni di riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del RD 2440/1923, operanti presso le amministrazioni dello Stato, con esclusione di quelle degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, rimaste attribuite alle ragionerie centrali (ora Uffici Centrali di Bilancio).
Infatti, il predetto decreto del Presidente della Repubblica dettava norme di organizzazione del ministero (all'epoca ministero del tesoro), cui hanno fatto seguito, peraltro, numerose riorganizzazioni e non può certamente considerarsi lex specialis in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, né elemento dirimente in ordine al riparto delle competenze sui controlli, tenuto conto della disciplina organica in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile introdotta dal decreto legislativo n. 123/2011, nella quale non è stata replicata alcuna analoga disposizione.
Sul punto giova anche osservare che, alla luce della nuova disciplina di rango primario della spesa delegata, intervenuta sull'intera materia, con l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 34 della legge n. 196/2009, devono ritenersi superate le precedenti disposizioni di taluni speciali ordinamenti, che non si conciliano con la ratio sottesa al nuovo regime, stante la regola che presiede la successione di leggi nel tempo, di cui all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
Ciò posto, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla previsione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 123/2011, a norma del quale gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, i decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, gli atti di cottimo e di affidamenti diretti, gli atti di riconoscimento di debito, i provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo, fatto salvo l'eventuale controllo concomitante previsto dall'articolo 11, comma 5, del medesimo decreto.
La suddetta disposizione esplicita il principio della non duplicazione o alternatività dei controlli di regolarità amministrativa contabile disciplinati dal decreto legislativo e demandati agli uffici del sistema delle ragionerie, ma, ovviamente, non incide in alcun modo, sul regime dei controlli preventivi di legittimità di competenza della Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Pertanto i suddetti atti, anche ove non sottoposti a controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte degli uffici del sistema delle ragionerie, in virtù dell'articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 123/2011, in quanto facenti parte di un rendiconto di contabilità ordinaria o di contabilità speciale, dovranno in ogni caso essere trasmessi, dagli uffici emananti, alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, ove rientranti nel novero degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 20/1994.
Infatti, come ha avuto modo di precisare, in linea di principio, la Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nella deliberazione n. SCCLEG/16/2012/PREV - sebbene riguardante gli atti delle gestioni fuori bilancio - la previsione di un controllo successivo sulla complessiva gestione, secondo un'interpretazione letterale e sistematica, non fa venir meno l'assoggettabilità di singoli provvedimenti, inquadrati nella medesima gestione, al controllo preventivo, laddove sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa in materia di controllo preventivo.
Ciò, in considerazione della tassatività dell'elencazione di cui all'articolo 3 della legge n. 20/1994, da cui deriva, ad avviso della Corte, l'obbligatorietà della relativa funzione, poiché il legislatore "nel limitare, rispetto al previgente sistema, il numero e la tipologia di atti da sottoporre al controllo preventivo, ha comunque individuato in via tassativa le fattispecie in cui ha ritenuto inderogabile tale forma di controllo a garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, impedendo l'efficacia di provvedimenti non conformi all'ordinamento giuridico".
Peraltro, ha pure argomentato la Corte, laddove il legislatore ha voluto escludere determinati atti, altrimenti ricompresi nella previsione del richiamato articolo 3, comma 1, dal controllo preventivo di legittimità, ha espressamente indicato tale deroga.
La piena attualità di tale orientamento è confermata, peraltro, dalla recente deliberazione n. 1/2022, emessa nell'adunanza generale del 12 gennaio 2022 dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che, sia pure con riferimento al controllo preventivo di legittimità degli atti adottati in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha espressamente richiamato la propria precedente deliberazione n. SCCLEG/16/2012/PREV.
Considerato quanto sopra, sarà cura degli uffici del sistema delle ragionerie verificare, in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti, che tali atti, da allegare a titolo di documentazione giustificativa della spesa, siano stati assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Per quanto attiene alle modalità di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti, con il DM 25 gennaio 2019 sono stati individuati i criteri per la definizione dei programmi di controllo successivo ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 123/2011, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento del controllo concomitante per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati (nonché per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), del medesimo art. 11), in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.
Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto disposto dal predetto decreto ministeriale, è possibile il controllo a campione solo per i rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 123/2011, mentre per i rendiconti delle spese di giustizia, per i rendiconti dei fondi rotativi autorizzati dalla legge, per i rendiconti delle spese per il reintegro delle disponibilità dei fondi scorta, per i rendiconti resi dai commissari delegati di protezione civile, titolari di contabilità speciale, o da ogni altro soggetto gestore, nonché per i rendiconti resi dai funzionari delegati titolari di contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma, il controllo è sistematico e generalizzato.
Infine, in ordine al procedimento di controllo dei rendiconti, nel rinviare ai dettami dell'articolo 14 del d.lgs. n. 123/2011 ed alle indicazioni già fornite con precedenti circolari di questo Dipartimento (circolari n. 25/2011, n. 21/2018, n. 22/2019), che in tal sede non si ripetono per brevità di trattazione, appare utile ricordare in ogni caso che, secondo quanto stabilito dal predetto DM 25 gennaio 2019, anche laddove non è previsto o non si ritiene di effettuare un controllo a campione, è in facoltà degli uffici di controllo, nell'ambito di un singolo rendiconto, circoscrivere l'esame di dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento, ferma restando la necessità che vengano assicurate la proficuità e l'efficacia dell'esercizio del controllo.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR. Prime indicazioni operative
Si premette che le prime indicazioni operative di seguito fornite sono riferite agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, nell'ambito del dispositivo Next Generation EU, costituisce l'iniziativa di gran lunga più rilevante.
Per gli altri interventi del dispositivo NGEU, infatti, trova applicazione la normativa europea di riferimento ed eventualmente, l'ulteriore regolamentazione nazionale e regionale integrativa inclusa nei sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.
Per quanto attiene all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, si evidenzia, in linea generale, quanto disposto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 10/09/2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui:
"2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione..."
"3. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2".
Di particolare rilevanza, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti attuativi degli interventi del PNRR, è il disposto dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a norma del quale "Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile".
La legislazione nazionale applicabile in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile è data dal decreto legislativo n. 123/2011, al quale fa riferimento il DM 11 ottobre 2021, recante la disciplina delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, all'articolo 2, prevede l'apertura di apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni statali titolari degli interventi.
Più specificamente, in merito ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, il DM 11 ottobre 2021, all'articolo 9, comma 1, stabilisce che "Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next generation EU a titolarità delle Amministrazioni centrali si applica l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123".
Pertanto, in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del DM 11 ottobre 2021, sopra richiamato, sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti relativi ad interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali realizzati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Conseguentemente, le Amministrazioni interessate avranno cura di sottoporre i predetti atti al competente ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Nel caso di interventi a titolarità dei Ministeri gli atti sono sottoposti al controllo preventivo dei rispettivi Uffici Centrali di Bilancio.
Laddove, invece, gli interventi siano a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli atti sono sottoposti al controllo preventivo dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'assoggettamento al controllo preventivo degli atti in parola non si pone in contrasto con l'ulteriore disposizione, dettata dall'articolo 50, comma 3, del D.L. n. 77/2021, recante norme di semplificazione in materia di esecuzione dei contratti pubblici relativi al PNRR e PNC, che, nel disporre l'immediata efficacia dei contratti ("il contratto diviene efficace con la stipulazione") deroga all'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
Al riguardo deve osservarsi che nel nostro ordinamento la possibilità di esercitare il controllo preventivo - al quale viene tradizionalmente attribuita la funzione di condizione sospensiva di efficacia - su atti già divenuti efficaci per espressa previsione normativa è già contemplata dall'articolo 32, comma 13, dello stesso d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale, nei casi di urgenza, la stazione appaltante può disporre la provvisoria esecuzione del contratto.
Pertanto, deve ritenersi che la previsione dell'articolo 50, comma 3, del D.L. n. 77/2021 non valga ad escludere i controlli preventivi, che trovano fondamento nell'imprescindibile esigenza di legalità, quanto, piuttosto, a semplificare e accelerare le procedure, consentendo in ogni caso la tempestiva segnalazione da parte degli organi di controllo, di eventuali vizi degli atti.
Ovviamente, un eventuale esito negativo del controllo preventivo impone alle amministrazioni una attenta valutazione e l'adozione delle necessarie misure consequenziali.
In tal senso si è pronunciata la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la deliberazione n. 1/2022, emessa nell'adunanza generale del 12 gennaio 2022, con la quale è stata riconosciuta l'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, dei decreti approvativi di contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato in attuazione di interventi previsti dal PNRR.
Ciò chiarito, occorre pure tener presente che nella concreta realtà operativa degli interventi del PNRR può ravvisarsi la necessità di affidare l'attuazione degli interventi medesimi ad articolazioni periferiche dei Ministeri.
In tale evenienza il relativo controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sarà svolto dalla Ragioneria territoriale competente, individuata a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
Gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato espletano i controlli di competenza, anche con il supporto di apposite funzionalità informatiche in corso di predisposizione, verificando il rispetto del limite delle risorse assegnate all'Amministrazione titolare dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, nonché il rispetto di tutte le altre disposizioni di legge.
E' appena il caso di precisare che sono assoggettati a controllo preventivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g-bis, del d.lgs. n. 123/2011 solo i provvedimenti che costituiscono il titolo giuridico dei successivi atti esecutivi per la realizzazione di progetti o interventi del PNRR.
Ovviamente i suddetti atti muniti di visto rappresentano il presupposto dei pagamenti effettuati in contabilità speciale e, pertanto, saranno inclusi nella documentazione giustificativa del rendiconto di contabilità speciale, assoggettato a controllo successivo.
Sempre con riguardo alla realtà operativa del PNRR è anche possibile che l'Amministrazione titolare affidi la realizzazione di un intervento, o quota parte di esso, ad altra Amministrazione che assume il ruolo di soggetto attuatore.
In tal caso si possono verificare diverse ipotesi ed il controllo preventivo può dispiegarsi attraverso un'articolazione più complessa del procedimento.
A titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso.
Il Ministero della giustizia è titolare dell'intervento M2-C3 1.2 - efficientamento degli uffici giudiziari. Il Ministero della giustizia è l'Amministrazione titolare ma gli interventi ivi previsti sono realizzati da diversi soggetti attuatori, tra cui i Provveditorati alle opere pubbliche, cioè articolazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso i soggetti attuatori sono qualificati Amministrazioni dello Stato, pertanto, le risorse relative agli interventi da realizzare sono gestite su apposite contabilità speciali ad essi intestati. Nel caso specifico, quindi, è stata attivata una contabilità speciale intestata al Ministero della giustizia, in qualità di Amministrazione titolare e tante contabilità speciali, intestate ai singoli provveditorati alle opere pubbliche, in qualità di soggetti attuatori.
Ne deriva che le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia con i Provveditorati alle opere pubbliche devono essere sottoposte al controllo preventivo del competente Ufficio centrale di bilancio.
I successivi atti esecutivi posti in essere dai singoli Provveditorati alle opere pubbliche dovranno essere sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti.
Lo stesso principio trova applicazione nel caso in cui l'Amministrazione titolare affidi la realizzazione di un intervento ad una propria articolazione territoriale.
Anche in tal caso le convenzioni stipulate dal Ministero interessato, in qualità di Amministrazione titolare, sono sottoposte al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'Ufficio centrale di bilancio competente, mentre gli ulteriori atti esecutivi delle predette convenzioni dovranno essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile delle Ragionerie territoriali competenti.
Quanto sopra vale anche laddove l'Amministrazione centrale affidi la realizzazione di un intervento a strutture quali Istituti e Musei dotati di autonomia speciale, che sono privi di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, sono sottoposti all'indirizzo ed alla vigilanza ministeriali e dipendono finanziariamente, in buona parte, dai trasferimenti statali, per cui sono da ritenersi unità locali del Ministero della cultura.
L'articolo 10, comma 4, del DM 11 ottobre 2021, sulle procedure finanziarie del PNRR, stabilisce che "Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti".
La predetta norma impone, dunque, all'Amministrazione, che gestisce le risorse del PNRR attraverso un'apposita contabilità speciale ad essa intestata, di assicurare le rendicontazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Anche per il controllo dei suddetti rendiconti vale la previsione di cui al richiamato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, a norma del quale - giova ripeterlo - gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabili.
Ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti in parola, che si configura come controllo successivo, occorre far riferimento agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 123/2011, richiamati, peraltro, dall'articolo 9, comma 1, del DM sulle procedure finanziarie del PNRR.
In particolare, l'articolo 11, comma 1, lett. c-bis), del citato decreto legislativo prevede che sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Pertanto, le Amministrazioni che gestiscono le risorse del PNRR su apposite contabilità speciali dovranno presentare la relativa rendicontazione ai competenti Uffici di controllo.
In concreto, se si tratta di Amministrazioni centrali, la rendicontazione dovrà essere presentata agli Uffici centrali di Bilancio presso ciascun Ministero, se si tratta di articolazioni periferiche dei Ministeri, compresi gli Istituti e i Musei dotati di autonomia speciale, la rendicontazione dovrà essere presentata alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio.
Una particolare eccezione riguarda i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo quanto previsto, infatti, dall'articolo 10, comma 5, del DM sulle procedure finanziarie, "Alle contabilità speciali intestate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10".
In virtù di tale richiamo, che attrae alla competenza degli uffici del sistema delle ragionerie il controllo dei rendiconti delle suddette contabilità speciali, secondo il criterio della territorialità, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 123/2011, i rendiconti della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere inviati alla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.
Per quanto attiene all'esercizio del controllo, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 123/2011 prevede che anche il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), possa essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In ogni caso, si ribadisce che anche per tale tipologia di rendiconti, alla stregua dei criteri contenuti nel DM 25 gennaio 2019, è in facoltà degli uffici di controllo circoscrivere l'esame di dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento.
Per la predisposizione del rendiconto le Amministrazioni interessate possono utilizzare la modulistica già in uso per gli interventi europei.
I rendiconti delle contabilità speciali in parola dovranno essere presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, in considerazione del termine di presentazione previsto dal DPR n. 689/1977 per i rendiconti dei conti correnti di tesoreria Next Generation EU - Italia di cui all'articolo 1 del più volte richiamato DM 11 ottobre 2021.
Per completezza di trattazione si fa presente che agli interventi realizzati da altre Amministrazioni dello Stato, Organi di rilevanza costituzionale, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province, Città metropolitane o altri organismi pubblici, ai sensi del comma 2, del predetto articolo 9, del DM 11 ottobre 2021, si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni fornite con la presente circolare, che le Amministrazioni centrali dello Stato in indirizzo avranno cura di portare a conoscenza delle proprie articolazioni periferiche.
Il Ragioniere Generale dello Stato
BIAGIO MAZZOTTA