
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 settembre 2022, n. 172
G.U.R.I. 10 novembre 2022, n. 263
Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010, e, in particolare, l'articolo 34 in materia di Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020»;
Visto, in particolare, l'articolo 23 della citata legge n. 238 del 2021 che, al comma 1, lettera b), introduce l'articolo 128-novies.1 al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevedendo tra l'altro, che «i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies» e, a tal fine, sono iscritti in un apposito elenco tenuto dal medesimo Organismo;
Visto, altresì, il comma 1, lettera e), del citato articolo 23, che introduce, all'articolo 128-duodecies del Testo unico bancario i commi 1-sexies ai sensi del quale l'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, e 1-septies il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies;
Visto il Titolo VI, Capo I-bis del Testo Unico Bancario, contenente le disposizioni sul Credito immobiliare ai consumatori;
Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con nota n. 0393570/22 del 9 marzo 2022;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota 6891 del 5 luglio 2022 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) OAM: l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
c) ABE: l'autorità bancaria europea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), n. 1), del TUB;
d) intermediari del credito dell'Unione europea: i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del TUB, che svolgono nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, iscritti nell'elenco di cui alla lettera f) del presente articolo;
e) succursale: una sede o un qualsivoglia punto operativo sul territorio nazionale, che costituisce una parte dell'intermediario del credito dell'Unione europea, sprovvista di personalità giuridica, che effettua, in tutto o in parte, l'attività per cui il medesimo è stato autorizzato;
f) elenco: l'elenco degli intermediari del credito dell'Unione europea tenuto dall'OAM, previsto dall'articolo 128-novies.1, comma 3, del TUB;
g) dipendenti e collaboratori: i soggetti di cui gli intermediari del credito dell'Unione europea si avvalgono per lo svolgimento, nel territorio della Repubblica, dell'attività a contatto con il pubblico;
h) Regolamento Interno: il regolamento, adottato con delibera del 3 maggio 2012 del comitato di gestione, e successive modifiche, che disciplina il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle principali attribuzioni dello stesso;
i) Regolamento sanzionatorio OAM: il regolamento integrativo, adottato con delibera del 7 agosto 2013 del comitato di gestione, e successive modifiche, concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 128-duodecies, comma 3, del TUB.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le forme e le modalità con le quali l'OAM esercita le attività e i poteri previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del TUB nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.
2. Gli intermediari del credito dell'Unione europea che intendono svolgere sul territorio della Repubblica attività di intermediazione diverse da quelle previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, sono soggetti alla disciplina prevista, rispettivamente, dal Titolo VI-bis del TUB e dal Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento in Italia dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
Poteri dell'OAM nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea
1. Per le finalità di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, del TUB, l'OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea attività di controllo:
a) a distanza, ossia mediante richieste periodiche o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dagli intermediari del credito dell'Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando i termini di riscontro;
b) mediante audizioni personali degli intermediari del credito dell'Unione europea, nonchè dei dipendenti e collaboratori degli stessi;
c) mediante accertamenti ispettivi presso le succursali, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. Le attività di controllo dell'OAM di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno.
3. Le attività di controllo di cui al comma 1 possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.
4. Fermi gli scambi informativi previsti con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'OAM, nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) ed f), del TUB, esercita i poteri e adotta i provvedimenti ivi previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del TUB per le violazioni ivi previste.
Modalità e termini di esercizio dei poteri dell'OAM
1. Le richieste di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), inviate dall'OAM agli intermediari del credito dell'Unione europea, riportano, in forma sintetica, gli elementi che ne costituiscono l'oggetto e le informazioni, dati, atti e documenti di cui si richiede l'ostensione, indicando altresì un termine di riscontro, non inferiore a dieci giorni. Qualora l'intermediario del credito dell'Unione europea interessato non provveda a fornire riscontro entro il termine previsto, l'OAM intima l'invio delle informazioni, dati, atti e documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) e f), del TUB in caso di violazioni ivi previste, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di origine per l'esercizio dei poteri di competenza.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'OAM trasmette all'intermediario del credito dell'Unione europea interessato e, se del caso, ai dipendenti e collaboratori dello stesso, una convocazione, riportando in forma sintetica le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, la data e le modalità dell'audizione. Qualora l'intermediario del credito dell'Unione europea e, ove convocati, i dipendenti e collaboratori non compaiano per l'audizione personale, l'OAM ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di origine per l'esercizio dei poteri di competenza.
3. L'OAM può disporre, con le modalità e i termini da esso stabiliti secondo l'articolo 3, comma 2, ispezioni presso le succursali degli intermediari del credito dell'Unione europea, acquisendo informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attività esercitata. A tal fine, l'OAM ne dà informazione all'autorità competente dello Stato membro di origine almeno trenta giorni prima di compiere l'accesso. Nella fase di accesso in loco, viene consegnata al soggetto ispezionato, ovvero, in caso di persona giuridica, al legale rappresentante o suo delegato, la lettera di conferimento dell'incarico ispettivo contenente una sintetica descrizione dell'oggetto della verifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettera c), del TUB, l'intimazione, con cui l'OAM ordina di porre termine alle violazioni ivi previste, ne riporta l'oggetto delle stesse e fissa un termine non inferiore a trenta giorni, salvo casi di comprovata urgenza, entro cui l'intimato deve conformarsi. Se l'intermediario del credito dell'Unione europea che ha ricevuto tale intimazione non pone termine alla violazione entro il termine stabilito, l'OAM, previa informativa all'autorità competente dello Stato membro di origine, può disporre il richiamo scritto, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno, o la cancellazione dall'elenco, secondo i termini e le modalità previsti dal regolamento sanzionatorio OAM. Nella determinazione di tali provvedimenti, OAM considera ogni circostanza rilevante, secondo i criteri previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del TUB. Resta ferma, anche prima dell'avvio della procedura sanzionatoria e ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza, la possibilità per l'OAM di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare dall'elenco, per un periodo massimo di otto mesi, previa informativa all'autorità competente dello Stato membro di origine. Tali misure sono tempestivamente comunicate alla Commissione europea.
5. Nei casi previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettera d), del TUB, l'OAM trasmette all'intermediario del credito dell'Unione europea, che opera sul territorio della Repubblica attraverso una succursale, una intimazione a conformare la struttura organizzativa della succursale secondo quanto indicato, assegnando un termine per adempiere non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM procede ad informare l'autorità competente dello Stato membro di origine e si riserva l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, ove si verifichino le violazioni ivi previste.
6. L'OAM informa l'autorità competente dello Stato membro di origine delle violazioni di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere e) e f), del TUB. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, ove l'autorità dello Stato membro di origine non abbia adottato le misure necessarie a porre termine alle violazioni, ovvero l'intermediario del credito dell'Unione europea persista nella violazione stessa, l'OAM può adottare le misure di cui al comma 4, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine. Delle misure adottate viene data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE.
7. Per le finalità di cui al presente decreto, l'OAM comunica con gli intermediari del credito dell'Unione europea in lingua italiana.
Cooperazione
1. Nell'ambito dello scambio di informazioni di cui all'articolo 128-undecies, comma 4-bis, del TUB, l'OAM aggiorna i dati contenuti nell'elenco, in conformità alle comunicazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
2. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM verifica, altresì, la comunicazione, da parte degli intermediari del credito dell'Unione europea, all'autorità dello Stato membro d'origine di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 6-bis, dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 settembre 2022
Il Ministro: FRANCO
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 1540