
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 3 novembre 2022, n. 4
G.U.R.S. 11 novembre 2022, n. 51
Istituto dell'affidamento in gestione di reparto.
AI COMUNI DELL'ISOLA
AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI
ALLE CITTA' METROPOLITANE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
ALL'ORDINE DEI NOTAI
In un'ottica di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sui cittadini ed al fine di uniformare l'azione amministrativa dei SUAP, in ordine alle procedure di affidamento in gestione di reparto, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, va sottolineato che l'istituto della gestione di reparto era espressamente disciplinato dai commi 14 e 15, dell'articolo 41, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante le norme di esecuzione dell'abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
In particolare il comma 14 disponeva che: "Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio (...), nonché fare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
Mentre il comma 15 prevedeva che "La fattispecie di cui al comma 14 del presente articolo non costituisce un caso di subingresso".
Il precitato decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 è stato abrogato, salvo alcune disposizione specifiche, dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
A seguito dell'abrogazione del D.M. n. 375/1988, nella considerazione che l'istituto dell'affidamento di reparto commerciale non risultava disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il MISE è intervenuto con la circolare n. 3467 del 1999, precisando, al punto 12, che "Il decreto n. 114 non menziona la fattispecie dell'affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia inteso vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell'esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio".
Conseguentemente, in assenza della fonte normativa primaria, l'istituto dell'affidamento di reparto ha trovato disciplina nelle risoluzioni Ministeriali, che nel tempo si sono succedute ed alle quali si è fatto riferimento per delineare i seguenti criteri metodologici ed operativi.
In via preliminare si evidenzia che l'istituto dell'affido di reparto è consentito negli esercizi commerciali organizzati in più reparti, previa sottoscrizione di un contratto di natura privatistica, inquadrato nella categoria dei contratti atipici, ossia di quei contratti non espressamente disciplinati nel codice civile ma creati dalle parti in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione, in applicazione del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.
L'articolo in questione dispone testualmente quanto segue:
«Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
Pertanto, nel caso di affido di reparto i rapporti tra titolare dell'esercizio ed affidatario sono regolati dalle parti, in base alla normativa dettata dal codice civile attraverso i principi dell'autonomia contrattuale. (Cfr nota MISE n. 549384 dell'11-3-2003).
Dunque, in base a quanto previsto e concesso ex art. 1322 c.c., le parti che intendano disporre un contratto di affidamento di reparto possono statuire liberamente, di comune accordo, il contenuto e le singole clausole che disciplineranno i rapporti sorti per il tramite della sottoscrizione, con l'unico limite di eventuali divieti legali previsti dal legislatore.
L'affido in gestione di reparto, quindi, sarebbe un modello di contratto, in base al quale il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di un reparto della propria Azienda ad altro soggetto che non ha bisogno di munirsi di proprie autorizzazioni, potendo svolgere l'attività utilizzando quelle del soggetto affidante, atteso che non vi sarebbe, in tali casi, l'ingresso - come avviene nelle ipotesi di fitto di ramo di azienda - di un diverso titolare dell'azienda; nei casi di affido di reparti, si verificherebbe la situazione per cui verso l'esterno la concessione/autorizzazione non viene modificata restando la stessa in capo al titolare dell'Azienda "madre", mentre verso l'interno le parti possono regolare i loro rapporti con autonomia.
Ne consegue, in definitiva, che l'affidamento di reparto commerciale differisce dal fitto di azienda, in quanto per il soggetto cui viene affidato il reparto non è obbligatorio chiedere una diversa concessione/autorizzazione rispetto a quella in possesso del soggetto affidante. L'impresa gestore del reparto deve solo essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e l'amministratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010; per tutte le altre autorizzazioni lo stesso utilizza quelle del soggetto affidante.
A differenza del subingresso e del trasferimento in gestione dell'azienda, nel caso dell'affidamento, l'azienda e l'autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di subingresso il subentrante deve effettuare la SCIA ai fini dell'intestazione pro tempore del titolo legittimante l'esercizio dell'attività.
L'elemento di discrimine, tra fitto d'azienda ed affidamento di reparto pare essere la "gestione autonoma dal punto di vista fiscale", da intendersi come gestione degli oneri tributari gravanti sul reddito generato dalle vendite commercializzate nel reparto, che sarebbe imputabile in capo all'affidatario laddove si eserciti la cessione di ramo d'azienda, mentre in caso di affidamento di reparto competerebbe all'affidante.
Di conseguenza, anche a seguito di affidamento di uno o più reparti, al titolare dell'esercizio commerciale resta comunque intestata l'autorizzazione riferita all'intera superficie di vendita, in quanto una riduzione della medesima per la parte occupata dal reparto in affido ad altri risulterebbe inammissibile. E' consentito il sub-affido del reparto tramite cessione ad altro soggetto, condizionato però all'ammissione di tale ipotesi da parte del titolare dell'esercizio organizzato in più reparti e al riferimento in apposita clausola del contratto.(Cfr Risoluzione MISE n. 122063 del 3 maggio 2016).
L'affidamento di reparti, non può, tuttavia, riguardare la totalità dei reparti perché ciò significherebbe svuotare di contenuto l'autorizzazione rilasciata per una media struttura di vendita. (Cfr nota MISE n. 549384 dell'11-3-2003).
Per quanto riguarda la forma contrattuale, nella considerazione che l'affidamento in gestione di reparto "sfugge" alla previsione di cui all'art. 2556 del c.c. che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda ed impone ad essi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, si ritiene, comunque, "opportuna" la stipula per iscritto, sia per facilitare la regolamentazione del rapporto, sia per effettuare le comunicazioni prescritte dalle normative regionali, nonchè per la prova del contenuto del contratto. (cfr Risoluzione MISE n. 103791 del 3 maggio 2012).
l'Affidatario, è, infatti, tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese oltre al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (Cfr Risoluzione MISE n. 122063 del 3 maggio 2016).
Fermo restando che l'affido o sub-affido di reparto, è comprovato da una scrittura privata, non soggetta ad autentica notarile, resta da chiarire se la stessa debba essere registrata all'Agenzia delle Entrate.
In merito, il MISE con la Risoluzione n. 133831 del 6 aprile 2017 si è pronunciato per l'esclusione della fattispecie dagli atti soggetti a registrazione previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Si fa rilevare, infine, che in caso di affido di reparto i SUAP dovranno trasmettere il duplicato informatico della Comunicazione di cui alla circolare MISE n. 3467/1999, ai fini dell'inserimento nel fascicolo d'impresa, stante quanto previsto dall'articolo 43-bis del D.P.R. n. 445 del 2000.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive: FRITTITTA