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REGOLAMENTO (UE) 2022/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 29 giugno 2022

G.U.U.E. 30 giugno 2022, n. L 173

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 giugno 2022

Applicabile dal: 30 giugno 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Gli agricoltori e le imprese rurali dell'Unione sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare l'energia, i concimi e i mangimi, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali dell'Unione e ha determinato problemi di liquidità per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare attraverso una nuova misura eccezionale.

2) Per reagire all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sul settore agroalimentare dell'Unione, è opportuno prevedere nel presente regolamento una nuova misura eccezionale e temporanea che consenta di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

3) Il sostegno nell'ambito della misura prevista dal presente regolamento, che mira a garantire la competitività dell'industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole nell'Unione, dovrebbe indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina ed essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Nel caso degli agricoltori, tali criteri dovrebbero poter includere settori di produzione, tipi di agricoltura o di strutture agricole e, nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), settori, tipi di attività, tipi di regioni o altri vincoli specifici.

4) La grave crisi in corso nel settore agricolo dell'Unione conferma la necessità di accelerare la transizione verso la sostenibilità per prepararsi meglio alle crisi future. Il sostegno nell'ambito della misura di cui al presente regolamento non dovrebbe pertanto comportare una riduzione della quota complessiva del contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

5) Data l'urgenza e il carattere temporaneo ed eccezionale della misura di cui al presente regolamento, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e una data limite di applicazione della misura stessa. E' inoltre opportuno rispettare il principio che i pagamenti della Commissione saranno erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

6) Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, per esempio fissando forcelle o ampie categorie, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

7) Al fine di garantire un finanziamento adeguato della misura di cui al presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione a tale misura.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.

9) Alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina e considerata l'urgenza di parare l'impatto di tale invasione sul settore agroalimentare dell'Unione, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire affrontare la situazione eccezionale creatasi nel settore agroalimentare dell'Unione a causa dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

11) Considerata l'urgenza determinata dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sul settore agroalimentare dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 16 giugno 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

(3)

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 quater

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.

3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere oggettivi e non discriminatori. Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

a) economia circolare;

b) gestione dei nutrienti;

c) uso efficiente delle risorse;

d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 15 000 EUR per agricoltore e a 100 000 EUR per PMI.

6. Nell'erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.»;

2) all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 quater, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»;

3) all'articolo 59 è inserito il paragrafo seguente:

«6 ter. Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 quater non deve eccedere il 5 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 come previsto dalla seconda parte dell'allegato I.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER