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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1161 DELLA COMMISSIONE, 5 luglio 2022

G.U.U.E. 6 luglio 2022, n. L 179

Regolamento che istituisce massimali di bilancio per il 2022 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 13 luglio 2022

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2022 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, di detto regolamento, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2022 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2022 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2022 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2022 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2022 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II di tale regolamento.

7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2022 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2022, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2022 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

9) Per quanto riguarda il 2022, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2022. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2022 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

1. I massimali nazionali annui per il 2022 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2. I massimali nazionali annui per il 2022 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3. I massimali nazionali annui per il 2022 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4. I massimali nazionali annui per il 2022 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5. I massimali nazionali annui per il 2022 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

6. I massimali nazionali annui per il 2022 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7. Gli importi massimi per il 2022 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8. I massimali nazionali annui per il 2022 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Belgio 206 964
Danimarca 496 739
Germania 2 819 741
Irlanda 814 613
Grecia 1 068 315
Spagna 2 789 560
Francia 3 025 958
Croazia 181 856
Italia 2 074 792
Lussemburgo 22 741
Malta 650
Paesi Bassi 424 101
Austria 458 384
Portogallo 268 021
Slovenia 72 697
Finlandia 259 284
Svezia 391 651

.

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Bulgaria 381 002
Cechia 464 763
Estonia 127 424
Cipro 29 400
Lettonia 175 229
Lituania 224 175
Ungheria 712 920
Polonia 1 549 794
Romania 947 209
Slovacchia 205 513

.

III. Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Belgio 45 157
Bulgaria 55 967
Germania 316 571
Francia 672 643
Croazia 40 323
Lituania 86 777
Polonia 281 472
Portogallo 78 100
Romania 106 527
Slovacchia 10 600

.

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Belgio 141 599
Bulgaria 239 177
Cechia 254 432
Danimarca 234 909
Germania 1 356 732
Estonia 58 073
Irlanda 355 885
Grecia 538 858
Spagna 1 439 232
Francia 2 017 928
Croazia 120 968
Italia 1 088 559
Cipro 14 294
Lettonia 95 742
Lituania 173 555
Lussemburgo 10 030
Ungheria 391 715
Malta 1 573
Paesi Bassi 182 933
Austria 203 275
Polonia 1 017 370
Portogallo 205 658
Romania 575 809
Slovenia 39 459
Slovacchia 118 810
Finlandia 155 260
Svezia 205 771

.

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Danimarca 2 857
Slovenia 2 078

.

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Belgio 8 909
Bulgaria 1 521
Cechia 1 696
Danimarca 15 661
Germania 45 224
Estonia 1 258
Irlanda 23 726
Grecia 35 924
Spagna 95 949
Francia 67 264
Croazia 8 065
Italia 72 571
Cipro 476
Lettonia 2 489
Lituania 7 231
Lussemburgo 501
Ungheria 5 223
Malta 21
Paesi Bassi 12 196
Austria 13 552
Polonia 33 912
Portogallo 13 711
Romania 22 766
Slovenia 1 578
Slovacchia 1 706
Finlandia 5 175
Svezia 13 718

.

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Belgio 9 440
Bulgaria 15 945
Cechia 16 962
Danimarca 15 661
Germania 90 449
Estonia 3 872
Irlanda 23 726
Grecia 35 924
Spagna 95 949
Francia 134 529
Croazia 8 065
Italia 72 571
Cipro 953
Lettonia 6 383
Lituania 11 570
Lussemburgo 669
Ungheria 26 114
Malta 105
Paesi Bassi 12 196
Austria 13 552
Polonia 67 825
Portogallo 13 711
Romania 38 387
Slovenia 2 631
Slovacchia 7 921
Finlandia 10 351
Svezia 13 718

.

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2022
Belgio 79 279
Bulgaria 119 588
Cechia 127 216
Danimarca 32 863
Estonia 6 821
Irlanda 3 000
Grecia 178 243
Spagna 573 444
Francia 1 008 964
Croazia 60 484
Italia 468 806
Cipro 3 812
Lettonia 45 680
Lituania 86 777
Lussemburgo 160
Ungheria 195 857
Malta 3 000
Paesi Bassi 3 350
Austria 14 229
Polonia 508 685
Portogallo 134 434
Romania 276 893
Slovenia 17 099
Slovacchia 59 405
Finlandia 101 436
Svezia 89 168

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