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N.d.R.: Il presente Regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1667.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1157 DELLA COMMISSIONE, 4 luglio 2022

G.U.U.E. 6 luglio 2022, n. L 180

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente Regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1667.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 agosto 2022

Applicabile dal: 15 agosto 2022

N.d.R.: Il presente Regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1667.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE sono stabiliti negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), di tale direttiva.

2) Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche, l'elenco degli strumenti internazionali applicabili dovrebbe essere aggiornato. E' opportuno che l'equipaggiamento marittimo divenuto oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione a norma della direttiva 2014/90/UE a seguito di modifiche degli strumenti internazionali sia esplicitamente elencato.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 (2) della Commissione dovrebbe pertanto essere abrogato.

4) E' ragionevole e proporzionato prevedere un periodo transitorio durante il quale un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possa continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/90/UE.

5) Al fine di consentire all'industria dell'equipaggiamento marittimo e agli altri portatori di interessi di adeguarsi alle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 257 del 28.8.2014.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione, del 22 giugno 2021, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 (GU L 254 del 16.7.2021).

(3)

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002).

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Art. 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente Regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1667.

Art. 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 è abrogato.

N.d.R.: Il presente Regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1667.

Art. 3

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 1° settembre 2020 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 1° settembre 2023.

2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024.

3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.

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Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

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