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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 ottobre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero della Difesa pubblicato nella G.U.R.I. 19 novembre 2022, n. 271

Criteri e percorsi di formazione per l'accesso alla qualifica di soccorritore militare per le Forze speciali, nonchè limiti e modalità di intervento dei soccorritori militari per le Forze speciali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MISITRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51:

- comma 8-ter, che istituisce la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato;

- comma 8-quater, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per l'accesso alla citata qualifica nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali;

VISTI gli STANAG NATO 2523 e AJP-3.5 (B), contenenti la disciplina delle operazioni speciali e le direttive SMD PID/O-3.5 "La Dottrina Interforze delle Operazioni Speciali", ed. 2018 (R) e SMD-FS-001/R "Direttiva Strategica per l'impiego delle Forze Speciali", ed. 2021 (R);

VISTI gli STANAG NATO 2132 e 2228 relativi ai criteri di somministrazione delle manovre salvavita nell'ambito delle manovre militari in contesto tattico;

VISTE le specifiche dei corsi teorico-pratico Nato Special Operations Combat Medic (NSOCM) e Special Operations Combat Medic (SOCM) attualmente frequentati da militari selezionati delle Forze Speciali di cui all'Allegato A;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 17 novembre 2008, in materia di regolamentazione e approvazione del percorso formativo e dei compiti del soccorritore militare agente nell'ambito delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 2021, n. 84, recante Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 9 aprile 2021, n. 85, recante Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato sen. Stefania Pucciarelli, nonché la delega alla firma del presente decreto conferita con lettera del 19 ottobre 2022;

CONSIDERATO che le forze speciali sono forze appositamente designate, organizzate, addestrate ed equipaggiate che utilizzano tecniche e modalità di impiego esclusive, le cui attività possono essere condotte indipendentemente o inserite all'interno di un'operazione militare di livello strategico-operativo;

CONSIDERATO che tali attività possono svolgersi anche in situazioni di grave e conclamato pericolo e non consentono la costante presenza di personale sanitario a ridosso della zona di operazione;

RAVVISATA la necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso anche in contesti non permissivi e lontano da dispositivi o predisposizioni logistico-sanitarie

Decreta:

Art. 1

Definizione

1. Il soccorritore militare per le forze speciali è un operatore delle forze speciali della Difesa specificamente formato per effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

Art. 2

Modalità di accesso alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali

1. I criteri e i percorsi formativi alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali sono definiti dall'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La qualifica di soccorritore militare per le forze speciali è subordinata all'essere in servizio presso il comparto operazioni speciali nazionale, con idoneità all'impiego in operazioni speciali e all'aver ottemperato agli obblighi di mantenimento delle capacità tecnico-pratiche di tipo sanitario prescritte.

Art. 3

Limiti e modalità di intervento

1. Il soccorritore militare delle forze speciali può effettuare le attività definite nell'allegato B, che costituisce parte integrante al presente decreto, esclusivamente nelle aree operative all'estero, nonché sui mezzi aerei ed unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori degli spazi aerei e delle acque territoriali nazionali e dovunque nel corso di operazioni speciali, ove l'indisponibilità di un trattamento sanitario e della possibilità di un'evacuazione sanitaria a breve termine potrebbero compromettere la vita del traumatizzato o l'esito della missione.

2. La qualifica del soccorritore militare delle Forze Speciali non dà luogo o diritto al conseguimento di alcun titolo abilitante all'esercizio di professione sanitaria, sia all'interno del comparto Difesa - Forze Armate e Arma dei Carabinieri - sia nel contesto civile.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma 20 ottobre 2022

Il Ministro della Difesa

STEFANIA PUCCIARELLI

Il Ministro della Salute