
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
CIRCOLARE 11 novembre 2022, prot. n. 61434
G.U.R.S. 18 novembre 2022, n. 52
Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di revisione privati, ai sensi della legge n. 870/1986, per lo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci. Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, n. 446 contenente norme in materia di aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e di modifica ed integrazione del D.P.R. 17/12/1953, n. 1113 in materia di comunicazioni e trasporti;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante: «misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente norme in materia di «nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 9, il quale prevede che «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente «regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i., recante «norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e s.m.i. contenente «norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa»;
Visto l'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali è stato ampliato l'ambito di operatività del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8 dell'art. 80 del Codice della strada;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante «disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa»;
Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 12 del 27/06/2019, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
Visto il decreto n. 2759 del 18/06/2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti a decorrere dal 16/6/2020 per la durata di anni 3 (tre);
Visto il D.A. 28/Gab del 25/06/2020 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato in data 24 giugno 2020 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Avv. Marco Falcone, ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Dipartimento per la Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 28231 del 13/09/2021, recante disposizioni in materia di «requisiti dei centri di controllo ex legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l'esercizio transitorio dell'attività di revisione secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione»;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 15 novembre 2021, n. 446, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23/11/2021, recante norme in materia di «aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;
Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Dipartimento per la Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del 29/03/2022, prot. n. 10190, recante «Comunicazioni in ordine alla disciplina dei Centri cd "870" a valle dell'entrata in vigore dei provvedimenti DM 446/21 e DD 40/22 in materia di revisione periodica dei Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e della circolare n. 28231 del 13 settembre 2021»;
Considerata l'esigenza di dettare disposizioni coordinate valide nel territorio della Regione siciliana in materia rilascio dell'autorizzazione ai centri di revisione privati, destinati allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nelle more dell'attuazione dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 contenente i "Criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi ai cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;
EMANA LA SEGUENTE CIRCOLARE
1. Premessa
Come è noto con l'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, che ha apportato innovazioni al comma 8 dell'art. 80 del Codice della strada, è stato previsto che anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate - se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata potrà essere affidata a centri di controllo esterni.
Successivamente, l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8 dell'art. 80 del Codice della strada.
In data 13 settembre 2021, la Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS ha emanato la circolare n. 28231 con la quale ha disciplinato i requisiti che i Centri di controllo ex legge 870/1986 devono possedere ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di revisione secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8 del Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 279 del 23 novembre 2021, è stata ulteriormente aggiornata la disciplina relativa alla revisione dei c.d. mezzi pesanti, ossia dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Recentemente, la Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS ha emanato la circolare prot. 10190 del 29 marzo 2022 per coordinare, al Decreto Ministeriale n. 446 del 15 novembre 2021, recante norme in materia di adeguamento della disciplina relativa alla revisione dei mezzi pesanti, le disposizioni dettate dalla circolare n. 28231 del 13 settembre 2021 che prevede i requisiti dei centri di controllo esterni autorizzati ai sensi della legge 870/1986 ad effettuare le revisioni dei mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate.
La succitata circolare ministeriale n. 10190 ha operato una sintesi della disciplina contenuta nel D.M. n. 446 del 15/11/2021 e nella circolare n. 28231 del 13/09/2021, disciplinando i requisiti tecnici - in ordine ai locali e alle attrezzature fisse e mobili - per il rilascio del riconoscimento di idoneità delle sedi esterne (ai sensi della legge n. 870/1986) destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci nonchè i termini per l'adeguamento delle sedi già riconosciute idonee alla data della stessa circolare, ma non pienamente conformi alle seguenti prescrizioni anche in termini di misure idonee alla prevenzione e protezione dai rischi di infortunio sul lavoro, apportando innovazioni rispetto a quanto previsto dal succitato decreto 446 in ordine ai termini per il rilascio delle autorizzazioni, all'attestazione dei requisiti ed alla decadenza dei provvedimenti autorizzatori per quei centri non adeguatesi al 31/12/2022.
Inoltre, dispone che i Centri "870" che intendano avviare o proseguire la propria attività per il controllo dei veicoli "pesanti" adibiti al trasporto di persone (autobus) o di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP), potranno operare secondo la disciplina recata dalla suddetta circolare 28231 del 13 settembre 2021.
Pertanto, fermo restando la piena ed immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 15 novembre 2021, n. 446, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23/11/2021, recante norme in materia di "aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti" e della circolare della Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS n. 28231 del 13 Settembre 2021, il procedimento amministrativo per il rilascio ai centri di revisione privati dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed adibiti al trasporto di merci è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
2. I centri di controllo esterni per lo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
La circolare n. 28231 del 13 Settembre 2021, stabilisce che per "centri di controllo esterni" si intendono quelle sedi destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità, e che siano state comunque riconosciute idonee dall'UMC territorialmente competente.
Detti Centri, se destinati allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci, debbono presentare la richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
3. Procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
I centri che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci, sia che siano di nuova costituzione o già operanti in regime "870", devono presentare la richiesta di autorizzazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
La richiesta per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione deve essere redatta secondo il MOD. "A" allegato alla presente circolare.
L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC al Servizio provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D. M. n. 446 del 15/11/2021 con particolare riferimento a:
1) i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa;
2) i requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati;
3) all'imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici;
4) alle dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati.
Alla domanda, oltre alla documentazione prevista, dovrà essere allegata:
a) attestazione del pagamento di € 16,00 per imposta di bollo;
b) attestazione del pagamento di € 16,00 per imposta di bollo per rilascio autorizzazione;
c) attestazione del pagamento di € 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per "accertamento requisiti ed istruttoria".
Il pagamento delle imposte di bollo di cui alle lett. a) e b) e dei diritti di motorizzazione di cui alla lett. c) può essere effettuato con le modalità in uso presso i Servizi provinciali della Motorizzazione Civile della Regione siciliana.
I Servizi provinciali della Motorizzazione Civile competenti per territorio procederanno alle verifiche in ordine alla documentazione ricevuta, alla idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione. A tal fine è stato predisposto un verbale di sopralluogo, di cui al MOD. "C" allegato alla presente circolare, che dovrà essere compilato da parte degli incaricati delle verifiche in ogni sua parte, redatto in duplice copia di cui una consegnata al legale rappresentante del centro di revisione e una trasmessa all'ufficio competente al termine della verifica. La corresponsione dell'importo delle indennità e dei rimborsi spettanti per il sopralluogo, da parte dell'istante, dovrà avvenire entro il primo giorno utile successivo alla verifica.
Completata l'istruttoria, il Dirigente del Servizio provinciale della Motorizzazione Civile adotterà il provvedimento motivato, nel rispetto delle procedure e dei termini di cui alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.
In caso di accoglimento della istanza, il Dirigente del Servizio provinciale della M.C.:
1) provvederà a rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed a comunicare al MIMS l'autorizzazione rilasciata al fine dell'iscrizione dell'operatore nel registro generale degli operatori abilitati alla revisione dei veicoli di cui all'art. 80, comma 8 del Codice della Strada. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile previa richiesta dell'operatore e dopo l'accertamento del mantenimento dei requisiti previsti.
In caso di rigetto dell'istanza, il Dirigente del Servizio provinciale della M.C:
1) deve comunicare al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopracitato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
2) come previsto dal comma 3 dell'art. 4, del medesimo Decreto Ministeriale n. 446, l'operatore, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione non venga accolta, può riproporre l'istanza sulla base di nuove evidenze e documentazione.
4. I centri di controllo esterni "870" già operanti nel territorio della Regione siciliana. Adempimenti.
La circolare n. 28231 del 13 Settembre 2021, stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ovverosia quelle sedi destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità. Ne consegue che, in applicazione della stessa circolare, in assenza di tali requisiti, le sedi non potranno più essere ritenute idonee e, pertanto, l'attività degli stessi deve essere immediatamente sospesa e gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile non potranno più concedere sedute di operazioni tecniche.
Ai centri che dichiarano il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla circolare 28231 del 13 Settembre 2021, viene data facoltà di proseguire l'attività di revisione dei veicoli pesanti fino al 22 novembre 2023, purché manifestino la volontà di volersi adeguare ai requisiti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 446 del 15 novembre 2021. A tal fine devono presentare, entro il 30 Novembre 2022, apposita dichiarazione con le modalità e le forme di cui al MOD. "B" allegato alla presente circolare.
La dichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC al Servizio provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio, corredata della documentazione ivi prescritta nonchè dell'attestazione del pagamento di € 16,00 per imposta di bollo.
Il pagamento dell'imposte di bollo può essere effettuato con le modalità in uso presso i Servizi provinciali della Motorizzazione Civile della Regione siciliana.
La mancata presentazione entro il 30 Novembre 2022 della dichiarazione di cui al Mod. "B", "Dichiarazione del possesso dei requisiti dei centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del prosieguo dell'esercizio transitorio dell'attività di revisione secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del CdS e del relativo Regolamento di esecuzione, nelle more dell'adeguamento, entro il 22 Novembre 2023, ai requisiti prescritti dal D.M. 15 Novembre 2021, n. 446, o esclusivamente all'attività di revisione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone, delle merci pericolose (ADR) o di merci in regime di temperatura controllata (ATP)", comporterà comunque la decadenza del riconoscimento della sede, la cessazione di qualsiasi attività e la mancata assegnazione di ulteriori sedute operative.
Adeguata la propria impresa e sede operativa ai requisiti del D.M. 15 Novembre 2021 n. 446, i "Centri 870", potranno presentare richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, lettera b), per l'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, presentando istanza di cui al MOD. "A" allegato alla presente circolare, secondo le modalità descritte al punto 3 della presente circolare.
Ai Centri che non presenteranno l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 8, del codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, sarà consentito di proseguire la propria attività esclusivamente per il controllo dei veicoli "pesanti" adibiti al trasporto di persone (autobus) o di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP). Tali centri potranno operare secondo la disciplina dettata dalla circolare 28231 del 13 settembre 2021.
5. Rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Da ultimo si segnala come il D.M. n. 446 del 15/11/2021 prescriva, all'art. 9, comma 2, lett. c), che il titolare dell'impresa debba, nella sua qualità di datore di lavoro, produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa al rispetto nei locali delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all'avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto.
In considerazione di quanto previsto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Dipartimento per la Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione con le circolari n. 10190 del 29/03/2022 e n. 28231 del 13/09/2021, i centri di revisione privati già operanti al 13/09/2021 o successivamente sono - comunque - obbligati alla immediata applicazione della nuova disciplina per quanto attiene ai requisiti afferenti alla tutela e alla salute dei lavoratori.
Pertanto, tutti i centri di revisione privati devono dimostrare, tempestivamente, nel corpo delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 3 della presente circolare ovvero con la istanza di cui al MOD. "B" al fine di proseguire l'attività di revisione dei veicoli pesanti fino al 22 novembre 2023, il rispetto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto.
Sarà compito di ciascun Servizio provinciale verificare, anche attraverso le autorità competenti, la veridicità di tali dichiarazioni.
In mancanza di tale dichiarazione ovvero qualora venga accertato il mancato rispetto nei locali delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'attività dei centri suddetti verrà sospesa immediatamente e nessuna operazione potrà essere eseguita presso gli stessi.
6. Disposizioni finali
La presente circolare è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
BELLOMO