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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1220 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2022

G.U.U.E. 15 luglio 2022, n. L 188

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 4 agosto 2022

Applicabile dal: 4 agosto 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) E' necessario assicurare che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti interessate ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi e assicurare che tali informazioni siano trattate in modo rapido ed efficiente. Le informazioni di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero pertanto essere presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2) L'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE prevede che le succursali di imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nel territorio di uno Stato membro ottengano l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di tale Stato membro. Tali succursali non sono autorizzate a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui tali succursali hanno ottenuto l'autorizzazione. La Commissione europea può tuttavia adottare una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), attestante che il regime giuridico e di vigilanza di tale paese terzo per quanto riguarda le imprese di investimento è equivalente a quello che si applica nell'Unione. In tal caso, le succursali autorizzate delle imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione di tale decisione di equivalenza continuerebbero a essere sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indipendentemente dal fatto che prestino servizi transfrontalieri o svolgano attività transfrontaliere.

3) E' pertanto necessario garantire che il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia idoneo anche per le comunicazioni riguardanti i servizi e le attività transfrontalieri di tali succursali. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, le succursali di imprese di paesi terzi autorizzate conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, della suddetta direttiva devono comunicare su base annua all'autorità competente dello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata rilasciata le informazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3. Al fine di armonizzare non solo il formato, ma anche la tempistica delle comunicazioni, è opportuno prevedere un termine per la trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti.

4) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall'ESMA alla Commissione.

5) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 173 del 12.6.2014.

(2)

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

(3)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Formato delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono comunicare su base annua alle autorità competenti

1. La succursale di un'impresa di un paese terzo autorizzata in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE utilizza il formato di cui all'allegato I per comunicare le informazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Tuttavia, se un'impresa di un paese terzo è soggetta a una decisione di equivalenza di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, la succursale di tale impresa di un paese terzo utilizza il formato di cui all'allegato II per i servizi e le attività oggetto di tale decisione di equivalenza.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno e riguardano il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno civile precedente. Le informazioni fornite sono esatte al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2

Formato delle informazioni che le autorità competenti devono comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su richiesta

Ai fini dell'articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti comunicano all'ESMA le informazioni contenute nei campi seguenti di cui agli allegati I e II:

1. periodo di riferimento: 1a e 1b e, se del caso, 19a e 19b;

2. nome dell'impresa del paese terzo e della succursale: 2a e 2d e, se del caso, 20a e 20d;

3. servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati dalla succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g e 3 h e, se del caso, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g e 21h;

4. numero di clienti e controparti e numero di membri del personale della succursale: 4a, 4b, 4c e 4d e, se del caso, 22a, 22b e 22c;

5. fatturato e valore aggregato degli attivi della succursale: 5a, 5b e 5c e, se del caso, 23a, 23b e 23c.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN