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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UNITA' DI MISSIONE NG EU

CIRCOLARE 13 ottobre 2022, n. 33

Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR

e per conoscenza

Alla PCM - Segreteria tecnica Cabina di Regia PNRR

LORO SEDI

Come è noto, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all'articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post.

L'ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR ha reso evidente l'opportunità di aggiornare la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, affinché le indicazioni fornite siano più coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari. Considerata la novità dell'approccio DNSH, alcune misure di investimento particolarmente complesse del Piano hanno, peraltro, beneficiato di approfondimenti supplementari.

La nuova versione della Guida allegata alla presente circolare reca tra i principali aggiornamenti:

- la revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in base alle attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;

- il recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l'attuazione delle misure;

- l'inserimento di due nuove schede su "Impianti di irrigazione" e "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica";

- l'introduzione, laddove possibile, di "requisiti trasversali" che semplificano l'attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti;

Si segnala che le revisioni apportate alle opzioni di verifica ex-ante ed ex-post e alle check list sono migliorative ma non inficiano scelte eventualmente effettuate sulla base delle precedenti versioni.

Si ricorda, inoltre, che la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa.

La Guida aggiornata sarà pubblicata sul portale Italia Domani nella sezione dedicata al principio DNSH https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html che ospita ulteriori materiali di approfondimento, FAQ sulla sua applicazione nel contesto del PNRR e informazioni su eventi divulgativi (webinar) dedicati al tema.

Si invitano le Amministrazioni titolari delle misure ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della Guida aggiornata anche ai Soggetti attuatori dei singoli progetti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

BIAGIO MAZZOTTA

GUIDA OPERATIVA

SCHEDA 1

SCHEDA 2

SCHEDA 3

SCHEDA 4

SCHEDA 5

SCHEDA 6

SCHEDA 7

SCHEDA 8

SCHEDA 9

SCHEDA 10

SCHEDA 11

SCHEDA 12

SCHEDA 13

SCHEDA 14

SCHEDA 15

SCHEDA 16

SCHEDA 17

SCHEDA 18

SCHEDA 19

SCHEDA 20

SCHEDA 21

SCHEDA 22

SCHEDA 23

SCHEDA 24

SCHEDA 25

SCHEDA 26

SCHEDA 27

SCHEDA 28

SCHEDA 29

SCHEDA 30

SCHEDA 31