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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1252 DELLA COMMISSIONE, 19 luglio 2022

G.U.U.E. 20 luglio 2022, n. L 191

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l'elenco di sostanze candidate alla sostituzione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 agosto 2022

Applicabile dal: 9 agosto 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (2) contiene un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate sostanze candidate alla sostituzione.

2) Alcune di queste sostanze non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comportando il loro inserimento nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Il fatto che figurino nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 non è più rilevante. Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno sopprimerle da detto allegato.

3) Il quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) è una sostanza attiva approvata che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 come sostanza candidata alla sostituzione a causa della sua precedente classificazione armonizzata come tossica per la riproduzione di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione (5) ha aggiornato tale classificazione, riclassificando la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 2. Il quizalofop-P-tefurile non soddisfa pertanto più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione e dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 309 del 24.11.2009.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011).

(4)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).

(5)

Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018).

Art. 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 le voci seguenti sono soppresse: 

amitrolo; 

bifentrin; 

bromadiolone; 

carbendazim; 

carbetamide; 

composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico);

ciproconazolo; 

difenacum; 

dimetoato; 

diquat; 

epossiconazolo; 

esfenvalerate; 

etoprofos; 

etoxazolo; 

famoxadone; 

fenamifos; 

fenbutatin ossido; 

fipronil; 

fluquinconazolo; 

glufosinato; 

haloxyfop-P; 

imazamox; 

imazosulfuron; 

isoproturon; 

isopyrazam; 

lambda-cialotrina; 

linuron; 

lufenurone; 

mecoprop; 

metomil; 

metsulfuron-metile; 

molinate; 

miclobutanil; 

oxadiargil; 

ossadiazone; 

pendimetalin; 

procloraz; 

profoxydim; 

propiconazolo; 

prosulfuron; 

quinoxifen; 

quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile); 

tepraloxydim; 

thiacloprid; 

triasulfuron; 

triazossido;

warfarin.