
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1252 DELLA COMMISSIONE, 19 luglio 2022
G.U.U.E. 20 luglio 2022, n. L 191
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l'elenco di sostanze candidate alla sostituzione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 agosto 2022
Applicabile dal: 9 agosto 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (2) contiene un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate sostanze candidate alla sostituzione.
2) Alcune di queste sostanze non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comportando il loro inserimento nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Il fatto che figurino nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 non è più rilevante. Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno sopprimerle da detto allegato.
3) Il quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) è una sostanza attiva approvata che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 come sostanza candidata alla sostituzione a causa della sua precedente classificazione armonizzata come tossica per la riproduzione di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione (5) ha aggiornato tale classificazione, riclassificando la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 2. Il quizalofop-P-tefurile non soddisfa pertanto più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione e dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 309 del 24.11.2009.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).
Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018).
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 le voci seguenti sono soppresse:
amitrolo;
bifentrin;
bromadiolone;
carbendazim;
carbetamide;
composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico);
ciproconazolo;
difenacum;
dimetoato;
diquat;
epossiconazolo;
esfenvalerate;
etoprofos;
etoxazolo;
famoxadone;
fenamifos;
fenbutatin ossido;
fipronil;
fluquinconazolo;
glufosinato;
haloxyfop-P;
imazamox;
imazosulfuron;
isoproturon;
isopyrazam;
lambda-cialotrina;
linuron;
lufenurone;
mecoprop;
metomil;
metsulfuron-metile;
molinate;
miclobutanil;
oxadiargil;
ossadiazone;
pendimetalin;
procloraz;
profoxydim;
propiconazolo;
prosulfuron;
quinoxifen;
quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile);
tepraloxydim;
thiacloprid;
triasulfuron;
triazossido;
warfarin.