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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 13 ottobre 2022, n. 182

G.U.R.I. 29 novembre 2022, n. 279

Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO E CONOMICO E IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relativo al regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo n. 5/2016 di attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE;

Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN 15609:2009 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione, e la successiva revisione UNI EN 15609:2012 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 18874 del 14 settembre 2022;

Acquisito il concerto del Ministro della transizione ecologica, espresso con nota n. 21306 del 23 settembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 24 maggio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 31889 del 26 settembre 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i sistemi di alimentazione a gas di petrolio liquefatto su unità da diporto e i relativi motori di propulsione definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) GPL, gas di petrolio liquefatto: uno o più idrocarburi leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c);

b) impresa installatrice: impresa di costruzione di unità da diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione a GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione a GPL;

c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione, e successive modificazioni e revisioni;

d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali conforme alle norme UNI ISO 9001;

e) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 che svolge attività di valutazione della conformità, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

f) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilità tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione a GPL;

g) sistema di propulsione a GPL: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare l'utilizzo del GPL come carburante per la propulsione delle unità da diporto o l'alimentazione dei motori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 5 del 2016.

Art. 3

Impresa installatrice e sistema di qualità

1. L'impresa installatrice opera in conformità alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti:

a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a GPL sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;

b) è iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attività di installazione dei sistemi di propulsione a GPL;

c) è dotata di un sistema approvato di gestione per la qualità per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformità dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonchè alle indicazioni contenute nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualità per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato.

3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualità, da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attività mediante invio, mediante posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalità, l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la cessazione delle proprie attività, nonchè le eventuali variazioni delle informazioni già inviate.

4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualità, di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata della motivazione e della indicazione degli esiti dell'esame.

6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato può accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validità della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione a GPL e acquisisce, a seguito di richiesta:

a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016;

b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale.

7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possono controllare in qualsiasi momento, tramite verifiche e ispezioni, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualità aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualità dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.

Art. 4

Unità di nuova costruzione

1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con alimentazione a GPL o doppia alimentazione, sono dotate della dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale sono indicate anche le norme di riferimento.

2. Alla dichiarazione di conformità di cui al comma 1 è allegato il certificato di installazione del sistema di propulsione a GPL previsto dalle norme di riferimento, vidimato da un organismo di valutazione della conformità, che attesta la conformità dell'installazione alle norme di riferimento.

3. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo è valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformità di cui al comma 2. Gli estremi dell'approvazione sono riportati nel certificato di installazione.

4. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione a GPL dettate dalle norme di riferimento.

Art. 5

Motori di propulsione di nuova costruzione

1. I motori di propulsione di nuova costruzione, alimentati a GPL o a doppia alimentazione, destinati a essere installati sulle imbarcazioni da diporto, sui natanti da diporto e sulle moto d'acqua sono certificati, con riferimento ai combustibili impiegabili, previa valutazione della rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 5 del 2016 e dalle parti B e C dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005.

2. I componenti del sistema di propulsione a GPL, applicati al motore di propulsione, sono conformi alle norme di riferimento.

3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche informazioni relative alle operazioni di manutenzioni periodiche relative ai componenti del sistema di alimentazione a GPL e alle parti meccaniche del motore che sono interessate alla doppia alimentazione.

4. I dati contenuti nella dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005, fanno riferimento al combustibile impiegato ovvero a entrambi i combustibili di alimentazione del motore. Il valore della potenza del motore da indicare nella dichiarazione di potenza è il valore maggiore tra le potenze massime di esercizio misurabili per i diversi sistemi di alimentazione.

Art. 6

Conversione a GPL di prodotti già immessi sul mercato

1. Nel caso di conversione a GPL di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, già immessi sul mercato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvisti o meno della marcatura CE di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo n. 5 del 2016, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige il certificato di installazione previsto dalle norme di riferimento. Tale certificato è vidimato da un organismo di valutazione della conformità, che attesta la conformità del prodotto, dopo l'installazione, alle norme di riferimento.

2. L'organismo di valutazione della conformità di cui al comma 1 accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione a GPL non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unità da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. L'organismo di valutazione della conformità verifica altresì che le modifiche al sistema di alimentazione del motore di propulsione non costituiscono modifica rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 5 del 2016. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformità redige un rapporto tecnico che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali e l'assenza di una modifica rilevante del motore.

3. Se l'organismo di valutazione della conformità accerta che la trasformazione ha influito su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 2, il prodotto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non è applicabile alle unità non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.

4. L'organismo di valutazione della conformità mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione a GPL per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.

Art. 7

Operazioni di controllo periodico

1. Su tutte le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua con alimentazione a GPL o a doppia alimentazione, le operazioni di manutenzione e ispezione specificamente previste dalle norme di riferimento sono eseguite entro cinque anni a decorrere dalla data di installazione del sistema di propulsione a GPL riportata nel certificato di installazione. Per le unità da diporto munite di certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005, le suddette operazioni sono effettuate in occasione della prima visita di rinnovo del certificato di sicurezza successiva all'installazione del sistema di propulsione a GPL.

2. Le operazioni di manutenzione e ispezione di cui al comma 1 previste dalle norme di riferimento sono ripetute da un'impresa installatrice entro cinque anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione di controllo di cui al comma 1 e successivamente ogni cinque anni dalla data dell'ultima operazione di ispezione. Tali operazioni possono richiedere misure correttive che non modificano la distribuzione dei pesi a bordo e non prevedono l'installazione di componenti con caratteristiche tecniche difformi da quelle previste nello schema del sistema di propulsione preventivamente approvato dall'organismo di valutazione della conformità.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, specificamente previste dalle norme di riferimento, sono eseguite da un'impresa installatrice che rilascia apposita certificazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato II.

Art. 8

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

GIOVANNINI

Il Ministro dello sviluppo economico

GIORGETTI

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3227