
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022, n. 189
G.U.R.I. 6 dicembre 2022, n. 285
Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e s.m.i., recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 29 il quale stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre, esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 4-bis, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
Visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera g);
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
Visto l'articolo 2-quater, comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni el caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale;
Ritenuto necessario individuare meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale;
Sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, nella seduta del 30 agosto 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 2-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.
Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica
1. La stazione appaltante, pubblica o privata, può trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa sulla procedura di gara, anche anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica, inclusi la determina a contrarre, il bando di gara, l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del procedimento ad essi equivalente, il capitolato di gara, le ulteriori specifiche tecniche idonee a determinare il contenuto e l'oggetto della gara, nonchè, qualora disponibili, la graduatoria, i dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura e il nominativo del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione.
2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica alla stazione appaltante che:
a. l'oggetto della prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;
b. l'oggetto della prenotifica è suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso occorre eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012;
c. l'oggetto della prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'oggetto della prenotifica, può prevedere raccomandazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o più amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per la stazione appaltante, le stesse amministrazioni o la stazione appaltante possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessità di eseguire una formale notifica.
Notifica e termini del procedimento
1. La stazione appaltante e l'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione possono eseguire la notifica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche anteriormente alla proposta di aggiudicazione e fin dal momento di conclusione della fase di valutazione delle offerte e di selezione dei migliori offerenti, fermi restando gli obblighi di notifica previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. La notifica di cui al precedente periodo può essere eseguita anche congiuntamente. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente, la parte notificante trasmette alla stazione appaltante o all'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione, contestualmente alla notifica, una informativa contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo la prova della relativa ricezione.
2. In ogni caso, il Gruppo di coordinamento e il Governo tengono in particolare considerazione, nella determinazione dei tempi di conclusione del procedimento, le esigenze imperative connesse a un interesse generale alla sollecita stipulazione del contratto e all'inizio della relativa esecuzione, anche in relazione al rispetto di scadenze imposte da norme interne, europee o internazionali.
3. I termini del procedimento per lo svolgimento di attività istruttoria previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono dimezzati.
4. Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto di partecipazioni in società già titolari di concessioni, nonchè di atti che modificano la titolarità, il controllo, o la disponibilità degli attivi strategici da esse detenuti.
Non esercizio dei poteri speciali e affidamento di concessioni
1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, trasmette, in modalità informatica, al Presidente, alle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali.
2. Entro cinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui la stazione appaltante e l'impresa sono informate di essere parti del procedimento, le stesse possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri.
3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o più amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento, con nota motivata trasmessa informaticamente al Presidente, alle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare la richiesta di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando la proposta del Ministero responsabile, unitamente alle osservazioni pervenute dalle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il notificante della richiesta di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, la deliberazione di non esercizio può prevedere raccomandazioni.
Modulistica
1. Con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, può essere definita una modulistica di contenuto semplificato per le notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, relative all'affidamento di concessioni. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante della stazione appaltante o delle imprese, ovvero da persone munite di procura speciale, e che la stessa notifica sia corredata dalle informazioni, dagli allegati e dagli elementi strettamente necessari per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La modulistica è pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Clausola di invarianza
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GAROFOLI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3036