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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2022

G.U.R.I. 13 dicembre 2022, n. 290

Modifica del decreto 18 aprile 2016, relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di fondi di solidarietà;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede, in materia di modalità di costituzione e istituzione dei fondi di solidarietà, che i medesimi fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa stipula di accordi e contratti collettivi aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la possibilità di apportare modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità innanzi descritte;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95439 del 18 aprile 2016 che reca la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali;

Visti gli accordi sottoscritti in data 3 febbraio 2022 tra Agenzia delle entrate - riscossione, e FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN e tra Agenzia delle entrate - riscossione e UGL, con cui, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di apportare modificazioni alla disciplina del Fondo di solidarietà in materia di rieleggibilità dei componenti del Comitato;

Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa negli accordi del 3 febbraio 2022 di apportare modifiche e integrazioni all'atto istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali con riferimento alla possibilità di rielezione dei componenti del Comitato del Fondo, attualmente esclusa dal decreto n. 95439 del 18 aprile 2016;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95439 del 18 aprile 2016 prevedendo la possibilità di rielezione dei componenti dei Comitato in recepimento degli accordi del 3 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95439 del 18 aprile 2016, è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2881