
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1340 DELLA COMMISSIONE, 29 luglio 2022
G.U.U.E. 1 agosto 2022, n. L 201
Decisione che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 29 luglio 2022
Entrata in vigore il: 1 agosto 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.
2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
3) Il 7 aprile 2022 la Repubblica del Perù ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Vaccination Card against COVID-19». La Repubblica del Perù ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica del Perù ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.
4) La Repubblica del Perù ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
5) Il 29 giugno 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica del Perù, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù sono conformi a un sistema, «Vaccination Card against COVID-19», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» contengono i dati necessari.
6) La Repubblica del Perù ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Spikevax e Jcovden.
7) La Repubblica del Perù ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili.
8) La Repubblica del Perù ha anche informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.
9) La Repubblica del Perù ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
11) I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica del Perù dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica del Perù al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 211 del 15.6.2021.
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
La Repubblica del Perù è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.