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RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1342 DELLA COMMISSIONE, 28 luglio 2022

G.U.U.E. 1 agosto 2022, n. L 201

Raccomandazione sul monitoraggio del mercurio nei pesci, nei crostacei e nei molluschi.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

1) Il 22 novembre 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti (1). In tale parere l'Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile (tolerable weekly intake, «TWI») per il mercurio inorganico pari a 4 μg/kg di peso corporeo («p.c.») e per il metilmercurio pari a 1,3 μg/kg di p.c. (entrambi espressi in mercurio) e ha concluso che l'esposizione alimentare al 95° percentile è prossima o superiore alla TWI per tutte le fasce di età. I consumatori, tra cui potrebbero figurare anche le donne in gravidanza, che assumono elevate quantità di pesce possono superare fino a circa sei volte la TWI. I feti costituiscono il gruppo più vulnerabile. Nel parere si concludeva che l'esposizione al metilmercurio superiore alla TWI desta preoccupazione, ma si consigliava di tenere conto degli effetti benefici legati al consumo di pesce qualora fossero prese in considerazione misure per ridurre l'esposizione al metilmercurio.

2) Il 27 giugno 2014 l'Autorità ha adottato un parere sui benefici per la salute derivanti dal consumo di prodotti ittici in relazione ai rischi per la salute associati all'esposizione al metilmercurio (2). In tale parere l'Autorità ha riesaminato il ruolo dei prodotti ittici nelle diete europee e ha valutato gli effetti benefici legati al consumo di prodotti ittici in relazione ai risultati sanitari, compresi gli effetti del consumo di prodotti ittici durante la gravidanza sugli esiti funzionali dello sviluppo neurologico dei bambini e gli effetti del consumo di prodotti ittici sul rischio di malattie cardiovascolari negli adulti. L'Autorità ha concluso che il consumo di circa 1-2 porzioni di prodotti ittici alla settimana e di fino a 3-4 porzioni alla settimana durante la gravidanza è stato associato a migliori esiti funzionali dello sviluppo neurologico dei bambini rispetto al mancato consumo di prodotti ittici. Tali quantità sono state anche associate a una riduzione del tasso di mortalità per coronaropatie negli adulti.

3) Il 19 dicembre 2014 l'Autorità ha adottato una dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio contenuto nel pesce/nei molluschi (3) nella quale ha concluso che, per fruire dei benefici del consumo di pesce associati a 1-4 porzioni di pesce alla settimana e proteggersi dalla tossicità per lo sviluppo neurologico del metilmercurio, il consumo di specie di pesci/molluschi con un elevato contenuto di mercurio dovrebbe essere limitato.

4) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4) definisce i tenori massimi di mercurio nel muscolo di pesce, nei crostacei, nei molluschi bivalvi e negli integratori alimentari.

5) Poiché i recenti dati sulle occorrenze indicavano che vi era un margine per ridurre i tenori massimi di mercurio in diverse specie di pesci, i tenori massimi per tali specie di pesci sono stati ridotti con il regolamento (UE) 2022/617 della Commissione (5). Tenuto conto delle relative preoccupazioni per la salute, malgrado vi fossero inviti ad aumentare i tenori massimi esistenti per altre specie di pesci, come lo squalo e il pesce spada, il regolamento (UE) 2022/617 li ha mantenuti, in attesa di un'ulteriore raccolta di dati e valutazione scientifica.

6) Pertanto, e al fine di ottenere dati dettagliati relativi all'impatto effettivo della riduzione dei tenori massimi per alcune specie di pesci sull'esposizione complessiva dei consumatori al mercurio, è auspicabile che gli Stati membri riferiscano all'Autorità in merito alla presenza di mercurio in tutte le specie di pesci, sia di allevamento che catturati allo stato selvatico, provenienti da diversi tipi di produzione.

7) Inoltre la maggior parte dei dati sulle occorrenze disponibili finora si riferisce al mercurio totale. Poiché il metilmercurio è più tossico del mercurio inorganico, dovrebbero essere comunicati dati sulle occorrenze sia per il metilmercurio che per il mercurio totale nei campioni, al fine di aiutare a calcolare il rapporto tra metilmercurio e mercurio totale in determinate specie di pesci. Ciò contribuirebbe a perfezionare le valutazioni dell'esposizione al mercurio negli alimenti e del relativo rischio.

8) I consigli in materia di consumo di pesce sono un importante strumento di gestione del rischio per conseguire pienamente gli effetti benefici derivanti dal consumo di pesce e limitare nel contempo i rischi dovuti alla tossicità del mercurio. I dati sull'esposizione per determinate specie di pesci contenuti nel parere dell'Autorità del 2012 indicano tuttavia che i consumatori non sono a conoscenza dei consigli disponibili in materia di consumo o non li seguono. E' pertanto utile raccomandare l'elaborazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di consigli nazionali in materia di consumo, come pure la comunicazione attiva di tali consigli, affinché siano maggiormente conosciuti. Data l'ampia varietà di specie di pesci consumate nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adattare i propri consigli in materia di consumo tenendo conto del modello nazionale di consumo di pesce, e in particolare delle specie di pesci oggetto di consumo. Nel diffondere questi consigli nazionali in materia di consumo di alimenti, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere assistite da tutte le parti interessate, quali gli operatori del settore alimentare, gli operatori sanitari pertinenti, le università, le organizzazioni dei consumatori e altri portatori di interessi.

9) Al fine di valutare l'impatto dei consigli in materia di consumo di pesce sull'esposizione dei consumatori, l'Autorità dovrebbe effettuare un'indagine sull'efficacia dei consigli in materia di consumo elaborati dagli Stati membri.

10) I dati sulle occorrenze raccolti per il mercurio e le informazioni sull'efficacia dei consigli in materia di consumo contribuiranno a perfezionare la valutazione dell'esposizione dei consumatori, necessaria per un futuro aggiornamento della valutazione del rischio del mercurio per i consumatori. Tali valutazioni consentiranno di valutare se sia opportuno rivedere il tenore massimo di mercurio per determinate specie di pesci,

RACCOMANDA:

1. Nel 2022, 2023, 2024 e 2025 gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della presenza di metilmercurio e di mercurio totale nei pesci, nei crostacei e nei molluschi. Il monitoraggio dovrebbe riguardare un'ampia varietà di specie di pesci, crostacei e molluschi e riflettere le abitudini di consumo, al fine di consentire una stima accurata dell'esposizione dei consumatori al mercurio. Dovrebbero essere raccolti dati sia per i prodotti di allevamento che per quelli catturati allo stato selvatico.

2. Gli Stati membri dovrebbero elaborare consigli specifici nazionali in materia di consumo per quanto riguarda il consumo di pesce, crostacei e molluschi al fine di conseguire pienamente gli effetti benefici del consumo di pesce e frutti di mare e limitare nel contempo i rischi dovuti alla tossicità del mercurio. Nell'elaborare questi consigli in materia di consumo, gli Stati membri dovrebbero in particolare fornire indicazioni sulla frequenza del consumo di pesce, crostacei e molluschi e sulle specie consumate.

3. Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e gli altri portatori di interessi dovrebbero comunicare in modo continuativo i consigli specifici nazionali in materia di consumo ai consumatori e agli operatori sanitari pertinenti, collaborando con i gruppi di consumatori più a rischio.

4. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e l'Autorità dei rispettivi consigli specifici nazionali in materia di consumo.

5. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle azioni da essi intraprese per comunicare i consigli nazionali in materia di consumo ai consumatori e agli operatori sanitari pertinenti.

6. Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero riferire periodicamente all'Autorità in merito alla presenza di mercurio totale e di metilmercurio in varie specie di pesci, crostacei e molluschi, con le informazioni e nel formato elettronico di comunicazione stabiliti dall'Autorità. Nel comunicare i dati, essi dovrebbero prestare particolare attenzione a specificare il tipo di produzione (prodotti selvatici, raccolti o cacciati rispetto a prodotti di allevamento non biologici o biologici).

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione

(1)

Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), «Parere scientifico sul rischio per la salute pubblica connesso alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti», EFSA Journal 2012;10(12):2985.

(2)

Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (EFSA NDA Panel), 2014, «Parere scientifico sui benefici per la salute derivanti dal consumo di prodotti ittici (pesce e molluschi) in relazione ai rischi per la salute associati all'esposizione al metilmercurio», EFSA Journal 2014;12(7):3761.

(3)

Comitato scientifico dell'EFSA, 2015, «Dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio contenuto nel pesce/nei molluschi», EFSA Journal 2015;13(1):3982.

(4)

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006).

(5)

Regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale (GU L 115 del 13.4.2022).