Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/938 DELLA COMMISSIONE, 26 luglio 2022

G.U.U.E. 10 agosto 2022, n. L 209

Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per il catalogo dei dati aeronautici e la pubblicazione di informazioni aeronautiche.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 agosto 2022

Applicabile dal: 30 agosto 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l'articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) fissa requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

2) L'8 giugno 2020 l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato l'emendamento 1 delle procedure per i servizi di navigazione aerea - gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), che introduce nuove disposizioni riguardanti il contenuto e la struttura della pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) e il catalogo dei dati aeronautici, applicabili negli Stati contraenti dell'ICAO a decorrere dal 4 novembre 2021. Tali disposizioni dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti comuni per i fornitori di servizi di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR) e nei requisiti specifici per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche di cui all'allegato VI (parte AIS) di tale regolamento di esecuzione.

3) Uno degli elementi necessari ai fini dell'attuazione del concetto di operazioni ogni tempo introdotto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) e dal regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (4) è la disponibilità di informazioni pertinenti relative agli aeroporti nelle AIP, presentate in forma standardizzata. La struttura e il contenuto attuali di alcune parti delle AIP riflettono disposizioni anteriori dell'annesso 14 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («la convenzione di Chicago»), relative alla misurazione dell'attrito, e non prevedono pertanto la diffusione delle informazioni aeronautiche necessarie per l'attuazione del formato globale dell'ICAO per la segnalazione attraverso le AIP. E' pertanto opportuno modificare le disposizioni relative al contenuto e alla struttura delle AIP di cui all'allegato VI (parte AIS) del regolamento (UE) 2017/373.

4) E' opportuno modificare le definizioni relative al concetto di operazioni ogni tempo, di cui all'allegato I (Definizioni) del regolamento (UE) 2017/373, per garantire la coerenza con le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 e al regolamento (UE) n. 139/2014. Inoltre, al fine di garantire che gli SNOWTAM siano emessi in tutte le condizioni operative in cui è necessario, è opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all'allegato I (Definizioni) del regolamento (UE) 2017/373 in modo coerente con le definizioni di cui all'annesso 15 della convenzione di Chicago e al regolamento (UE) n. 139/2014.

5) In base alle istruzioni in vigore per la compilazione degli SNOWTAM nel formato previsto, non è possibile emettere uno SNOWTAM in determinate condizioni operative di una pista, il che incide sulla corretta attuazione del formato globale per la segnalazione delle condizioni della superficie della pista. Tali istruzioni, stabilite all'allegato VI del regolamento (UE) 2017/373, dovrebbero pertanto essere modificate a fini di coerenza con il regolamento (UE) n. 139/2014.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/373.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 03/2022 dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 212 del 22.8.2018.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017).

(3)

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012).

(4)

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014).

Art. 1

Gli allegati I, III e VI del regolamento (UE) 2017/373 sono modificati conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) è inserito il seguente punto 38 bis:

«38 bis. "rotta di navigazione convenzionale": rotta ATS stabilita facendo riferimento agli ausili alla navigazione a terra;»;

2) il punto 206 è sostituito dal seguente:

«206. "operazioni in bassa visibilità (LVO)": operazioni di avvicinamento o decollo su una pista con una portata visuale di pista (RVR) inferiore a 550 m o con un'altezza di decisione (DH) inferiore a 200 ft;»;

3) è inserito il seguente punto 206 bis:

«206 bis. "procedure in bassa visibilità": procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire la sicurezza durante le operazioni in bassa visibilità;»;

4) è inserito il seguente punto 212 bis:

«212 bis. "operazione con crediti operativi": operazione che utilizza aeromobili specifici o apparecchiature a terra, o una combinazione di aeromobili e apparecchiature a terra, che consente uno dei seguenti elementi:

a) l'applicazione di minimi operativi di aeroporto inferiori a quelli standard per una determinata classificazione di operazioni;

b) la possibilità di ridurre o soddisfare i requisiti di visibilità;

c) una minore necessità di strutture a terra;»;

5) il punto 231 è sostituito dal seguente:

«231. "SNOWTAM": serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un rapporto sulle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell'area di movimento;».

(1)

L'appendice è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2023, Serie L nel seguente modo:

- nella tabella 1, seconda colonna, settima riga, anziché: «Variazione magnetica», leggasi: «Declinazione magnetica»;

- nella tabella 1, quinta colonna, ottava riga, anziché: «Valore angolare della variazione magnetica», leggasi: «Valore angolare della declinazione magnetica»;

- nella tabella 1, quinta colonna, nona riga, anziché: «Data in cui la variazione magnetica aveva il corrispondente valore», leggasi: «Data in cui la declinazione magnetica aveva il corrispondente valore»;

- nella tabella 1, quinta colonna, decima riga, anziché: «Tasso annuale di modifica della variazione magnetica», leggasi: «Tasso annuale di modifica della declinazione magnetica»;

- nella tabella 5, seconda colonna, ultima riga, anziché: «Variazione magnetica» leggasi: «Declinazione magnetica»;

- nella tabella 5, quinta colonna, seconda riga, anziché: «Variazione magnetica dell'ausilio alla radionavigazione», leggasi: «Declinazione magnetica dell'ausilio alla radionavigazione»;

- nella tabella 5, quinta colonna, terza riga, anziché: «Data in cui la variazione magnetica aveva il corrispondente valore», leggasi: «Data in cui la declinazione magnetica aveva il corrispondente valore».

ALLEGATO III

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) l'appendice 1 è così modificata:

a) nella parte 2 -IN ROTTA (ENR), la sezione ENR 3. ROTTE ATS è sostituita dalla seguente:

«ENR 3. ROTTE ATS

ENR 3.1 Rotte di navigazione convenzionali

Descrizione dettagliata delle rotte di navigazione convenzionali, con indicazione di quanto segue:

1. designatore di rotta, designazione delle specifiche prestazionali prescritte per la comunicazione (RCP), delle specifiche prestazionali prescritte per la sorveglianza (RSP) applicabili a uno o più segmenti specifici, nomi, designatori in codice o codici identificativi e coordinate geografiche in gradi, minuti e secondi di tutti i punti significativi che definiscono la rotta, compresi i punti di segnalazione "obbligatori" o "su richiesta";

2. tracce o radiali VOR al grado più vicino, distanza geodetica al decimo di chilometro o miglio nautico più vicino tra ogni punto designato significativo consecutivo e, nel caso dei radiali VOR, punti di commutazione;

3. limiti superiori e inferiori o altitudini minime di rotta, ai 50 m o 100 ft superiori più vicini, e classificazione dello spazio aereo;

4. limiti laterali e altitudini minime di separazione dagli ostacoli;

5. direzione dei livelli di crociera;

6. note, con indicazione dell'ente di controllo, del relativo canale operativo e, se del caso, del relativo indirizzo di connessione, numero SATVOICE ed eventuali limitazioni di navigazione delle specifiche RCP e RSP.

ENR 3.2 Rotte a navigazione d'area

Descrizione dettagliata delle rotte PBN (RNAV e RNP), con indicazione di quanto segue:

1. designatore di rotta, designazione delle specifiche prestazionali prescritte per la comunicazione (RCP), delle specifiche di navigazione e/o delle specifiche prestazionali prescritte per la sorveglianza (RSP) applicabili a uno o più segmenti specifici, nomi, designatori in codice o codici identificativi e coordinate geografiche in gradi, minuti e secondi di tutti i punti significativi che definiscono la rotta, compresi i punti di segnalazione "obbligatori" o "su richiesta";

2. inoltre, se del caso, in relazione ai waypoint che definiscono una rotta a navigazione d'area:

a) identificativo della stazione del riferimento VOR/DME;

b) rilevamento al grado più vicino e distanza al decimo di chilometro o miglio nautico più vicino dal riferimento VOR/DME se il waypoint non è collocato insieme ad esso;

c) altitudine dell'antenna trasmittente del DME ai 30 m (100 ft) più vicini;

3. rilevamento magnetico di riferimento al grado più vicino, distanza geodetica al decimo di chilometro o di miglio nautico più vicino tra punti terminali definiti e distanza tra ogni punto designato significativo consecutivo;

4. limiti superiori e inferiori e classificazione dello spazio aereo;

5. direzione dei livelli di crociera;

6. requisito di accuratezza della navigazione per ogni segmento di rotta PBN (RNAV o RNP);

7. note, con indicazione dell'ente di controllo, del relativo canale operativo e, se del caso, del relativo indirizzo di connessione, numero SATVOICE ed eventuali limitazioni di navigazione e specifiche RCP e RSP.

ENR 3.3 Altre rotte

Occorre descrivere le altre rotte specificamente designate che sono obbligatorie all'interno di determinate aree.

Descrizione dello spazio aereo con rotte libere (FRA) quale spazio aereo specifico al cui interno gli utenti possono pianificare liberamente rotte dirette tra un punto di ingresso definito e un punto di uscita definito, con informazioni sull'instradamento diretto, le restrizioni all'uso di waypoint per gli instradamenti diretti e l'indicazione nel piano di volo (punto 15). Devono essere descritti i prerequisiti per il rilascio delle autorizzazioni ATC.

ENR 3.4 Attesa in rotta

E' necessaria una descrizione dettagliata delle procedure di attesa in rotta, contenente:

1. eventuale identificativo di attesa e fix di attesa (ausilio alla navigazione), oppure waypoint con coordinate geografiche in gradi, minuti e secondi;

2. traccia di avvicinamento;

3. direzione della virata di procedura;

4. velocità massima all'aria indicata;

5. livelli di attesa minimo e massimo;

6. tempo/distanza allontanamento;

7. indicazione dell'ente di controllo e della relativa frequenza operativa.»;

b) la parte 3 - AEROPORTI (AD) è così modificata:

i) la sezione AD 1. AEROPORTI/ELIPORTI - INTRODUZIONE è sostituita dalla seguente:

«AD 1. AEROPORTI/ELIPORTI - INTRODUZIONE

AD 1.1 Disponibilità e condizioni di utilizzo degli aeroporti/eliporti

AD 1.1.1 Condizioni generali

Breve descrizione dell'autorità responsabile degli aeroporti e degli eliporti, con indicazione di quanto segue:

1. condizioni generali in base alle quali gli aeroporti/eliporti e i relativi impianti sono disponibili per l'uso; e

2. dichiarazione relativa alle disposizioni su cui si basano i servizi e riferimento al punto dell'AIP in cui sono indicate le eventuali differenze rispetto all'ICAO.

AD 1.1.2 Uso di basi aeree militari

Eventuali regolamenti e procedure riguardanti l'uso civile di basi aeree militari.

AD 1.1.3 Procedure in bassa visibilità (LVP)

Condizioni generali alle quali si applicano le LVP per le operazioni in bassa visibilità negli aeroporti, se del caso.

AD 1.1.4 Minimi operativi di aeroporto

Informazioni sui minimi operativi di aeroporto applicati dallo Stato membro.

AD 1.1.5 Altre informazioni

Eventuali altre informazioni di carattere analogo.

AD 1.2 Servizi di soccorso e antincendio (RFFS), valutazione e segnalazione delle condizioni della superficie della pista e piano sgombero neve

AD 1.2.1 Servizi di soccorso e antincendio

Breve descrizione delle norme che disciplinano i servizi RFFS presso gli aeroporti/eliporti disponibili per uso pubblico, con indicazione delle categorie di soccorso e antincendio stabilite dallo Stato membro.

AD 1.2.2 Valutazione e segnalazione delle condizioni della superficie della pista e piano sgombero neve

Descrizione della valutazione e della segnalazione delle condizioni della superficie della pista e brevi linee generali del piano sgombero neve per gli aeroporti/eliporti disponibili per uso pubblico normalmente interessati da precipitazioni nevose, con indicazione di quanto segue:

1. organizzazione della segnalazione delle condizioni della superficie della pista e del servizio invernale;

2. sorveglianza delle aree di movimento;

3. metodi di valutazione delle condizioni della superficie impiegati; operazioni su piste invernali appositamente preparate;

4. provvedimenti presi per mantenere utilizzabili le aree di movimento;

5. sistema e mezzi di segnalazione;

6. casi di chiusura della pista;

7. distribuzione delle informazioni sulle condizioni della superficie della pista.

AD 1.3 Indice degli aeroporti e degli eliporti

Elenco, integrato da una rappresentazione grafica, degli aeroporti/eliporti dello Stato membro, con indicazione di quanto segue:

1. nome dell'aeroporto/eliporto e indicatore di località ICAO;

2. tipo di traffico per cui è possibile utilizzare l'aeroporto/eliporto in questione (internazionale/nazionale, IFR/VFR, schedulato/non schedulato, aviazione generale, militare e altro);

3. riferimento alla sottosezione della parte 3 dell'AIP in cui sono riportate le informazioni sull'aeroporto/l'eliporto.

AD 1.4 Raggruppamento degli aeroporti/eliporti

Breve descrizione dei criteri applicati dallo Stato membro per il raggruppamento degli aeroporti/eliporti per la produzione/distribuzione/fornitura di informazioni.

AD 1.5 Stato di certificazione degli aeroporti

Elenco degli aeroporti situati nello Stato membro con il relativo stato di certificazione e indicazione di quanto segue:

1. nome dell'aeroporto e indicatore di località ICAO;

2. data ed eventuale validità della certificazione;

3. eventuali note.»;

ii) la sezione AD 2. AEROPORTI è così modificata:

- il punto **** AD 2.7 è sostituito dal seguente:

«**** AD 2.7 Valutazione e segnalazione delle condizioni della superficie della pista e piano sgombero neve

Informazioni sulla valutazione e la segnalazione delle condizioni della superficie della pista.

Descrizione dettagliata degli equipaggiamenti e delle priorità operative stabilite per la pulitura delle aree di movimento dell'aeroporto, con indicazione di quanto segue:

1. equipaggiamento di pulitura;

2. priorità;

3. uso di materiale per il trattamento della superficie dell'area di movimento;

4. piste invernali appositamente preparate;

5. note.»;

- il punto **** AD 2.19 è sostituito dal seguente:

«**** AD 2.19 Radioassistenze alla navigazione e all'atterraggio

Descrizione dettagliata delle radioassistenze alla navigazione e all'atterraggio riguardanti l'avvicinamento strumentale e le procedure in area terminale presso l'aeroporto, con indicazione di quanto segue:

1. a) tipologia delle radioassistenze;

b) declinazione magnetica al grado più vicino, se del caso; (1)

c) tipo di operazione supportata per ILS/MLS/GLS, GNSS di base e SBAS;

d) classificazione per l'ILS;

e) classificazione dell'impianto e designazione dell'impianto di avvicinamento per il GBAS;

f) per il VOR/ILS/MLS anche la declinazione della stazione al grado più vicino utilizzata per la messa a punto tecnica della radioassistenza;

2. identificativo, se necessario;

3. frequenza/e, numero/i del canale o dei canali, fornitore del servizio e identificatore/i della traiettoria di riferimento (RPI), se del caso;

4. orario, se del caso;

5. coordinate geografiche in gradi, minuti, secondi e decimi di secondo della posizione dell'antenna trasmittente, se del caso;

6. altitudine dell'antenna trasmittente del DME ai 30 m (100 ft) più vicini e dell'apparato di precisione misuratore di distanza (DME/P) ai 3 m (10 ft) più vicini, altitudine del punto di riferimento del GBAS al metro o al piede più vicino e altezza dell'ellissoide del punto al metro o al piede più vicino; per il sistema SBAS, altezza dell'ellissoide del punto di atterraggio sulla soglia pista (LTP) o del punto fittizio sulla soglia (FTP) al metro o al piede più vicino;

7. raggio del volume del servizio dal punto di riferimento del GBAS al chilometro o al miglio nautico più vicino;

8. note.

Quando la medesima radioassistenza è utilizzata sia in rotta che presso l'aeroporto, nella sezione ENR 4 deve essere inserita un'apposita descrizione. Qualora il sistema di potenziamento dell'accuratezza basato al suolo (GBAS) serva più di un aeroporto, per ogni aeroporto deve essere inserita una descrizione della radioassistenza disponibile. Se l'autorità che gestisce l'impianto non è l'autorità designata, il suo nome deve essere inserito nella colonna delle note. In quest'ultima colonna deve essere indicata anche la copertura dell'impianto.»;

- il punto **** AD 2.22 è sostituito dal seguente:

«**** AD 2.22 Procedure di volo

Descrizione dettagliata delle condizioni e delle procedure di volo, comprese le procedure radar e/o ADS-B, stabilite in base all'organizzazione dello spazio aereo presso l'aeroporto. Descrizione dettagliata delle LVP vigenti presso l'aeroporto, qualora stabilite, con indicazione di quanto segue:

1. pista o piste e relative apparecchiature autorizzate per l'uso quando sono in vigore le LVP, anche per operazioni con crediti operativi con RVR inferiore a 550 m, se del caso;

2. condizioni meteorologiche definite in cui avrebbero luogo inizio, svolgimento e fine delle LVP;

3. descrizione delle luci e della segnaletica a terra per l'utilizzo nell'ambito delle LVP;

4. note.»;

- è aggiunto il seguente punto AD 2.25:

«**** AD 2.25 Penetrazione della VSS (Visual Segment Surface)

Penetrazione della VSS, compresi i minimi di procedura e le procedure interessati.»;

iii) nella sezione AD 3. ELIPORTI il punto AD 3.18 è sostituito dal seguente:

«**** AD 3.18 Radioassistenze alla navigazione e all'atterraggio

Descrizione dettagliata delle radioassistenze alla navigazione e all'atterraggio riguardanti l'avvicinamento strumentale e le procedure in area terminale presso l'eliporto, con indicazione di quanto segue:

1. a) tipologia delle radioassistenze;

b) declinazione magnetica al grado più vicino, se del caso; (1)

c) tipo di operazione supportata per ILS/MLS/GLS, GNSS di base e SBAS;

d) classificazione per l'ILS;

e) classificazione dell'impianto e designazione dell'impianto di avvicinamento per il GBAS;

f) per VOR/ILS/MLS anche la declinazione della stazione al grado più vicino utilizzata per la messa a punto tecnica della radioassistenza;

2. identificativo, se necessario;

3. frequenza/e, numero/i del canale o dei canali, fornitore del servizio e identificatore/i della traiettoria di riferimento (RPI), se del caso;

4. orario, se del caso;

5. coordinate geografiche in gradi, minuti, secondi e decimi di secondo della posizione dell'antenna trasmittente, se del caso;

6. altitudine dell'antenna trasmittente del DME ai 30 m (100 ft) più vicini e dell'apparato di precisione misuratore di distanza (DME/P) ai 3 m (10 ft) più vicini, altitudine del punto di riferimento del GBAS al metro o al piede più vicino e altezza dell'ellissoide del punto al metro o al piede più vicino; per il sistema SBAS, altezza dell'ellissoide del punto di atterraggio sulla soglia pista (LTP) o del punto fittizio sulla soglia (FTP) al metro o al piede più vicino;

7. raggio del volume del servizio dal punto di riferimento del GBAS al chilometro o al miglio nautico più vicino;

8. note.

Quando la medesima radioassistenza è utilizzata sia in rotta che presso l'eliporto, è necessario inserire nella sezione ENR 4 un'apposita descrizione. Qualora il sistema GBAS serva più di un eliporto, per ogni eliporto deve essere inserita una descrizione della radioassistenza disponibile. Se l'autorità che gestisce l'impianto non è l'autorità designata, il suo nome deve essere inserito nella colonna delle note. In quest'ultima colonna deve essere indicata anche la copertura dell'impianto.»;

2) L'appendice 3 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 3

(1)

Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2023, Serie L.