
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1399 DELLA COMMISSIONE, 1° agosto 2022
G.U.U.E. 16 agosto 2022, n. L 213
Regolamento che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 settembre 2022
Applicabile dal: 5 settembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere definiti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.
2) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità.
3) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno che la Commissione precisi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.
4) La trasmissione dei dati e la presentazione della relazione annuale sulla qualità dovrebbero essere effettuate attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
5) Per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, ove opportuno, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5).
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 261 I del 14.10.2019.
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).
Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
Oggetto
Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) per «periodo di rilevazione sul campo» si intende il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;
2) per «periodo di riferimento» si intende il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione.
Descrizione delle variabili
Le caratteristiche tecniche delle variabili, stabilite nell'allegato, riguardano:
a) l'identificativo della variabile;
b) il nome e la descrizione della variabile;
c) i codici e le etichette;
d) il filtro;
e) il tipo di variabile.
Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.
2. Per le variabili elencate nell'allegato riguardanti le famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.
3. Per le variabili elencate nell'allegato riguardanti gli individui, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.
4. Le informazioni riguardanti gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni possono essere fornite su base volontaria.
5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Periodi e date di riferimento
1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche», di cui all'allegato, è costituito dagli ultimi tre trimestri del 2022 e dal primo trimestre del 2023.
2. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell'ambito della tematica numero 06 «partecipazione alla società dell'informazione», di cui all'allegato, è il primo trimestre del 2023.
3. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.
Periodo di raccolta dei dati
Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2023.
Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.
2. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono componenti di errore nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
3. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all'approccio marginale o monovariabile.
Termini e norme per la trasmissione di dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2023.
2. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati devono essere stati controllati e validati integralmente utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri descritti nell'allegato.
3. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2024. Essi li forniscono attraverso il punto unico di accesso.
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
2. La relazione annuale sulla qualità contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull'accuratezza e l'affidabilità dell'indagine. Essa descrive le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.
3. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) conformemente alle norme tecniche definite dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2024.
4. La relazione annuale sulla qualità è presentata attraverso il punto unico di accesso.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN