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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1399 DELLA COMMISSIONE, 1° agosto 2022

G.U.U.E. 16 agosto 2022, n. L 213

Regolamento che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 settembre 2022

Applicabile dal: 5 settembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere definiti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.

2) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità.

3) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno che la Commissione precisi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.

4) La trasmissione dei dati e la presentazione della relazione annuale sulla qualità dovrebbero essere effettuate attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.

5) Per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, ove opportuno, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5).

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261 I del 14.10.2019.

(2)

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).

(3)

Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(4)

Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009).

(5)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) per «periodo di rilevazione sul campo» si intende il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;

2) per «periodo di riferimento» si intende il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione.

Art. 3

Descrizione delle variabili

Le caratteristiche tecniche delle variabili, stabilite nell'allegato, riguardano:

a) l'identificativo della variabile;

b) il nome e la descrizione della variabile;

c) i codici e le etichette;

d) il filtro;

e) il tipo di variabile.

Art. 4

Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti

1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.

2. Per le variabili elencate nell'allegato riguardanti le famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.

3. Per le variabili elencate nell'allegato riguardanti gli individui, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.

4. Le informazioni riguardanti gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni possono essere fornite su base volontaria.

5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Art. 5

Periodi e date di riferimento

1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche», di cui all'allegato, è costituito dagli ultimi tre trimestri del 2022 e dal primo trimestre del 2023.

2. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell'ambito della tematica numero 06 «partecipazione alla società dell'informazione», di cui all'allegato, è il primo trimestre del 2023.

3. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.

Art. 6

Periodo di raccolta dei dati

Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2023.

Art. 7

Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.

2. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono componenti di errore nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.

3. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all'approccio marginale o monovariabile.

Art. 8

Termini e norme per la trasmissione di dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2023.

2. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati devono essere stati controllati e validati integralmente utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri descritti nell'allegato.

3. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2024. Essi li forniscono attraverso il punto unico di accesso.

Art. 9

Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

2. La relazione annuale sulla qualità contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull'accuratezza e l'affidabilità dell'indagine. Essa descrive le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.

3. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) conformemente alle norme tecniche definite dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2024.

4. La relazione annuale sulla qualità è presentata attraverso il punto unico di accesso.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN