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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

G.U.R.I. 20 dicembre 2022, n. 296

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021.  

Il giorno 6 dicembre 2022 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato C.C.N.L. sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo firmato

Per le: Organizzazioni sindacali Confederazioni
CISL FSUR firmato CISL firmato
FLC CGIL firmato CGIL firmato
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA firmato UIL firmato
SNALS CONFSAL firmato CONFSAL firmato
FEDERAZIONE GILDA UNAMS firmato CGS firmato
ANIEF firmato CISAL firmato 

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CCNL SUI PRINCIPALI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - TRIENNIO 2019-2021

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021.

2. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonchè ogni altro tipo di scuola statale.

3. Con il termine «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

4. Con il termine «università» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

5. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.

6. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

7. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996;

b) CCNL 21 febbraio 2002, biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005;

d) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006;

e) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il biennio economico 2004 - 2005» sottoscritto l'11 aprile 2006;

f) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intente il «CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007;

g) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008;

h) CCNL 19 aprile 2018, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018» sottoscritto il 19 aprile 2018.

8. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, numeri 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.

9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165/2001.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni contrattuali del CCNL 19 aprile 2018 e dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione nonchè le specifiche norme di settore, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.

Art. 2

Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2019-2021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta a mezzo pec entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Titolo II

TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Art. 3

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 35 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 37 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonchè del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 5

Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera a) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D1.1;

b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata Tabella D1.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 38, comma 1, lettera c) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D1.3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) gli incrementi di cui al comma 1 lettera a) sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022) in misura pari a 89,4 milioni di euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale;

b) gli incrementi di cui al comma 1 lettera b) e c) sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022), in misura pari a 14,8 milioni di euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.

Titolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITA'

Art. 6

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 60 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B2.

3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.

4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 62 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C2.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.

Art. 7

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 6 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 6 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti, nonchè del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 8

Incrementi dell'indennità di Ateneo

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008 è incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D2.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA

Art. 9

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli articoli 86 e 91 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui agli articoli 88 e 93 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C3.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.

Art. 10

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 9 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 9 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A3.1 e A3.2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti, nonchè del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 11

Incrementi dell'indennità di ente e dell'indennità di valorizzazione professionale

1. L'indennità di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lettera a) del CCNL 19 aprile 2018 e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lettera a) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D3.1.

2. L'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lettera b) e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementa con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell'allegata Tabella D3.2.

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM

Art. 12

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 105 del CCNL AFAM 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A4, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B4.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 107 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C4.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.

Art. 13

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A4, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonchè del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 14

Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lettera a) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D4.1;

b) l'indennità di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 7 del CCNL 11 aprile 2006, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementata con la decorrenza e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella D4.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminato dall'art. 108, comma 1, lettera c) del CCNL 19 aprile 2018, è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D4.3.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto dell'impegno assunto con l'accordo tra il Ministro dell'istruzione e del merito e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 10 novembre 2022, alla luce del quale nel caso in cui la legge di bilancio per l'anno 2023 non individui ulteriori risorse da destinare al personale delle istituzioni scolastiche ed educative, le risorse di cui all'art. 1, comma 327 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al netto delle riduzioni previste dalla normativa vigente e delle risorse eventualmente reperite nella legge di bilancio per il 2023, rimangono nella disponibilità delle parti nell'ambito del prosieguo della trattativa per il rinnovo del CCNL e potranno essere utilizzate per rivalutare la componente fissa della retribuzione del personale. Le parti prendono altresì atto che nel citato accordo del 10 novembre 2022 il Ministro ha assunto l'impegno ad individuare una disponibilità finanziaria una tantum per l'anno 2022 pari a 100 milioni di euro nel decreto-legge in discussione al CDM del 10 novembre 2022 nonchè ha condiviso la necessità di porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR attraverso un intervento in un prossimo veicolo normativo disponibile.