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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 settembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 20 dicembre 2022, n. 296

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2022-2024. 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", attribuendo a quest'ultimo le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO altresì l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 22 del 2021, che ha disposto il trasferimento delle funzioni, della dotazione organica e dei relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera m), che attribuisce al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale incentivi energia, l'elaborazione e il monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica" registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021 al n. 3000 e, in particolare, l'articolo 16, che stabilisce che la Direzione generale incentivi energia (IE) esercita le competenze di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e, in particolare, l'articolo 3, comma 11, relativo agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, recante "Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 (DM 26 gennaio 2000) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

a) l'articolo 10, comma 2, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere:

i) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;

ii) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

b) l'articolo 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (già "Ministero dello sviluppo economico" e ad oggi "Ministero della transizione ecologica"), di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi "Autorità di regolazione per energia reti e ambiente", di seguito ARERA), definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca (Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi "Cassa servizi energetici e ambientali", di seguito CSEA);

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 settembre 2010, recante "Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010 (DM 16 settembre 2010);

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 107, paragrafo 3, sugli aiuti concessi dagli Stati che possono considerarsi compatibili con il mercato interno e l'articolo 108;

VISTO il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al medesimo articolo 108, paragrafo 3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento UE n. 651/2014, gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, purché soddisfino i requisiti di cui al Capo I e all'articolo 25 del regolamento medesimo;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01, recante la disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico sottoscritto in data 2 agosto 2013, tramite il quale, tra l'altro, è stata definita la realizzazione del "Polo tecnologico del Sulcis" per lo svolgimento di un piano decennale di attività finanziato tramite il Fondo per un importo di 3 milioni di euro all'anno (Protocollo Sulcis);

VISTO l'accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma della Sardegna, l'Enea e la Sotacarbo S.p.A., siglato in data 8 agosto 2014 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito del Protocollo Sulcis, con cui è stato deciso che il documento "Proposta di linee di attività per il Polo tecnologico del Sulcis - Accordo di programma ricerca di sistema elettrico" è la base di azione condivisa per il citato piano decennale (2014-2023);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2018, recante "Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018, con cui è stata approvata la riforma dei meccanismi di gestione della Ricerca di Sistema nel settore elettrico (DM 16 aprile 2018);

CONSIDERATO che, in base all'articolo 2, comma 1, del citato DM 16 aprile 2018, il Piano Triennale (PT) è predisposto dal Ministero dello sviluppo economico (ora "Ministero della transizione ecologica"), ai sensi del citato articolo 15, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021 e deve indicare gli obiettivi generali e i temi di ricerca, i criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione (PTR) e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo;

CONSIDERATO che, in data 1° marzo 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato DM 16 aprile 2018, il Ministero della transizione ecologica ha dato avvio alla consultazione pubblica, fino al 7 aprile 2022, basata su un questionario ospitato dal servizio EU Survey, sul testo contenente le scelte tecniche e strategiche del PT;

PRESO ATTO che dalla consultazione pubblica è emerso un quadro di generale favore per i contenuti del PT e che sono state recepite le indicazioni circa il contrasto alla povertà energetica e quelle derivanti dal dispositivo comunitario REPowerEU, nel quale si definiscono nuove azioni per aumentare la produzione di energia rinnovabile, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda, sulle quali anche la ricerca è chiamata a fornire un contributo significativo;

RITENUTO di dover introdurre la nuova categoria dei progetti integrati, allo scopo di individuare una modalità innovativa di svolgimento delle attività, che richiederà una collaborazione attiva e coordinata tra tutti gli enti di ricerca affidatari su aspetti specifici e cruciali della catena del valore che il Ministero della transizione ecologica ha individuato;

RITENUTO di mantenere invariato lo stanziamento complessivo rispetto al precedente triennio 2019-2021, pari a 210 milioni di euro;

CONSIDERATO che, in base all'articolo 2, comma 3, del ridetto DM 16 aprile 2018, il Ministero della transizione ecologica, emendato il PT sulla base delle osservazioni scaturite dalla consultazione pubblica, ha proceduto, in data 13 giugno 2022, a trasmettere il PT medesimo all'ARERA per l'acquisizione del relativo parere;

VISTO il parere ARERA n. 359/2022/RDS del 27 luglio 2022, acquisito in data 29 luglio 2022, con protocollo MiTE n. 0094906, che reca alcune indicazioni e considerazioni sullo schema di PT, da intendersi qui accolte;

RITENUTO di approvare il PT 2022-2024, modificato in considerazione delle indicazioni e considerazioni formulate da ARERA;

RITENUTO di dover approvare, con il presente decreto, il PT 2022-2024 con riferimento ai temi di ricerca individuati nell'Allegato recante "Piano triennale della ricerca di sistema - Sezione tecnica";

RITENUTO che, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca da realizzare attraverso accordi di programma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto 16 aprile 2018, i Piani Triennali di Realizzazione debbano essere predisposti secondo quanto indicato all'Allegato recante "Criteri di valutazione dei Piani triennali di realizzazione";

RITENUTO di dover approvare la ripartizione dei finanziamenti per il triennio 2022- 2024 secondo quanto riportato all'articolo 2 del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 16 aprile 2018 è approvato il Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2022-2024 che si compone del "Piano triennale della ricerca di sistema - Sezione tecnica" e dei "Criteri di valutazione dei Piani triennali di realizzazione", di cui agli allegati E) ed F).

2. I temi di ricerca sono classificati secondo la seguente tipologia:

a) attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, svolte nell'ambito di accordi di programma e/o nell'ambito di progetti selezionati a seguito di procedura concorsuale, finanziate dal Fondo fino al 100% a condizione che si tratti di attività di ricerca fondamentale e che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, del DM 26 gennaio 2000 e i cui risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

b) attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, finanziate dal Fondo a condizione che si tratti di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, con intensità di finanziamento contenute nei limiti previsti dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01, i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o prodotti industriali, con connessi vincoli di riservatezza con obbligo al pagamento a favore del Fondo di un diritto per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziate il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei risultati, è determinato dal DM 16 settembre 2010.

3. Le aree prioritarie di intervento del Piano Triennale 2022-2024 e le relative risorse sono indicate nell'Allegato A), TABELLA 1.

Art. 2

Affidamento delle attività di ricerca e ripartizione delle risorse del triennio 2022-2024

1. L'importo di 195,5 milioni di euro destinati ad accordi di programma è così ripartito:

a) fino a 108 milioni di euro per l'accordo di programma con Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. (RSE), secondo la distribuzione per temi di ricerca di cui all'Allegato B), TABELLA 2;

b) fino a 74 milioni di euro per l'accordo di programma con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo la distribuzione per temi di ricerca di cui all'Allegato C), TABELLA 3, di cui 3 milioni di euro all'anno per tre anni per lo svolgimento con Sotacarbo S.p.A. di attività presso il Polo tecnologico del Sulcis, di cui al Protocollo Sulcis, da riferirsi ai temi di ricerca numeri 1.3 e 1.5 del medesimo Allegato C). Nell'ambito dell'accordo di programma di cui alla presente lettera è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento.

c) fino a 13,5 milioni di euro per l'accordo di programma con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), secondo la distribuzione per temi di ricerca di cui all'Allegato D), TABELLA 4. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui alla presente lettera è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento.

2. L'importo di 14,5 milioni di euro destinati a un bando di tipo b) relativo al tema di ricerca numero 2.1, secondo quanto riportato all'Allegato A), TABELLA 1.

3. La procedura concorsuale di cui al comma 2 si svolge secondo le disposizioni di cui al DM 16 aprile 2018.

Art. 3

Attività finanziate attraverso Accordi di Programma

1. Entro il 31 ottobre 2022, i soggetti affidatari degli accordi di programma di cui all'articolo 2 provvedono a redigere e a trasmettere i Piani triennali di realizzazione (PTR) per l'avvio delle valutazioni da parte degli esperti di cui all'articolo 9 del DM 16 aprile 2018.

2. Il Ministero della transizione ecologica, tenuto conto dei risultati delle valutazioni di cui al comma 1, ammette i progetti valutati positivamente ai contributi del Fondo, nei limiti delle disponibilità assegnate e stipula l'accordo di programma con l'affidatario ai fini della realizzazione delle attività presentate nel PTR.

3. Il PTR, come valutato dagli esperti di cui all'articolo 9 del DM 16 aprile 2018, ossia comprensivo di eventuali tagli e prescrizioni frutto della valutazione, costituisce il capitolato tecnico allegato all'accordo di programma.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3.5, del DM 16 aprile 2018, in relazione all'andamento delle attività svolte dall'affidatario e alle modifiche degli scenari energetici nazionali e internazionali, il Ministero della transizione ecologica può chiedere all'affidatario la revisione del PTR e la conseguente revisione delle attività, da sottoporre a una nuova valutazione ai fini dell'ammissione al finanziamento.

5. I soggetti affidatari di accordi di programma inviano al Ministero della transizione ecologica e pubblicano, con cadenza almeno semestrale, una relazione riguardante i progetti in corso, i risultati conseguiti e le ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte.

6. Ai fini di una ulteriore verifica della ricaduta dei risultati di ricerca, i soggetti affidatari di accordi di programma interessati da attività di ricerca nell'ambito dell'Obiettivo di ricerca n. 2, di cui all'Allegato A) TABELLA 1, individuano nel PTR i progetti di ricerca per i quali può essere prevista una periodica discussione dei risultati nell'ambito di sessioni semestrali dell'Osservatorio permanente della regolazione per energia reti e ambiente istituito con delibera dell'ARERA 5 marzo 2015, n. 83/2015/A e partecipato da tutte le associazioni degli operatori e dei clienti dei settori energetici. L'ARERA trasmette al Ministero della transizione ecologica una relazione sulle attività dell'Osservatorio di cui al primo periodo inerente la ricaduta dei risultati della ricerca.

Art. 4

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla CSEA e all'ARERA per i seguiti di competenza.

2. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

ROBERTO CINGOLANI