
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 19
G.U.R.S. 30 dicembre 2022, n. 59
Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie.
Testo con annotazioni alla data 21 marzo 2025
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Fondo accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 e variazioni al bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Al fine di far fronte agli effetti derivanti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 il "Fondo accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 relativa alla sospensione del giudizio di parifica del Rendiconto della Regione per l'anno 2020" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215795) confluisce nel risultato di Amministrazione con vincolo di specifica destinazione al ripiano del disavanzo.
Fondo iniziale di cassa dell'esercizio finanziario 2021
1. A seguito della decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, il Fondo iniziale di cassa riportato nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 3.098.732.042,25 e conseguentemente lo stanziamento del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 è rideterminato in euro 3.395.883.423,57.
Termine per la riorganizzazione della rete delle strutture accreditate di diagnostica di laboratorio
1. Il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue, di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 182/2017, è prorogato al 30 giugno 2023. (1)
Per il differimento del termine di cui al comma annotato, al 31 dicembre 2023, si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 29 giugno 2023, n. 661, al 31 dicembre 2024, si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 7 marzo 2024, n. 178 e, al 31 dicembre 2025, si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 21 marzo 2025, n. 295.
Proroga contratti del personale del Servizio sanitario regionale reclutato per emergenza Covid
1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, nelle more della definizione delle procedure di reclutamento delle unità di personale previste nei rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale e nelle rispettive dotazioni organiche, sono autorizzati a procedere alla proroga, fino al 28 febbraio 2023, dei contratti, a vario titolo stipulati, anche con forme flessibili, nei limiti dell'impegno orario di 18 ore settimanali, con il personale dei ruoli tecnico, professionale e amministrativo, reclutato durante il periodo di emergenza Covid per il contrasto alla pandemia, secondo l'effettivo fabbisogno ed entro i tetti di spesa per il personale previsti per ciascuna azienda.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2022.
SCHIFANI
Assessore regionale per l'economia FALCONE
Assessore regionale per la salute VOLO