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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 settembre 2022, n. 1098

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 27 dicembre 2022, n. 301

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Tecnologi a tempo indeterminato", come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 de 9 gennaio 2020), recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente tra l'altro l'autonomia delle università;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 17, comma 109;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022), con particolare riguardo all'art. 14, comma 6-vicies - il quale al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 6 della Missione 1, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha riformato la legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo, dopo l'art. 24-bis, il nuovo articolo 24 ter, rubricato "Tecnologi a tempo indeterminato" - e comma 6- vicies semel;

VISTO in particolare, il comma 3 del citato articolo 24-ter, ai sensi del quale, "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.";

TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione al citato comma 3 dell'art. 24-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, pertanto, di definire i requisiti, i titoli e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al citato articolo 24-ter;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione dell'articolo 24-ter, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, sono volte a definire i requisiti, i titoli e le modalità delle procedure selettive per le assunzioni di personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed entro i limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante procedure pubbliche di selezione, disciplinate dalle Università con proprio regolamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e delle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 3

Requisiti

1. Ferma restando la riserva dei posti prevista dall'art. 14, comma 6-vicies semel, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui all'art. 2 del presente decreto, i candidati, italiani o stranieri, che, oltre a possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono in possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni, ovvero del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999. Sono, altresì, ammessi i candidati che hanno conseguito all'estero un titolo di studio riconosciuto come equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 4

Titoli

1. Tenuto conto dell'elevata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, i bandi dovranno prevedere l'attribuzione di un apposito punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla procedura tra cui, il titolo di dottore di ricerca e di master universitario di secondo livello. I bandi dovranno, altresì, prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a valorizzare l'esperienza di coloro che risultino aver ricoperto l'incarico di tecnologo a tempo determinato in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'art. 24-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione della durata del predetto rapporto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

MARIA CRISTINA MESSA