
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 settembre 2022, n. 1098
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 27 dicembre 2022, n. 301
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Tecnologi a tempo indeterminato", come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 de 9 gennaio 2020), recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente tra l'altro l'autonomia delle università;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 17, comma 109;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022), con particolare riguardo all'art. 14, comma 6-vicies - il quale al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 6 della Missione 1, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha riformato la legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo, dopo l'art. 24-bis, il nuovo articolo 24 ter, rubricato "Tecnologi a tempo indeterminato" - e comma 6- vicies semel;
VISTO in particolare, il comma 3 del citato articolo 24-ter, ai sensi del quale, "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.";
TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione al citato comma 3 dell'art. 24-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, pertanto, di definire i requisiti, i titoli e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al citato articolo 24-ter;
Decreta:
Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione dell'articolo 24-ter, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, sono volte a definire i requisiti, i titoli e le modalità delle procedure selettive per le assunzioni di personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
Modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed entro i limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante procedure pubbliche di selezione, disciplinate dalle Università con proprio regolamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e delle condizioni previste dal presente decreto.
Requisiti
1. Ferma restando la riserva dei posti prevista dall'art. 14, comma 6-vicies semel, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui all'art. 2 del presente decreto, i candidati, italiani o stranieri, che, oltre a possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono in possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni, ovvero del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999. Sono, altresì, ammessi i candidati che hanno conseguito all'estero un titolo di studio riconosciuto come equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
Titoli
1. Tenuto conto dell'elevata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, i bandi dovranno prevedere l'attribuzione di un apposito punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla procedura tra cui, il titolo di dottore di ricerca e di master universitario di secondo livello. I bandi dovranno, altresì, prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a valorizzare l'esperienza di coloro che risultino aver ricoperto l'incarico di tecnologo a tempo determinato in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'art. 24-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione della durata del predetto rapporto.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
MARIA CRISTINA MESSA