
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2022
G.U.R.I. 31 dicembre 2022, n. 305
Aggiornamento del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto l'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, recante la «Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare, il comma 2, lettera e), che prevede per il Bilancio dello Stato l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG (Classification Of the Functions of the Government) e alla classificazione economica di terzo livello;
Visto il comma 2, lettera n) del citato art. 40 della legge n. 196 del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato;
Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95 [N.d.R. recte: decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione attraverso la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le proprie articolazioni periferiche, di adottare, a decorrere dal 2013, scritture puntuali di contabilità integrata finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica attraverso sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con il quale si è data attuazione alle delega di cui all'art. 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art. 8 che ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli dal 38-bis al 38-sexies;
Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del sistema di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e dispone che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge;
Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, concernente la definizione del piano dei conti integrato delle altre amministrazioni pubbliche non territoriali, e, in particolare, il comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti e il successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui al successivo art. 38-sexies;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si è data attuazione al comma 3 del citato art. 38-ter della legge n. 196 del 2009, concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato;
Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei conti integrato, composto da tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;
Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina i livelli nei quali si articolano i conti dei tre moduli del piano dei conti integrato in relazione alle fasi di previsione, gestione e rendicontazione;
Visto l'art. 5 del medesimo regolamento, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui livelli di articolazione di cui al precedente art. 3 sono adottati mediante modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito degli esiti della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009;
Visto l'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009, che prevede un'attività di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art. 25-bis, e della codifica della transazione contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-ter, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, con il quale si è disciplinata la sperimentazione di cui al citato art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, con avvio a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare, l'art. 6, che affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la predisposizione, in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilità integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace disciplina della materia;
Visto l'art. 21, comma 11, lettera f) della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del Disegno di legge di Bilancio dello Stato sia allegato il budget analitico dei costi, formulato secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilità analitica, per programmi e per centri di costo;
Visto l'art. 33, comma 4-octies della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che il budget di cui all'art. 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare;
Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero, con i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilità analitica, per programmi e per centri di costo;
Considerati i risultati del primo anno di sperimentazione (2019) del piano dei conti integrato dei Ministeri, sintetizzati nella relazione disposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, nella quale sono state evidenziate, tra l'altro, alcune criticità ed esigenze di modifica nella struttura del piano dei conti integrato;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 4 del 7 gennaio 2021 con il quale, a seguito degli esiti del primo anno di sperimentazione, si è proceduto a sostituire i conti del modulo economico e del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui, rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3 al citato DPR n. 140 del 2018, con gli allegati 1.2 e 1.3 al decreto ministeriale, a partire dall'apertura della gestione dell'esercizio 2021 e ferme restando la struttura e l'articolazione gerarchica dei conti stessi;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, che ha disposto la sostituzione integrale del piano dei conti di contabilità analitica delle amministrazioni centrali dello Stato di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con i conti del modulo economico di cui all'allegato 1.2, anche al fine di introdurre una complessiva semplificazione e di rendere integrate e convergenti le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del budget e del rendiconto analitico dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera f) e all'art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009;
Visto l'art. 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha disposto che il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al citato DPR n. 140/2018 possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti» e ha prorogato di un anno il termine della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, che si concluderà quindi il 31 dicembre 2022;
Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Next Generation Italia (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 luglio 2021, include, fra le riforme abilitanti, la riforma 1.15 denominata «Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso piano, volta all'implementazione, entro il 2026, di un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per le amministrazioni pubbliche, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS), in attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio;
Considerato il programma InIt del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativocontabili delle amministrazioni pubbliche, di tipo ERP (Enterprise Resource Planning);
Considerato che sono già in esercizio dalla gestione 2021 i moduli del sistema InIt relativi alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo, utilizzati dai Ministeri per il terzo e quarto anno di sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196/2009;
Considerati gli esiti del secondo (2020) e del terzo anno (2021) di sperimentazione del piano dei conti integrato dei Ministeri, rappresentati nelle relazioni predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesse alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, che confermano le considerazioni espresse nella citata relazione relativa al primo anno di sperimentazione, in particolare riguardo alla opportunità di: i) definire un piano dei conti costituito da un unico elenco di conti di tipo economico-patrimoniale, senza il modulo finanziario; ii) integrare il percorso di sperimentazione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, avviato nel 2019, con il percorso di attuazione della citata riforma del PNRR 1.15, adottando un concetto più ampio di piano dei conti, di tipo «multidimensionale» che comprenda, oltre all'elenco dei conti da utilizzare per la contabilità generale di tipo economico-patrimoniale, l'insieme di tutte le altre informazioni codificate necessarie a qualificare e accompagnare i dati registrati nella contabilità e rappresentati nei documenti di bilancio, in linea con gli indirizzi a livello internazionale;
Considerato che la revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 proprio al fine di assicurare il migliore raccordo tra la contabilità finanziaria e il piano dei conti economico-patrimoniale, potrà svolgere efficacemente la stessa funzione di raccordo originariamente attribuita al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140;
Considerato che la sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009 termina con la conclusione dell'esercizio finanziario 2022 e che gli esiti del quarto e ultimo anno di sperimentazione potranno essere valutati in seguito con la apposita relazione predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti in sede di rendiconto 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019;
Decreta:
Aggiornamento del modulo economico e del modulo patrimoniale del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140
1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio 2023, successivamente alla conclusione della sperimentazione disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, la cui durata è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti economico-patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese come specificato al successivo articolo 3.
2. L'elenco delle voci del piano dei conti economico-patrimoniale è riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Le voci del piano dei conti economico-patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato sono articolate in cinque livelli strutturati gerarchicamente e sono raggruppate nelle seguenti cinque sezioni:
i) attivo
ii) passivo
iii) componenti economiche positive
iv) componenti economiche negative
v) conti d'ordine
4. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, le voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'allegato 1.2 al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, così come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite dalle voci delle sezioni i), ii) e v) del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto.
5. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, le voci del modulo economico del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'allegato 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, così come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite dalle voci delle sezioni iii) e iv) del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto.
6. I conti utilizzati per le scritture di esercizio e quelli utilizzati per le scritture di chiusura annuale in contabilità economico-patrimoniale sono rappresentati dalle voci di quinto livello del piano dei conti economico-patrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Adeguamento delle rilevazioni in contabilità economica analitica, di cui agli articoli 21, 33 e 36 della legge n. 196 del 2009, al nuovo piano dei conti economico-patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato
1. A partire dalla revisione del budget dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2023, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-octies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del Budget per il triennio 2024-2026, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera f) della medesima legge, le rilevazioni utilizzeranno le voci della sezione iv) del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le medesime voci sono utilizzate per le registrazioni di contabilità analitica in gestione.
Integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale
1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, è assicurata per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato ai successivi commi del presente articolo, e non più per il tramite del modulo finanziario di cui all'allegato 1.1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 che cessa quindi di essere applicato.
2. Ai fini della tenuta della contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale, il raccordo fra le scritture di contabilità finanziaria relative alle entrate del bilancio dello Stato e le corrispondenti scritture di contabilità economico-patrimoniale è garantito dalla classificazione economica delle entrate definita ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso un apposito schema di raccordo con il piano dei conti di cui all'art. 1 del presente decreto.
3. Agli stessi fini di cui al comma 2, il raccordo fra le scritture di contabilità finanziaria relative alle spese del bilancio dello Stato e le corrispondenti scritture di contabilità economico-patrimoniale è garantito dalla classificazione economica delle spese, definita ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 3-bis, e dell'art. 25-bis, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso un apposito schema di raccordo con il piano dei conti di cui all'art. 1 del presente decreto.
4. Gli schemi di raccordo di cui ai precedenti commi 2 e 3, riportati nell'allegato 2 al presente decreto, sono definiti, in applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che li implementa sui sistemi informativi messi a disposizione per la gestione dei processi contabili e fornisce ogni indicazione utile agli operatori delle amministrazioni per la loro corretta applicazione.
Aggiornamento delle aliquote di ammortamento dei beni durevoli
1. Le aliquote annuali per il calcolo degli ammortamenti dei beni durevoli, distinte in base alle voci di ammortamento della sezione iv) del piano dei conti economico-patrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono contenute nell'allegato 3 al presente decreto e sostituiscono integralmente quelle di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020.
Principi contabili applicati
1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, terminata la sperimentazione della contabilità integrata di cui all'art. 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai principi contabili applicati previsto dall'art. 38-bis, comma 4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la valorizzazione degli eventi rilevanti ai fini della contabilità economicopatrimoniale, le amministrazioni centrali dello Stato continuano ad applicare i principi contabili generali di cui all'art. 38-bis, comma 3, della medesima legge n. 196 e applicano le regole del sistema di contabilità economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ove applicabili. Negli altri casi valgono i principi contabili nazionali.
Codifica della transazione contabile elementare di cui all'art. 38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196
1. Nelle more dell'attuazione del comma 3 dell'art. 38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dal termine della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della medesima legge, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare e i criteri per la sua applicazione, la codifica della transazione elementare è quella implementata nei sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la gestione dei processi contabili.
Schemi di conto economico e stato patrimoniale
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di contabilità pubblica e successivamente alla predisposizione e trasmissione alla Corte dei conti della relazione annuale di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019, relativa all'ultimo esercizio finanziario di sperimentazione, predispone una proposta di schemi di conto economico e stato patrimoniale. Nell'ambito di tale proposta, da sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati tempi e modalità per l'adozione dei suddetti schemi e i necessari adeguamenti normativi per darne attuazione.
Attività di verifica degli uffici di controllo
1. Gli uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle more dell'applicazione dell'art. 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, effettuano le attività di verifica di cui all'art. 6, comma 2 del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019.
Roma, 27 dicembre 2022
Il Ministro: GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1958