
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 ottobre 2022
G.U.R.I. 5 gennaio 2023, n. 4
Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, come modificato dall'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° ottobre 1986, n. 228;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2021, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2021, n. 258;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 prevede che tutta la popolazione bovina, bufalina e ovi-caprina sia soggetta a controlli sanitari nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza;
Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di procedere alla determinazione, per l'anno 2022, della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto delle indicazioni espresse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 193376 del 2 maggio 2022, riguardo agli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2022 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, alla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2022 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. RGS/230787 del 28 settembre 2022, e il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reso con nota prot. 502449 del 6 ottobre 2022;
Decreta:
Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perchè infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 473,81*.
2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 869,00*.
3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perchè infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 471,28*.
4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 863,70*.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. Le misure delle indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
Indennizzi previsti per gli ovi-caprini
1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perchè infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 90,60 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perchè infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
Disposizioni finali
1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2022
Il Ministro della salute
SPERANZA
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3027