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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero della Salute pubblicato nella G.U.R.I. 7 gennaio 2023, n. 5

Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

VISTI gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34 e 117, comma 3, della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che indirizza le azioni del Servizio Sanitario Nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida;

VISTA la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" ed in particolare l'articolo 1;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";

VISTA la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito, OMS), approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 180, ai sensi del quale: "Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge."

- l'articolo 1, comma 181, che individua tra i criteri direttivi la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso (...) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", così come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 6, del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2017, il quale stabilisce che "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, sono definite le Linee guida contenenti:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS";

VISTO inoltre l'articolo 5, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017 che stabilisce che "Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale";

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 13 luglio 2018, è stato istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del medesimo Dicastero un Gruppo di Lavoro dedicato alla definizione delle suddette Linee guida - composto da Rappresentanti delle Amministrazioni concertanti, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e del Centro Collaboratore Italiano dell'OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali e con la partecipazione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dell'Osservatorio permanente per l'Inclusione Scolastica e delle società scientifiche di settore;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di Lavoro ha definito le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS;

CONSIDERATO che è stata costituita presso il Ministero della salute una rete di referenti, designati da ciascuna delle Regioni e Province autonome, competenti in tema di disabilità, in particolar modo di disabilità in età evolutiva, in grado di raccordarsi con le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge n. 295 del 1990, e finalizzata ad un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2017 per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

CONSIDERATO che il Ministero della salute si avvale del Centro Collaboratore Italiano dell'OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali, per l'implementazione delle classificazioni internazionali in Italia;

CONSIDERATO che i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, e del profilo di funzionamento, tenendo conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, oggetto delle Linee guida, rappresentano una sostanziale novità per il Sistema Sanitario Nazionale, per le famiglie e per tutti i soggetti istituzionali coinvolti;

CONSIDERATO che le Linee guida intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale, nei processi accertativi e valutativi della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e che, pertanto, in sede di prima applicazione sarà possibile aggiornarle alla luce delle nuove evidenze scientifiche;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'istruzione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro per le disabilità;

SENTITO l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 66 del 2017;

TENUTO CONTO che l'articolo 5, comma 1, lett. g), della citata legge n. 104 del 1992, prevede, ai fini del coordinamento e dell'integrazione tra i servizi territoriali, la stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2017, in data 3 agosto 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono adottate, in sede di prima applicazione, le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, di cui all'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Le Linee guida di cui al comma 1, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

3. Il monitoraggio applicativo delle indicazioni contenute nelle Linee guida verrà garantito da un apposito Gruppo di Lavoro da istituirsi presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Il Gruppo di Lavoro avrà anche il compito di garantire l'aggiornamento delle Linee guida ai sensi del comma 2.

4. Il Gruppo di Lavoro di cui al comma 3 si avvale della cooperazione della rete di referenti, designati da ciascuna Regione e Provincia autonoma e dall'ANCI, competenti in tema di disabilità in età evolutiva, costituita presso il Ministero della Salute.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministro della salute

SPERANZA ROBERTO

Il Ministro dell'istruzione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro per le disabilità