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REGOLAMENTO (UE) 2022/1465 DELLA COMMISSIONE, 5 settembre 2022

G.U.U.E. 6 settembre 2022, n. L 231

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 settembre 2022

Applicabile dal: 26 settembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3) Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

4) L'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l'altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell'adozione dell'elenco con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall'Autorità. Tra le sostanze incluse nell'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante l'obbligo per l'Autorità di completare la valutazione figurano le cinque sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 (FGE.208): p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302). L'Autorità ha chiesto ulteriori dati scientifici che sono stati successivamente presentati dai richiedenti.

5) Nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4) l'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo, il p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117), era genotossica in vivo e che pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante sollevava preoccupazioni in materia di sicurezza.

6) Sulla base di tale parere la Commissione ha ritirato detta sostanza dall'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti con regolamento (UE) 2015/1760 (5).

7) Poiché la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è rappresentativa di altre quattro sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 (FGE.208), la Commissione ha parimenti ritirato tali quattro sostanze dall'elenco dell'Unione con regolamento (UE) 2016/637 della Commissione (6).

8) Per quanto riguarda il p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), il mirtenolo (n. FL 02.091), il mirtenale (n. FL 05.106), l'acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e l'acetato di mirtenile (n. FL 09.302), i richiedenti di tali sostanze hanno indicato di aver avviato singole serie specifiche di studi di tossicità su di esse, in risposta alle preoccupazioni espresse dall'Autorità nel suo parere del 24 giugno 2015. I richiedenti si sono impegnati a presentare i nuovi dati richiesti entro il 30 aprile 2016.

9) In attesa della valutazione di tali sostanze da parte dell'Autorità, della valutazione completa finale nell'ambito della procedura del gruppo di esperti dell'Autorità e del completamento del successivo processo di regolamentazione, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1244 (7) che limita gli usi di tali sostanze aromatizzanti, mantenendo nel contempo il loro status di sostanze in corso di valutazione.

10) I richiedenti hanno presentato studi scientifici e altri dati pertinenti per la valutazione prima del 30 aprile 2016.

11) Nei suoi pareri del 22 marzo 2017 (8) e dell'11 dicembre 2018 (9) l'Autorità ha valutato i dati presentati e i dati supplementari, ha escluso motivi di preoccupazione riguardanti la genotossicità per le cinque sostanze in questione e ha deciso che esse potevano essere valutate secondo la procedura di valutazione delle sostanze aromatizzanti esistenti di cui al regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione (10). A tal fine l'Autorità ha assegnato tali cinque sostanze alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 73 (FGE.73). Nei suoi pareri del 19 settembre 2017 (11) e del 10 dicembre 2020 (12) essa ha aggiornato le valutazioni di questo gruppo di sostanze e ha concluso che tali sostanze non sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza. Essa ha inoltre raccomandato di modificare il nome e le specifiche di alcune di tali sostanze.

12) A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 l'Autorità ha dovuto completare la valutazione per le 20 sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 (FGE.203Rev1): deca-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.139); epta-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.153); esa-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.162); nona-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.188); esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057); trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienale (n. FL 05.064); nona-2,4-dienale (n. FL 05.071); 2,4-decadienale (n. FL 05.081); epta-2,4-dienale (n. FL 05.084); penta-2,4-dienale (n. FL 05.101); undeca-2,4-dienale (n. FL 5.108); dodeca-2,4-dienale (n. FL 05.125); otta-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.127); deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.140); deca-2,4,7-trienale (n. FL 05.141); nona-2,4,6-trienale (n. FL 5.173); 2,4-ottadienale (n. FL 05.186); tr-2,tr-4-nonadienale (n. FL 05.194); tr-2,tr-4-undecadienale (n. FL 05.196) e acetato di esa-2,4-dienile (n. FL 09.573). L'Autorità ha chiesto ulteriori dati scientifici che sono stati successivamente presentati dai richiedenti.

13) Le sostanze esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057) e deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.140) sono state utilizzate come sostanze rappresentative del gruppo in questione e per esse sono stati presentati dati sulla tossicità.

14) Nel suo parere scientifico del 26 marzo 2014 (13) l'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che non poteva escludere preoccupazioni in materia di sicurezza per entrambe le sostanze rappresentative del gruppo. L'Autorità non ha pertanto potuto completare la valutazione delle sostanze appartenenti al gruppo FGE 203.

15) I richiedenti di tali sostanze hanno indicato di aver avviato una serie di studi specifici di tossicità sulle sostanze di questo gruppo, in risposta alle preoccupazioni espresse dall'Autorità nel suo parere del 26 marzo 2014.

16) L'Autorità ha chiesto ulteriori dati riguardanti l'identificazione e la caratterizzazione come pure il quantitativo e l'assunzione per permettere un'adeguata valutazione dell'esposizione, al fine di valutare con completezza la sicurezza di tali sostanze.

17) I richiedenti si sono impegnati a presentare i nuovi dati richiesti entro il 30 settembre 2016. In attesa della presentazione dei dati supplementari, della valutazione della genotossicità di tali sostanze da parte dell'Autorità, della valutazione completa finale nell'ambito della procedura del gruppo di esperti dell'Autorità e del completamento del successivo processo di regolamentazione, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2017/378 (14) che limita gli usi di tali sostanze aromatizzanti, mantenendo nel contempo il loro status di sostanze in corso di valutazione.

18) I richiedenti hanno presentato studi scientifici e dati pertinenti per tale valutazione prima del 30 settembre 2016.

19) Nel suo parere del 5 giugno 2018 (15) l'Autorità ha valutato i dati presentati, ha escluso motivi di preoccupazione riguardanti la genotossicità per tali sostanze e ha deciso che esse potevano essere valutate secondo la procedura di valutazione delle sostanze aromatizzanti esistenti di cui al regolamento (CE) n. 1565/2000. A tal fine l'Autorità ha assegnato 16 di tali sostanze alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 70 (FGE.70) e quattro di esse alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 05 (FGE.05). Nei pareri adottati il 5 giugno 2019 (16) e il 26 giugno 2019 (17) essa ha aggiornato rispettivamente le valutazioni delle sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 70 Revisione 1 (FGE.70Rev1) e alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 05 Revisione 3 (FGE.05Rev3). Per quanto riguarda le 16 sostanze del gruppo FGE.70 Rev.1 l'Autorità ha concluso che esse non sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza e ha raccomandato di cambiare il nome e le specifiche di alcune di tali sostanze. Anche per quanto riguarda le quattro sostanze del gruppo FGE.05 Rev.3, l'Autorità ha concluso che esse non sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza e ha raccomandato di cambiare il nome e le specifiche di alcune di tali quattro sostanze.

20) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 354 del 31.12.2008.

(2)

GU L 354 del 31.12.2008.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012).

(4)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 1 (FGE.208Rev 1): esame dei dati relativi alla genotossicità su rappresentanti di 10 aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)

Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1° ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (GU L 257 del 2.10.2015).

(6)

Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (GU L 108 del 23.4.2016).

(7)

Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta (GU L 204 del 29.7.2016).

(8)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 2 (FGE.208Rev2): esame dei dati relativi alla genotossicità su aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4766. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4766.

(9)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 3 (FGE.208Rev3): esame dei dati relativi alla genotossicità su aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2019;17(1):5569. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5569.

(10)

Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 19.7.2000).

(11)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 73 Revisione 4 (FGE.73Rev4): esame di alcoli aliciclici, aldeidi, acidi ed esteri affini valutati da JECFA (59a e 63a riunione) strutturalmente affini ad alcoli aliciclici primari saturi o insaturi, aldeidi, acidi ed esteri valutati dall'EFSA nel gruppo FGE.12Rev5. EFSA Journal (2017);15(11):5010. doi: 10.2903/j.efsa.2017.5010. Consultabile all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(12)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 73 Revisione 5 (FGE.73Rev5): esame di alcoli aliciclici, aldeidi, acidi ed esteri affini valutati da JECFA (59a, 63a e 86a riunione) e strutturalmente affini a sostanze valutate nel gruppo FGE.12Rev5. EFSA Journal 2020;18(1):5970. doi: 10.2903/j.efsa.2020.5970. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(13)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Revisione 1 (FGE.203Rev1): gruppo di esperti CEF dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici), 2014. Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Revisione 1 (FGE.203Rev1): aldeidi alifatiche α,β-insature e precursori del sottogruppo chimico 1.1.4 del gruppo FGE.19 con due o più doppi legami coniugati e con o senza ulteriori doppi legami non coniugati. EFSA Journal 2014;12(4):3626, 31 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3626. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(14)

Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (GU L 58 del 4.3.2017).

(15)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Revisione 2 (FGE.203Rev2): aldeidi alifatiche α,β-insature e precursori del sottogruppo chimico 1.1.4 del gruppo FGE.19 con due o più doppi legami coniugati e con o senza ulteriori doppi legami non coniugati. EFSA Journal (2018);16(7):5322.

(16)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 70 Revisione 1 (FGE.70Rev1): esame di alcoli alifatici, lineari, α,β-insaturi, di- e trienali e affini, acidi ed esteri valutati da JECFA (61a, 68a, 69a riunione). EFSA Journal (2019);17(7):5749.

(17)

Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 5 Revisione 3 (FGE.05Rev3): aldeidi insature a catena ramificata e lineare, dienali, acidi carbossilici insaturi e saturi ed esteri affini con alcoli alifatici saturi e insaturi e un estere affine all'acido fenilacetico dei gruppi chimici 1, 2, 3, 5 e 15. EFSA Journal (2019);17(8):5761.

Art. 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 la tabella 1 è così modificata:

a) la voce relativa al n. FL 02.060 è sostituita dalla voce seguente:

«02.060 p-menta-1,8-dien-7-olo 536-59-4 974 2024         EFSA»;

.

b) la voce relativa al n. FL 02.091 è sostituita dalla voce seguente:

«02.091 mirtenolo 515-00-4 981 10285        EFSA»;

.

c) la voce relativa al n. FL 02.139 è sostituita dalla voce seguente:

«02.139 deca-(2E,4E)-dien-1-olo 18409-21-7 1189 11748        EFSA»;

.

d) la voce relativa al n. FL 02.153 è sostituita dalla voce seguente:

«02.153 epta-2,4-dien-1-olo 33467-79-7 1784          EFSA»;

.

e) la voce relativa al n. FL 02.162 è sostituita dalla voce seguente:

«02.162 esa-2,4-dien-1-olo 111-28-4 1174          EFSA»;

.

f) la voce relativa al n. FL 02.188 è sostituita dalla voce seguente:

«02.188 nona-2,4-dien-1-olo 62488-56-6 1183 11802 Almeno il 92 %. Componente secondario: 3-4 % 2-nonen-1-olo      EFSA»;

.

g) la voce relativa al n. FL 05.057 è sostituita dalla voce seguente:

«05.057 esa-2(trans),4(trans)-dienale 142-83-6 1175 640        EFSA»;

.

h) la voce relativa al n. FL 05.064 è sostituita dalla voce seguente:

«05.064 trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienale 13552-96-0 1198 685 Almeno il 71 %. Componenti secondari: 14 % 4-cis-7-cis-tridecadienolo; 6 % 3-cis-7-cis- tridecadienolo; 5 % 2-trans-7-cis-tridecadienale; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridecatrienale      EFSA»;

.

i) la voce relativa al n. FL 05.071 è sostituita dalla voce seguente:

«05.071 nona-2,4-dienale 6750-03-4 1185 732 Almeno l'89 %. Componenti secondari: 5-6 % 2,4-nonadien-1-olo e 1-2 % 2-nonen-1-olo     EFSA»;

.

j) la voce relativa al n. FL 05.081 è sostituita dalla voce seguente:

«05.081 2,4-decadienale 2363-88-4 3135 2120 Almeno l'89 %. Componenti secondari: miscela di (cis, cis)-, (cis, trans)- e (trans, cis)-2,4-decadienali (somma di tutti gli isomeri: 95 %); acetone e isopropanolo      EFSA»;

.

k) la voce relativa al n. FL 05.084 è sostituita dalla voce seguente:

«05.084 epta-(2E,4E)-dienale 05/03/4313 1179 729 Almeno il 92 %. Componenti secondari: 2-4 % (E,Z)-2,4-eptadienale e 2-4 % acido 2,4-eptadienoico.     EFSA»;

.

l) la voce relativa al n. FL 05.101 è sostituita dalla voce seguente:

«05.101 penta-2,4-dienale 764-40-9 1173 11695        EFSA»;

.

m) la voce relativa al n. FL 05.106 è sostituita dalla voce seguente:

«05.106 mirtenale 564-94-3 980 10379        EFSA»;

.

n) la voce relativa al n. FL 05.108 è sostituita dalla voce seguente:

«05.108 undeca-2,4-dienale 13162-46-4 1195 10385        EFSA»;

.

o) la voce relativa al n. FL 05.125 è sostituita dalla voce seguente:

«05.125 dodeca-(2E,4E)-dienale 21662-16-8 1196 11758 Almeno l'85 %. Componente secondario: 11-12 % 2-trans-4-cis isomero      EFSA»;

.

p) la voce relativa al n. FL 05.127 è sostituita dalla voce seguente:

«05.127 otta-2(trans),4(trans)-dienale 30361-28-5 1181 11805        EFSA»;

.

q) la voce relativa al n. FL 05.140 è sostituita dalla voce seguente:

«05.140 deca-2(trans),4(trans)-dienale 25152-84-5 1190 2120 Almeno il 90 % minimo dell'isomero (E,E). 95 % (somma di isomeri)      EFSA»;

.

r) la voce relativa al n. FL 05.141 è sostituita dalla voce seguente:

«05.141 deca-2,4,7-trienale 51325-37-2 1786          EFSA»;

.

s) la voce relativa al n. FL 05.173 è sostituita dalla voce seguente:

«05.173 nona-(2E,4E,6E)-trienale 57018-53-8 1785          EFSA»;

.

t) la voce relativa al n. FL 05.186 è sostituita dalla voce seguente:

«05.186 2,4-ottadienale 5577-44-6    11805 Almeno l'85 % E,E con il 10 % E,Z     EFSA»;

.

u) la voce relativa al n. FL 05.194 è sostituita dalla voce seguente:

«05.194 (2E,4E)-nona-2,4-dienale 5910-87-2    732 Almeno l'89 %. Componenti secondari: almeno il 5 % di 2,4-nonadien-1-olo e 2-nonen-1-olo e altri isomeri di 2,4-nonadienale      EFSA»;

.

v) la voce relativa al n. FL 05.196 è sostituita dalla voce seguente:

«05.196 (2E,4E)-undeca-2,4-dienale              EFSA»;

.

w) la voce relativa al n. FL 09.278 è sostituita dalla voce seguente:

«09.278 acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile 15111-96-3 975 10742        EFSA»;

.

x) la voce relativa al n. FL 09.302 è sostituita dalla voce seguente:

«09.302 acetato di mirtenile 35670-93-0 982 10887        EFSA»;

.

y) la voce relativa al n. FL 09.573 è sostituita dalla voce seguente:

«09.573 acetato di esa-2,4-dienile 1516-17-2 1780 10675        EFSA».

.