
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 12 ottobre 2022, n. 205
G.U.R.I. 10 gennaio 2023, n. 7
Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI E IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;
Vista l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;
Visti gli articoli 88, 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», relativo alle concessioni idroelettriche;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, recante «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare:
l'articolo 75, comma 3, che recita «Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche»;
l'articolo 114, comma 4, il quale prevede che «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati»;
l'articolo 117, comma 2-quater, che prevede la predisposizione, nell'ambito del piano di gestione, di un programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico avente l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico;
l'articolo 133, comma 7, che recita «Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione»;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131, concernente il «Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, comma 10;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23, comma 8;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, recante «Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico di cui alla nota prot. 19393 del 20 settembre 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla nota prot. 450436 del 21 settembre 2022;
Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 25 maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 8383 del 27 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli sbarramenti che costituiscono opere di regolazione dei grandi laghi naturali prealpini, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli scarichi.
4. Per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, il progetto di gestione dell'invaso può essere presentato in forma semplificata, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena funzionalità degli organi di scarico.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito «Progetto»;
b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;
c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua;
d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa;
e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana;
f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi;
g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;
h) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
i)«asportazione di materiale a bacino pieno»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;
m) «organo di scarico o di sicurezza»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
o) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali norme;
p) «concessionario»: il titolare o il richiedente della concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;
q) «gestore»: il concessionario o, se diverso, il soggetto incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;
r) «capacità di invaso o volume di invaso»: il volume del serbatoio compreso fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (o, se diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come derivante dal più recente rilievo batimetrico o topografico;
s) «capacità utile di invaso o volume utile di regolazione»: il volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata può essere derivata per l'utilizzazione prevista;
t) «capacità utile sostenibile»: la capacità o il volume inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 2 e idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e il corretto uso della risorsa idrica;
u) «capacità o volume di invaso originari e capacità o volume utile di regolazione originari»: la capacità o i volumi di cui alle lettere r) e s) riferiti al progetto approvato di costruzione dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni assentite dello stesso;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;
z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la diga o traversa ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione»: il documento di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalità di esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono attuazione.
Finalità e contenuti del progetto
1. Il Progetto è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare:
a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell'invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5;
b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
2. Il Progetto definisce, altresì, gli adempimenti da porre in essere durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, nonchè:
a) le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse;
b) gli scenari per l'utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze:
1) garantire comunque tramite spurghi la funzionalità degli scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento;
2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
3. Il Progetto, al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati, è redatto in conformità agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il Progetto tiene altresì conto dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonchè dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonchè, ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contenuti del Progetto e le modalità di gestione dell'invaso sono descritti nell'Allegato 3 e, per i casi previsti dall'articolo 1, comma 4, nell'Allegato 1 al presente regolamento.
Procedure di approvazione del progetto
1. Il Progetto, gli eventuali piani operativi e i successivi aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore e approvati in conformità a quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Progetto è approvato dalla regione, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Progetto approvato è trasmesso dalla regione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'inserimento, anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
3. Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di più regioni, ovvero nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto interessino il territorio di più regioni, il Progetto è approvato dalla regione competente al rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica alla quale l'invaso è asservito, d'intesa con le regioni interessate.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 la regione verifica la conformità del Progetto al Piano di gestione del distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni e, ove esistente, al Programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Successivamente all'approvazione del progetto, qualora le modalità operative per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non siano tecnicamente definibili all'atto della presentazione del Progetto stesso, possono essere presentati dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, almeno sei mesi prima delle relative operazioni. In tal caso il Progetto comprende, comunque, oltre alla caratterizzazione, il programma generale e la tempistica delle operazioni finalizzate al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, la definizione di dettaglio delle operazioni previste a breve termine, di quelle a carattere sistematico e ripetitivo e di quelle relative agli svasi per manutenzione e ispezione. La regione, all'atto di approvazione del progetto, può in ogni caso prescrivere motivatamente la presentazione di piani operativi, con l'esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
6. Con l'approvazione del progetto e, se presentati, dei piani operativi, il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Gli eventuali piani operativi sono approvati con la medesima procedura prevista per l'approvazione del Progetto e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla regione meramente specificativi di operazioni già autorizzate con l'approvazione del progetto.
7. Il progetto è aggiornato dal gestore con cadenza decennale dalla data di approvazione. La regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, nonchè sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, può chiedere al gestore un aggiornamento del progetto, anche prima del termine previsto dal primo periodo del presente comma.
8. Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, il Progetto può essere aggiornato con una frequenza inferiore rispetto a quanto indicato dal comma 7 e comunque non oltre il termine di quindici anni dall'approvazione dello stesso, salvo manifestazione di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso.
9. Per gli sbarramenti che determinano invasi destinati esclusivamente alla laminazione delle piene, compresi quelli costituenti casse di espansione in linea, il piano di manutenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 43, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può assumere anche le funzioni del progetto, con l'obiettivo di mantenere integra la capacità di laminazione di progetto. A tali fini e per l'inserimento nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, il piano di manutenzione è trasmesso dal gestore alla regione che può dettare prescrizioni anche di carattere ambientale. Nel caso in cui l'opera non sia corredata da un piano di manutenzione, permane l'obbligo di presentazione del progetto, redatto con i contenuti di cui alla lettera G) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Nel caso in cui il mantenimento o recupero della capacità di laminazione debba essere attuato anche attraverso il rilascio dei sedimenti nei corpi idrici a valle dello sbarramento, la regione può chiedere al gestore la presentazione del progetto contenente anche le informazioni di cui alle lettere da A) a F) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Alle operazioni ordinarie di svaso in seguito ad eventi di piena nonchè di asportazione meccanica dei sedimenti a carattere ordinario, sistematico e ripetitivo di tali sbarramenti, non si applicano le disposizioni in tema di comunicazioni preventive di cui all'articolo 7, comma 2, salvo diverse prescrizioni specifiche dettate in sede di approvazione del piano di manutenzione o del progetto.
10. Per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione, il progetto è presentato prima dell'autorizzazione all'esercizio, anche sperimentale o provvisorio, dell'impianto di ritenuta. A seguito della relativa approvazione il Progetto è inserito nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
11. Copia del progetto approvato è conservata presso la casa di guardia della diga o presso l'ufficio locale del gestore e resa disponibile alle autorità preposte ai controlli.
Capacità utile sostenibile
1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto idrografico, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, può stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile entro il periodo di validità del Progetto inferiore alla capacità utile originaria, sulla base dei criteri indicati all'Allegato 2 al presente regolamento, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettività derivanti dal ripristino della capacità utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacità utile sostenibile.
2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per gli aspetti indicati all'Allegato 2 al presente regolamento. In caso di determinazione da parte della regione della capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile originaria, il gestore provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione del progetto è subordinata alla redazione del piano e del cronoprogramma delle operazioni necessarie per il raggiungimento della capacità utile sostenibile.
3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera il gestore da eventuali responsabilità conseguenti all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di manutenzione dell'impianto di ritenuta.
4. Qualora sussistano i presupposti, la regione verifica, con la periodicità prevista per l'aggiornamento del progetto o in caso di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso, il permanere delle condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e, se del caso, provvede alla rideterminazione della capacità utile da mantenere o ripristinare.
Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi
1. Ai fini della definizione delle operazioni necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, nella redazione del Progetto il gestore dell'invaso tiene conto:
a) di differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle modalità operative, delle quali sia valutata tanto l'efficacia quanto gli effetti ambientali, nonchè degli effetti sulle condizioni di pericolosità e di rischio a valle dell'invaso. In particolare, sono da considerare le operazioni sistematiche di apertura degli scarichi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). E' inoltre sempre valutata la possibilità di rilasciare o riutilizzare il sedimento a scopo di ripascimento dei corpi idrici a valle;
b) degli effetti «sito-specifici» sull'ecosistema dei corpi idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione.
2. Le regioni, per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti nei piani di tutela delle acque e nei piani di gestione dei distretti idrografici, disciplinano le modalità del monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Ai fini della definizione delle modalità del monitoraggio le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4. Nell'ambito del procedimento di approvazione del Progetto o dei singoli piani operativi le regioni, in relazione alla specificità dei corpi idrici interessati dalle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, stabiliscono, ove necessario:
a) prescrizioni inerenti alle tipologie di operazioni e alle modalità operative di cui al comma 1;
b) prescrizioni inerenti alla tempistica delle operazioni;
c) ulteriori prescrizioni sulle modalità del monitoraggio, sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;
d) le azioni da attuarsi, anche urgenti in corso di evento, in caso di superamento, involontario o per motivi eccezionali, dei valori fissati per parametri di riferimento delle operazioni;
e) ulteriori misure per mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse.
3. In assenza di disposizioni regionali, il gestore è comunque tenuto ad applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4 al presente regolamento.
4. Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio a valle o dallo spostamento dei sedimenti, le regioni disciplinano le modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso. Ai fini della definizione delle modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 5 al presente regolamento. La regione può, inoltre, prescrivere nell'ambito dell'approvazione del Progetto, fornendo le relative specifiche tecniche, l'acquisizione di ulteriori elementi finalizzati alla corretta caratterizzazione dei sedimenti. Il gestore può concordare il piano di caratterizzazione dei sedimenti con la regione, prima della sua esecuzione. In assenza di disposizioni regionali, il gestore è comunque tenuto ad applicare le disposizioni di cui all'Allegato 5 al presente regolamento.
5. Le regioni definiscono apposite intese con il gestore e gli altri soggetti interessati, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del Progetto, con particolare riguardo all'allocazione del materiale asportato e al suo riutilizzo, previa valutazione della sua idoneità secondo quanto previsto dall'Allegato 5 al presente regolamento e dalla pertinente normativa in materia, nonchè previa valutazione della non alterazione del naturale processo di trasporto solido del corso d'acqua, prioritariamente per il miglioramento ambientale dei corpi idrici a valle.
6. Ai fini del suo aggiornamento, il Progetto tiene conto dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, lettera c), i cui dati sono resi disponibili all'Autorità di bacino distrettuale.
7. Nell'ambito del progetto, il gestore ha l'obbligo di prevedere e di attuare tutte le operazioni di sfangamento e sghiaiamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento, la funzionalità degli organi di scarico e di presa ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalità per le quali è stata concessa la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, nonchè ai contenuti di eventuali piani di laminazione approvati.
8. Con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Progetto definisce esclusivamente la possibilità e le condizioni per l'utilizzo degli scarichi e l'eventuale monitoraggio post evento dei corpi idrici interessati, come specificato nell'Allegato 3, lettera C) al presente regolamento.
Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni
1. Le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli piani operativi, nonchè delle eventuali prescrizioni impartite dalla regione in fase di approvazione.
2. Almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento il gestore ne dà comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, alla regione, all'Autorità idraulica, all'Autorità di bacino distrettuale e agli altri enti interessati, ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori dei siti designati ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e i gestori del servizio idrico integrato, nonchè agli altri soggetti individuati dalla regione in sede di approvazione del Progetto, fornendo il programma delle attività previste comprensivo della tempistica di dettaglio delle stesse.
3. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal Progetto e delle eventuali cautele da adottare sono pubblicati negli albi pretori dei comuni e delle province interessate e nei relativi siti internet istituzionali, nonchè pubblicati dal gestore, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.
4. A conclusione delle operazioni di cui al comma 1 è presentato alla regione e all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento un rapporto tecnico contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i risultati dei monitoraggi di competenza del gestore. Tale rapporto, da presentarsi entro tre mesi dal termine del monitoraggio, può essere considerato quale aggiornamento del Progetto qualora il suo contenuto sia considerato esaustivo dalle amministrazioni di cui al primo periodo.
5. Sulla base del rapporto di cui al comma 4, la regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento può imporre ulteriori misure di mitigazione o riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto ovvero disporre la revisione del Progetto. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le facoltà di cui al presente comma sono esercitate dalla regione titolare del potere concessorio sulla derivazione di intesa con le altre regioni interessate.
6. La regione informa l'Autorità di bacino distrettuale e, nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, le altre regioni interessate sui risultati del monitoraggio.
Coordinamento delle operazioni
1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione degli impianti interessati, al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti secondo il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonchè, ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Qualora gli sbarramenti di cui al comma 1 appartengano al medesimo gestore, lo stesso assicura il coordinamento della parte operativa prevista nei Progetti dei vari impianti.
3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si svolgono o interessino il territorio di più regioni, la regione titolare del potere concessorio assicura la partecipazione delle altre regioni nelle procedure di cui all'articolo 4.
Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico
1. Le previsioni del Progetto non trovano applicazione per le manovre necessarie a garantire:
a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena in coerenza con le procedure previste dai documenti di protezione civile, fermo restando per gli spurghi quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera b);
b) le manovre previste in applicazione dei piani di laminazione od atti equivalenti e comunque quelle per la regolazione delle portate in occasione di eventi di piena negli sbarramenti destinati alla laminazione delle piene;
c) la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità in fase di emergenza o effettuate per speciali motivi di pubblico interesse su disposizione dell'autorità competente;
d) l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1, lettera d), è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la durata è limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica e idraulica degli organi di scarico, in particolare durante i periodi di magra del corpo idrico riconosciuti dall'amministrazione, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente emanate o comunicate dalle regioni;
b) le manovre di apertura sono effettuate in modo graduale evitando repentine modificazioni del regime idrologico, del trasporto solido e della qualità delle acque e avendo cura che gli scarichi profondi siano preferibilmente sotto battente.
Istituzione del tavolo tecnico
1. E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente al fine di definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento e dei relativi allegati, nonchè di provvedere al monitoraggio della complessiva attuazione del regolamento per verificarne gli effetti sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della tutela delle risorse idriche.
2. Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante del Ministero della transizione ecologica, partecipano:
a) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 si riunisce, a cadenza almeno annuale, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, con verbalizzazione delle relative attività.
4. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, abrogazioni e clausola di invarianza
1. I progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ancorchè non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004.
2. I progetti di cui al comma 1, nonchè quelli già approvati dalla regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sottoposti ad aggiornamento secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 ottobre 2022
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI
Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI
Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI
Visto, Il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3994
ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 4)
Progetto di gestione semplificato
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, è possibile presentare un progetto di gestione semplificato contenente le informazioni di cui al presente allegato.
1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso e dei bacini allacciati afferenti all'invaso.
corografia generale del bacino idrografico d'interesse e degli eventuali bacini idrografici allacciati all'invaso;
dissesti di versante aventi rilievo per il progetto di gestione in esame;
presenza di invasi a monte di quello oggetto di studio lungo lo stesso corso d'acqua e descrizione delle possibili interazioni reciproche;
indicazioni delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
produzione solida annua del bacino in base ai rilievi batimetrici dell'invaso, interpretati tramite una caratterizzazione geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento;
regime idrologico allo sbarramento;
portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata;
serie storica dei volumi derivati e dei volumi invasati a passo giornaliero.
2. Caratterizzazione dell'invaso e dello sbarramento, degli organi di scarico e derivazione.
Descrizione, anagrafica e localizzazione geografica dello sbarramento e dell'invaso, corredata di elaborati in formato digitale per i dati grezzi acquisiti:
schema complessivo dell'impianto di cui il bacino è parte funzionale;
riferimenti (nominativo, recapito, sede legale ecc..) del concessionario e del gestore se diverso;
nome del corso d'acqua sbarrato;
tipologia e caratteristiche dello sbarramento;
quote di minima e massima regolazione; planimetria, caratteristiche geometriche e sezioni della diga, caratteristiche geometriche e di funzionamento delle opere di scarico e di derivazione e, se presente, caratteristiche e ubicazione dell'avandiga;
volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di progetto;
curve quote/volumi di progetto dell'invaso;
caratteristiche geometriche dell'invaso: area, lunghezza e larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale alla quota di massima regolazione;
dati relativi alla concessione di derivazione (utilizzo, portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati).
3. Caratterizzazione dei sedimenti nell'invaso, del grado di interrimento e delle acque invasate.
Rilievi batimetrici dell'invaso e relativa analisi quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli elaborati in formato digitale.
Gli elaborati dovranno contenere i seguenti dati:
data di effettuazione dei rilievi;
condizioni di riferimento;
modalità di esecuzione (strumentazione usata, metodi di post processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure);
tipo e scala di restituzione degli elaborati ottenuti dal rilevamento;
traccia della navigazione con indicazione punti di misura (per rilievo batimetrico) esplicitati nel sistema di riferimento utilizzato;
carta delle isoipse del fondale (carta batimetrica);
carta di confronto con precedenti batimetrie, se esistenti, con evidenziate le aree di deposito e di erosione;
DTM (Digital Terrain Model) dell'area rilevata;
localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di sedimento;
caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso secondo quanto previsto dall'Allegato 5, punto 2 (in assenza di specifiche tecniche da parte della regione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3);
descrizione delle pregresse attività operative di gestione dell'invaso;
indicazioni sullo stato ecologico e chimico dell'invaso secondo il Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico, se disponibili. Qualora il corpo idrico non sia oggetto di monitoraggio come corpo idrico lacustre, è richiesta la caratterizzazione chimico-fisica della colonna d'acqua.
elenco delle specie ittiche presenti nell'invaso (nel caso di svasi consistenti).
Al fine di caratterizzare il grado di interrimento dell'invaso devono essere indicati/allegati:
volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio, il volume di invaso ed il volume utile di regolazione al momento della redazione del Progetto, confrontati con quelli originari e con precedenti rilievi, nonchè il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio ed andamento nel corso del suo esercizio;
planimetrie e relative sezioni basate su rilievi idonei a definire la morfometria del fondo dell'invaso;
valutazione dello stato di interrimento in prossimità degli organi di scarico profondi, di derivazione e del paramento di monte della diga corredato di sezioni trasversali e longitudinali riportanti anche il profilo geometrico degli imbocchi in scala adeguata.
4. Caratterizzazione dei corpi idrici a valle.
La caratterizzazione riguarda i corpi idrici potenzialmente ricadenti nella cosiddetta «area di influenza»:
nomi dei corpi idrici a valle;
portata massima transitabile a valle ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» (c.d. «Direttiva Dighe»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014;
presenza di altri invasi a valle e individuazione delle possibili interazioni.
In caso sia necessario effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento la caratterizzazione riguarda anche il regime idrologico, la stima del trasposto solido a valle (se rilasci frequenti) e la caratterizzazione geomorfologica del corridoio fluviale.
5. Parte operativa
Il progetto di gestione semplificato, con riferimento alle sezioni precedenti, riporta i contenuti effettivamente applicabili al caso in esame, considerando che per gli invasi con interrimento trascurabile di norma non sono previste operazioni per la gestione dei sedimenti.
Il Progetto semplificato comprende comunque le informazioni di dettaglio relative alle operazioni di svaso per manutenzione ed ispezione ed alle operazioni a carattere sistematico e ripetitivo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e di cui all'allegato 3, lettere C) (Informazioni necessarie per le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento) ed E) (Piano delle comunicazioni).
ALLEGATO 2
Criteri per la definizione della capacità utile sostenibile ai sensi dell'articolo 5
La regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, può stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile originaria, a fronte della sussistenza di almeno uno dei criteri di valutazione sotto indicati, cui possono aggiungersi ulteriori elementi derivanti dalle particolari condizioni sito specifiche dell'invaso:
a. contesto geologico/geomorfologico e idrologico
significativo aumento del trasporto solido in ingresso al serbatoio, dovuto a mutate condizioni di uso del suolo o dissesti idrogeologici del bacino imbrifero rispetto alle condizioni assunte a base del progetto originario della diga per la stima del volume morto;
tasso accertato di interrimento medio annuo, tale da ridurre l'efficacia di pur frequenti interventi di sfangamento e sghiaiamento;
significativi fenomeni di instabilità spondale verificatisi nel corso dell'esercizio dell'impianto che hanno generato accumuli di sedimenti nel serbatoio;
impianti di ritenuta che già dal periodo iniziale di esercizio si sono trasformati, a causa dell'interrimento, in impianti del tipo ad «acqua fluente» ovvero con perdita della funzione di regolazione dei volumi di deflusso;
riduzione del volume utile di regolazione non comportante, sulla base dell'aggiornamento delle valutazioni idrologiche e nell'orizzonte temporale di validità del progetto, significative riduzioni delle portate e dei volumi necessari per l'uso concesso;
b. analisi tecnico/gestionali e sull'uso della risorsa idrica
assenza di previsioni di incremento del fabbisogno idrico nei piani e programmi adottati dalle amministrazioni competenti e di una specifica valutazione della attuabilità del co-uso della risorsa per finalità attualmente non previste dalla concessione, che motivino stabili diminuzioni delle necessità d'uso della risorsa idrica rispetto alle previsioni di progetto tali da rendere sufficiente una capacità utile inferiore a quella originaria;
criticità derivanti dalle operazioni di recupero della capacità utile originaria per interferenza con invasi artificiali a monte o a valle, valutate nell'ambito di una analisi complessiva del volume di sedimenti coinvolti;
c. aspetti di sicurezza dell'impianto di ritenuta
compatibilità della capacità utile sostenibile con la sicurezza dello sbarramento e degli scarichi, salvo l'approvazione tecnica da parte dell'amministrazione vigilante sulla sicurezza dell'invaso di eventuali interventi di miglioramento della sicurezza dell'impianto di ritenuta coerenti con la capacità utile sostenibile determinata dalla regione;
d. aspetti ambientali
garanzia della tutela ambientale e dell'ecosistema per l'invaso e per i corpi idrici di valle conseguenti al parziale recupero della capacità di invaso originaria;
caratteristiche chimico-fisiche e/o volume dei sedimenti da rimuovere tali da rendere ambientalmente preferibile il mantenimento degli stessi all'interno dell'invaso;
caratteristiche del sito e del territorio interessato dalle operazioni tali da rendere ambientalmente non sostenibile recuperare integralmente la capacità di invaso.
ALLEGATO 5
(articolo 6, comma 4)
Caratterizzazione dei sedimenti
1. Caratterizzazione dei sedimenti ai fini della tutela degli ambienti acquatici.
Al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio o dallo spostamento dei sedimenti, è effettuata una caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso, di seguito denominata «caratterizzazione», oltre a quanto previsto dall'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso è effettuata attraverso l'esecuzione di un piano di campionamento che consenta di rappresentare le caratteristiche di tutto il sedimento presente nell'invaso e le caratteristiche del sedimento presente a valle relativo all'area di influenza (nel caso di fluitazione) o del sito di destinazione (nel caso di spostamento del sedimento all'interno dei corpi idrici, a monte o valle dello sbarramento). Il piano prevede il prelievo di un numero adeguato di campioni (minimo dieci) raccolti in stazioni individuate sulla base della morfologia dell'invaso, della granulometria con preferenza per siti caratterizzati da granulometria fine, dell'estensione superficiale, del tasso di interrimento. Il piano di campionamento prevede, sia il prelievo di sedimenti superficiale sia, se necessario, l'esecuzione di carotaggi per consentire il prelievo del numero di campioni sufficienti e rappresentativi. In ogni caso la quantità di campione prelevato assicura l'esecuzione di tutte le analisi richieste.
Il piano di campionamento prevede inoltre il prelievo di almeno tre campioni, in altrettanti punti localizzati nei corpi idrici interessati di valle. I sedimenti di valle sono analizzati mediante le stesse procedure di caratterizzazione definite per i sedimenti dell'invaso.
Il piano di caratterizzazione è elaborato sulla base delle seguenti informazioni, e in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato 3:
caratterizzazione del bacino imbrifero sotteso ed allacciato;
ampiezza dei depositi da asportare, lunghezza dell'asse monte-valle e larghezza massima dell'invaso;
volume di sedimento presente nell'invaso, disposizione planimetrica e spessore dei depositi, ricavati da idonei rilievi.
Si riporta di seguito un'individuazione di massima dei criteri generali, da declinare sito specificamente per la caratterizzazione dei sedimenti da movimentare.
La caratterizzazione integrativa comprende:
caratterizzazione granulometrica dei sedimenti;
caratterizzazione fisico-chimica e chimica, da effettuare sulla frazione passante al vaglio <2 mm, che permetta la determinazione almeno dei seguenti parametri: contenuto d'acqua, Carbonio Organico Totale (TOC), pH, arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, piombo, nichel, IPA totali, azoto totale, fosforo totale. Il profilo analitico è ampliato sulla base degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti di cui all'Allegato 1, Parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di selezionare i parametri sito specifici idonei in riferimento alle pressioni insistenti sul bacino sotteso all'invaso. A tal fine il gestore può concordare con la regione, preventivamente alla presentazione del progetto di gestione, il piano di caratterizzazione dei sedimenti;
caratterizzazione mediante test eco tossicologici, che includa almeno tre organismi appartenenti a livelli trofici ecologicamente diversi e a taxa filogeneticamente distanti. In via prioritaria si raccomanda l'utilizzo di organismi indicatori quali batteri, crostacei, molluschi, insetti, piante superiori, anellidi ed alghe. I criteri per la scelta dei test eco tossicologici sono descritti nel Manuale ISPRA 88/2013.
Per una corretta conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi, si segnalano le indicazioni contenute in APAT IRSA, 2003 Quaderno n. 29 (1)
Sulla base dei risultati delle analisi chimiche ed ecotossicologiche il gestore individua le modalità operative per la gestione del sedimento tra le quali il rilascio dei sedimenti a valle dello sbarramento o il loro ricollocamento all'interno dei corpi idrici qualora compatibile con gli obiettivi fissati nei Piani di tutela delle acque e nel Piano di gestione dei bacini idrografici per i corpi idrici interessati. Tali modalità sono riportate nel progetto di gestione.
Le analisi sono periodicamente aggiornate, con una frequenza adeguata e congruente con il tasso di interrimento dell'invaso e con le pressioni antropiche presenti nel bacino imbrifero sotteso e allacciato. La frequenza e le motivazioni alla base della stessa sono riportate nel progetto di gestione. La data di esecuzione delle analisi non antecede in ogni caso la data di presentazione del progetto di gestione per più di due anni e di ogni piano operativo.
Tale orizzonte temporale può essere ampliato e concordato con la regione. Le motivazioni sono riportate nel progetto di gestione.
Nel caso di progetto di gestione redatto per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione di cui all'art. 4, comma 8, la caratterizzazione dei sedimenti può essere effettuata attraverso il prelievo e l'analisi di campioni di sedimento fine lungo l'alveo dell'asta fluviale a monte del punto in cui l'opera sarà realizzata.
2. Semplificazioni per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4.
Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, per i quali non siano previste nè prevedibili operazioni di gestione dei sedimenti, è possibile optare per una caratterizzazione semplificata.
In tali casi è comunque richiesta una caratterizzazione chimico-fisica, chimica e granulometrica, seguendo le indicazioni riportate al punto 1 del presente allegato, su un numero di campioni non inferiore a tre.
__________
(1) APAT IRSA, 2003. Metodi analitici per le acque. Vol. 1, sezione 1030. Manuali e linee guida n. 29.